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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.166/2005 /biz 
 
Sentenza del 6 marzo 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann e Eusebio, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
Comunione ereditaria fu A.A.________, 
composta da: B.A.________, C.A.________, 
D.A.________ e E.A.________, 
ricorrenti, 
rappresentati da C.A.________, 
 
contro 
 
Comune di Arbedo-Castione, rappresentato 
dal Municipio, casella postale 160, 6517 Arbedo, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale della pianificazione del territorio 
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione del piano regolatore (non attribuzione di un fondo alla zona edificabile), 
 
ricorso di diritto amministrativo e di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 gennaio 2005 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ compongono la comunione ereditaria (CE) fu A.A.________ e sono proprietari, in particolare, della particella xxx del Comune di Arbedo-Castione. Il fondo è situato nella parte settentrionale del territorio comunale, in una zona pianeggiante tra il fiume Ticino e la linea ferroviaria, ed ha una superficie di mq 19'657. Il piano regolatore comunale (PR) adottato agli inizi degli anni ottanta inseriva il sedime in zona agricola, escludendolo dall'adiacente zona industriale J1. Per ragioni che qui non occorre rievocare, quest'indirizzo pianificatorio, ribadito dalle autorità comunali in un piano particolareggiato del 1995, non è tuttavia mai stato confermato da decisioni cresciute in giudicato. Il fondo fa inoltre parte del territorio agricolo, segnatamente delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), secondo il piano direttore cantonale. 
B. 
Il 2 maggio 2001 il Consiglio comunale ha adottato una revisione generale del PR, in cui ha riproposto i limiti tra la zona industriale J1 e la zona agricola già stabiliti nei precedenti atti pianificatori. Con risoluzione del 14 maggio 2002 il Consiglio di Stato ticinese ha approvato la delibera comunale, respingendo nel contempo il ricorso presentato dai membri della CE fu A.A.________ contro, tra l'altro, la mancata attribuzione alla zona industriale del mappale xxx. Impugnata dagli interessati, la decisione governativa è stata a sua volta confermata dal Tribunale cantonale della pianificazione del territorio (TPT) con giudizio del 25 gennaio 2005. I giudici cantonali hanno infatti ritenuto che la dimensione delle zone già riservate alle attività di servizio e produttive era ampiamente sufficiente per soddisfare le prevedibili necessità future e che l'inserimento in zona agricola risultava conforme al piano direttore cantonale e giustificato dall'idoneità agricola del fondo. 
C. 
Il 10 marzo 2005 i membri della CE fu A.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo e contestualmente di diritto pubblico, con cui chiedono di annullare la sentenza cantonale o, in via subordinata, di riformarla inserendo il fondo xxx in zona industriale. In sostanza, essi lamentano un accertamento arbitrario dei fatti, sostengono che il piano direttore non può essere loro opposto e rilevano come la modifica postulata si imponga per delimitare in maniera più lineare il perimetro della zona industriale. 
Chiamati ad esprimersi, il TPT si riconferma nelle conclusioni del proprio giudizio, il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame mentre il Comune di Arbedo-Castione sostiene di non opporsi all'estensione della zona industriale. L'11 maggio 2005 i ricorrenti hanno presentato uno scritto di replica, in cui postulano tra l'altro l'esperimento di un sopralluogo. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 364 consid. 1, 353 consid. 1). 
1.1 I ricorrenti agiscono simultaneamente mediante ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico, ciò che di per sé è possibile anche con un unico allegato (DTF 129 I 337 consid. 1.1; 128 II 13 consid. 1a). In casi di questo genere, vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), occorre esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 129 I 337 consid. 1.1; 128 I 46 consid. 1a). 
1.1.1 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale o che avrebbero dovuto esserlo, sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 129 I 337 consid. 1.1). Per contro, laddove il diritto pubblico federale pone semplici regole di principio o disposizioni quadro, che per essere applicabili nel singolo caso necessitano di misure d'esecuzione di diritto cantonale, la relativa decisione è di massima impugnabile unicamente mediante ricorso di diritto pubblico (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa; 128 II 56 consid. 1a/aa). Salvo eccezioni, ricadono tipicamente in questa seconda categoria le pronunce in materia di pianificazione del territorio, dove la competenza della Confederazione è limitata all'emanazione di principi (art. 75 Cost.). Quanto esposto è espressamente sancito dall'art. 34 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), che ammette il ricorso di diritto amministrativo soltanto in materia di indennità per restrizioni della proprietà, nonché di conformità alla destinazione della zona e di autorizzazioni eccezionali per edifici ed impianti fuori della zona edificabile. 
1.1.2 In concreto, la controversia concerne la delimitazione delle zone nell'ambito di un piano di utilizzazione (art. 14 segg. LPT). Essa non verte pertanto manifestamente su alcuno dei limitati temi in relazione ai quali è proponibile un ricorso di diritto amministrativo secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT, né pone in discussione norme di diritto federale direttamente applicabili, quali, ad esempio, disposizioni in materia di protezione dell'ambiente o della natura (cfr. DTF 129 I 337 consid. 1.1; 123 II 231 consid. 2). Ammissibile, sotto questo profilo, è di conseguenza solo il ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT). 
1.2 L'impugnativa è tempestiva, rivolta contro una decisione resa da un'autorità di ultima istanza cantonale e concerne il regime pianificatorio di un fondo di cui i ricorrenti, quali componenti di una comunione ereditaria, sono proprietari in comune (cfr. art. 602 e 652 segg. CC). Nella misura in cui è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile anche in relazione agli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 88 e 89 OG. 
1.3 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c). 
1.3.1 Nel caso specifico, la memoria ricorsuale ricalca per larghi tratti alla lettera l'atto di ricorso che i ricorrenti, allora patrocinati da un legale, avevano a suo tempo presentato dinanzi alla Corte cantonale. La trascrizione letterale è in particolare chiaramente ravvisabile, oltre che nell'esposizione dei fatti, nelle parti del gravame che concernono l'asserita ottimale urbanizzazione del fondo e la presunta necessità di una delimitazione più lineare della zona industriale. Questi aspetti, così come la tesi dell'inopponibilità del piano direttore agli insorgenti, sui quali è incentrato il gravame, non sono tuttavia stati ritenuti determinanti dai giudici cantonali, che hanno fondato il loro giudizio su altre puntuali argomentazioni. 
1.3.2 Da un lato, l'istanza inferiore ha in effetti considerato che al momento dell'approvazione del PR le aree industriali-artigianali registravano un tasso d'occupazione attorno al 50%. Ha poi rilevato che, negli ultimi anni, gli insediamenti in queste zone hanno conosciuto nel complesso uno sviluppo più che modesto, fatta eccezione per la centrale di distribuzione di una ditta attiva nel commercio al dettaglio, che non rientra però propriamente nella definizione di stabilimento industriale. Evidenziata infine la mediocre qualità degli insediamenti presenti, a conferma della scarsità della domanda di terreni industriali, la Corte cantonale ha pertanto ritenuto ingiustificato l'ampliamento della zona industriale. Esso non risponderebbe infatti alle prevedibili necessità di terreni fabbricabili nei prossimi quindici anni, come invece richiesto dall'art. 15 LPT
D'altro lato, il TPT ha rimarcato l'idoneità all'uso agricolo del fondo, osservando non soltanto che lo stesso è formalmente classificato dal piano direttore tra le SAC, ma soprattutto che si presenta come un prato pianeggiante, inserito in uno spazio inedificato coerente e relativamente vasto tra i Comuni di Arbedo-Castione e di Claro. Sotto questo profilo, i giudici cantonali hanno pertanto dedotto che la reiezione del gravame s'imponeva anche con riferimento all'esigenza di tutela degli spazi agricoli. 
1.3.3 In merito a queste decisive considerazioni i ricorrenti praticamente non si esprimono, se non con alcune vaghe e sommarie obiezioni. Nel ricorso e nelle osservazioni complementari (cfr., al riguardo, l'art. 93 cpv. 3 OG) si trovano infatti soltanto due passaggi in qualche modo attinenti alla motivazione sviluppata dal TPT: l'accenno al fatto che la zona industriale J1 sarebbe in gran parte esaurita da insediamenti con una precisa destinazione e la constatazione che le vicine particelle nel Comune di Claro, benché effettivamente escluse dalla zona edificabile, non sarebbero comunque utilizzate a fini agricoli. 
Gli insorgenti non si confrontano dunque in maniera circostanziata con la sentenza impugnata, censurando l'incostituzionalità di entrambe le argomentazioni su cui è basata (cfr. DTF 121 IV 94 consid. 1b). Essi si limitano in realtà a ribadire la loro opinione, sollevando critiche tutt'al più di natura meramente appellatoria. Queste sono tuttavia inammissibili, anche perché il Tribunale federale esamina unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dalle autorità cantonali (DTF 129 I 337 consid. 4.1; 119 Ia 362 consid. 3a; sulla nozione di arbitrio, cfr. 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1). A questo proposito, laddove censurano i fatti su cui si è fondata la precedente istanza, i ricorrenti non spiegano in che modo le presunte inesattezze, del resto riconosciute dal TPT in sede di risposta, ma concernenti invero aspetti di dettaglio, renderebbero il giudizio manifestamente insostenibile non solo nella motivazione, ma pure nel suo risultato. Occorre inoltre considerare che il Tribunale federale, non essendo un'autorità superiore di pianificazione, si impone un certo riserbo nella valutazione di situazioni locali meglio conosciute dall'autorità cantonale e si astiene altresì dall'interferire in questioni di spiccato apprezzamento come, in genere, l'istituzione delle zone di utilizzazione (DTF 129 I 337 consid. 4.1; 124 II 146 consid. 3c). Anche per questo motivo, i ricorrenti dovevano rapportarsi in maniera più diretta e dettagliata al giudizio impugnato. 
1.3.4 Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
2. 
Sia come ricorso di diritto amministrativo, sia come ricorso di diritto pubblico, l'atto ricorsuale si avvera dunque irricevibile. Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG), mentre non risultano adempiute le condizioni che giustifichino l'assegnazione di ripetibili (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
I ricorsi sono inammissibili. 
2. 
La tassa di giustizia complessiva di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, al Municipio di Arbedo-Castione, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 marzo 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: