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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.120/2004 /bom 
 
Sentenza del 14 giugno 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________ AG, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Nicola Corti, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente, 
patrocinato dall'avv. Daniele Meier, 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; licenziamento immediato per abbandono ingiustificato dell'impiego, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 13 febbraio 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 12 ottobre 2001 B.________ ha notificato alla società A.________ AG - presso la quale lavorava quale autista dal giugno 2000 - la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 dicembre. 
 
Sabato 3 novembre, dopo aver espresso l'intenzione di usufruire dei 21.5 giorni di vacanza maturati sino a quel momento, B.________ ha posteggiato l'automezzo da lui utilizzato nel parcheggio di Stabio appartenente alla datrice di lavoro ed ha consegnato le chiavi. Conformemente a quanto preannunciato, il lunedì successivo egli non si è presentato al lavoro. 
 
Con lettera 12 novembre 2001 A.________ AG lo ha licenziato con effetto immediato. 
B. 
Invocando il carattere abusivo del licenziamento, il 6 febbraio 2002 B.________ ha convenuto l'ex datrice di lavoro dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord onde ottenere il pagamento di fr. 9'870.10, oltre interessi, così composti: fr. 6'159.40 quale salario tra novembre e dicembre, fr. 400.-- quale indennità per i figli e fr. 3'310.70 quale retribuzione compensatoria per i giorni di ferie non goduti. 
 
Le pretese del lavoratore sono state accolte limitatamente a fr. 8'780.30, oltre interessi, con sentenza 24 giugno 2003. Respinta l'eccezione di foro sollevata dalla convenuta, il Pretore ha infatti considerato ingiustificato il licenziamento in tronco, rilevando altresì l'intempestività della disdetta. 
C. 
L'appello interposto da A.________ AG è stato respinto il 13 febbraio 2004. 
 
Come già il Pretore, seppur per ragioni diverse, anche la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha in primo luogo rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla datrice di lavoro. Nel merito, la massima istanza ticinese - dopo aver rammentato i principi che disciplinano la rescissione del rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 CO, dedicando particolare attenzione al caso in cui il dipendente decida unilateralmente di prendere le sue vacanze - ha reputato ingiustificato il licenziamento in tronco dell'attore. In assenza di una situazione di contingente necessità della convenuta - e quindi di un suo interesse preminente - i giudici ticinesi hanno infatti concluso che il diritto alle vacanze del lavoratore risultava prevalente e maggiormente degno di protezione. Inoltre, la dichiarazione di licenziamento è avvenuta in modo intempestivo. La Corte cantonale ha infine pure negato la possibilità di ammettere la disdetta immediata del contratto per abbandono del posto di lavoro ai sensi dell'art. 337d CO
D. 
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, A.________ AG postula - previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa - la modifica della predetta sentenza nel senso di un accoglimento delle pretese attoree limitato a fr. 2'288.-- netti, oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2002, pari all'indennità per ferie non godute. 
 
Nelle osservazioni 17 maggio 2004 B.________ ha proposto la reiezione integrale del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Giovi preliminarmente rammentare che quando viene presentato ricorso per riforma al Tribunale federale l'esecuzione della sentenza impugnata è sospesa per legge (art. 54 Abs. 2 OG). 
 
L'istanza in tal senso formulata contestualmente al ricorso si avvera dunque superflua. 
2. 
Dato il tenore degli allegati introdotti dalle parti, prima di chinarsi sulle censure sollevate nel gravame appare utile ricordare i principi che reggono il ricorso per riforma al Tribunale federale. 
2.1 Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
Nulla muta l'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG). Contrariamente a quanto sembra ritenere la convenuta, questo capoverso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF 129 III 618 consid. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
2.2 Da quanto appena esposto discende l'inammissibilità di tutti gli argomenti che riguardano esclusivamente l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, senza che una delle menzionate eccezioni venga nemmeno allegata. Ciò vale, in particolare, laddove la convenuta sostiene che - contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato - il saldo vacanze non era sufficiente per esaurire, senza più tornare al lavoro, il periodo che ancora restava da prestare sino al termine del rapporto contrattuale. 
2.3 L'esame dell'asserita violazione del diritto federale avverrà pertanto sulla base della fattispecie così come accertata nella sentenza cantonale. 
3. 
Dinanzi al Tribunale federale la convenuta concentra la sua critica esclusivamente sull'applicazione dell'art. 337d CO, che regola il licenziamento immediato per abbandono ingiustificato dell'impiego. 
Essa non ribadisce più, per contro, l'eccezione d'incompetenza territoriale né tantomeno contesta la decisione secondo cui, in concreto, la decisione unilaterale dell'attore di prendere le vacanze non giustificava il licenziamento immediato ai sensi dell'art. 337 CO
4. 
Vi è abbandono del lavoro, ai sensi dell'art. 337d CO, allorquando il lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione. L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli (DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49). 
4.1 In concreto, a mente della convenuta, dalle tavole processuali emerge la "chiara, inequivocabile, lapidaria" manifestazione di volontà del lavoratore non già di limitarsi a godere le vacanze accumulate bensì di rifiutarsi in ogni caso di tornare al lavoro, da cui l'indicazione di "Arbeitsverweigerung" quale motivo di licenziamento immediato. 
4.2 La Corte cantonale non ha attribuito alle dichiarazioni dell'attore il medesimo significato. Per i giudici ticinesi la comunicazione secondo la quale egli non si sarebbe più ripresentato al lavoro, non esprimeva la decisione di non riprendere (mai) più l'attività bensì si riferiva al fatto che il tempo delle vacanze esauriva, secondo lui, il periodo di lavoro che ancora gli restava sino al termine contrattuale. 
 
La decisione cantonale è il risultato di un'interpretazione della dichiarazione di volontà dell'attore secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva). I giudici hanno infatti determinato il senso che la convenuta poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle sue affermazioni nella situazione concreta. L'interpretazione di una manifestazione di volontà giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122 seg. con rinvii). Onde statuire su tale questione di diritto occorre comunque fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso, che attengono ai fatti (DTF citato) e come tali sfuggono all'esame del Tribunale federale nel quadro della giurisdizione di riforma (cfr. supra consid. 2.1). 
 
Nella sentenza impugnata è stato accertato che al 3 novembre 2001 - quando ha espresso l'intenzione di prendere le sue vacanze e di non ripresentarsi al lavoro - l'attore aveva accumulato 21.5 giorni di vacanza, non aveva potuto usufruire del suo fondamentale diritto al riposo da diversi mesi e non avrebbe neanche potuto farlo completamente in seguito perché non rimanevano giorni a sufficienza prima del termine del rapporto di lavoro. 
 
In simili circostanze, l'interpretazione della dichiarazione dell'attore nel senso esposto nel giudizio cantonale piuttosto che nel senso di un repentino ed ingiustificato rifiuto definitivo di fornire le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 337d CO, appare corretta. 
4.3 Ne discende che l'assenza dell'attore dal posto di lavoro il 5 novembre 2001 non poteva dar luogo ad un licenziamento in tronco per abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337d CO). 
5. 
Visto quanto esposto, l'esame della tempestività della disdetta risulta superfluo. 
6. 
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto siccome infondato e la decisione cantonale merita di essere confermata. 
 
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). La convenuta dovrà tuttavia versare all'attore un'indennità per spese ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; DTF citato consid. 5c). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. La convenuta rifonderà all'attore fr. 2'000.-- per spese ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 giugno 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: