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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_404/2023  
 
 
Sentenza del 13 giugno 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Schöbi, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
 
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, via G. Motta 7, 6648 Minusio. 
 
Oggetto 
attribuzione dell'autorità parentale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2023 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.135). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.________ è nato nel 2019 dalla relazione tra A.________ e B.________. I genitori non sono uniti in matrimonio e non convivono. 
Il 19 aprile 2021 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, dopo aver preso atto che B.________ aveva improvvisamente consegnato C.________ al padre, ha disposto in via cautelare la privazione alla madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e l'affidamento provvisorio del figlio alle cure del padre (già decisi in via supercautelare il 15 ottobre 2020), ha attribuito l'autorità parentale ai genitori congiuntamente (prima era invece esercitata in via esclusiva dalla madre) e ha istituito una curatela educativa in favore del minore. 
Dopo tutta una serie di vicissitudini procedurali e dopo aver raccolto diverse valutazioni, mediante decisione 15 luglio 2022 l'autorità di protezione ha attribuito l'autorità parentale sul figlio in via esclusiva al padre, specificando che il minore rimaneva affidato alle cure di quest'ultimo, e ha, per quanto qui di rilievo, invitato la madre a seguire un percorso psichiatrico. 
 
B.  
Con sentenza 25 aprile 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo introdotto il 17 agosto 2022 da B.________ avverso la decisione 15 luglio 2022 dell'autorità di protezione, annullando l'attribuzione in via esclusiva dell'autorità parentale al padre. 
 
C.  
A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 25 maggio 2023, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di confermare " la revoca dell'autorità parentale nei confronti della signora B.________ " e, nel caso in cui il ricorso fosse accolto, di non essere tenuto a versarle spese ripetibili per il reclamo (pari a fr. 1'500.--). Il ricorrente ha anche postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio, interposto dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dal tribunale ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria. Il ricorso in materia civile risulta quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare e motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Essi non possono comunque, in linea di principio, essere posteriori al giudizio contestato (DTF 148 V 174 consid. 2.2 con rinvio; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2). 
 
2.  
 
2.1. A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1 CC).  
La modifica dell'autorità parentale in virtù dell'art. 298d cpv. 1 CC è subordinata all'adempimento di due condizioni: da un lato occorre che siano intervenuti fatti nuovi importanti e dall'altro che la modifica si imponga per il bene del figlio. In linea di principio, una nuova regolamentazione dell'autorità parentale presuppone che il mutamento delle circostanze sia tale da richiederlo necessariamente, nel senso che l'assetto attuale risulta più dannoso per il figlio che la perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita risultante dal cambiamento di regolamentazione (sentenza 5A_230/2022 del 21 settembre 2022 consid. 2.1 con rinvii). 
L'autorità cantonale deve statuire sulla modifica dell'autorità parentale tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e facendo uso del suo potere di apprezzamento (v. art. 4 CC; sentenze 5A_942/2021 del 17 agosto 2022 consid. 3.1 con rinvii; 5A_982/2021 del 15 agosto 2022 consid. 3.1 con rinvii). Il Tribunale federale interviene unicamente se la decisione impugnata si distanzia senza motivo dalle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza o ometta di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Esso inoltre interviene se la decisione impugnata si rivela manifestamente iniqua o ingiusta nel risultato (DTF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2). 
 
2.2. Dopo aver tenuto conto delle valutazioni dei servizi preposti e delle risultanze peritali, nella decisione 15 luglio 2022 l'autorità di protezione ha in concreto ritenuto che dal 19 aprile 2021, quando l'autorità parentale è stata attribuita congiuntamente ai genitori, sarebbero intervenuti dei fatti nuovi importanti, e meglio " una serie di questioni pratiche " (relative, segnatamente, alla frequentazione dell'asilo, alla cassa malati del figlio e al cambio di domicilio del minore) ostacolate dalle difficoltà di collaborazione della madre e dalla sua scemata capacità genitoriale, nonché dalle gravi incomprensioni tra i genitori. Secondo l'autorità di protezione, l'esercizio dell'autorità parentale congiunta non corrisponderebbe quindi più al bene del figlio.  
 
2.3. Secondo il Presidente della Camera di protezione, invece, dal 19 aprile 2021 non risultano dati fatti nuovi di natura tale da giustificare l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale al padre. Gli asseriti disagi al figlio, che secondo l'autorità di protezione sarebbero stati causati dalla situazione della madre, non sono infatti supportati da alcuna documentazione agli atti: le prime valutazioni sulle capacità genitoriali della madre (del 31 agosto 2021) che concludevano per la revoca dell'autorità parentale congiunta non sono state confermate dagli aggiornamenti più recenti (del 16 novembre 2021 e del 10 maggio 2022) e la situazione personale del minore non desta preoccupazione, come attestato dalla curatrice del figlio e da un rapporto medico del 10 agosto 2022 (secondo il quale il minore risulta essere " sano sereno e con un ottimo sviluppo psicofisico "). Per il Presidente della Camera di protezione, la soluzione adottata dall'autorità di protezione avrebbe il pregio di evitare l'aggravarsi di un conflitto tra i genitori che risulta già serio, ma non è sufficientemente giustificata dall'interesse del minore, prioritario. Esso ha pertanto annullato l'attribuzione in via esclusiva dell'autorità parentale al padre.  
Il Presidente della Camera di protezione ha tuttavia osservato che la decisione del 19 aprile 2021, che ha istituito l'assetto attuale di autorità parentale congiunta, è di natura unicamente cautelare (v. supra in fatto consid. A) e ha quindi invitato l'autorità di protezione a decidere nuovamente nel merito. 
 
2.4. Il ricorrente considera in sostanza che l'autorità cantonale non avrebbe tenuto conto dei nuovi elementi emersi "negli ultimi mesi" che giustificherebbero la conferma della revoca dell'autorità parentale all'opponente: ella non vedrebbe il figlio da gennaio 2023, avrebbe dichiarato di non voler più collaborare con la curatrice educativa, con il padre e con gli psichiatri, avrebbe esercitato i suoi diritti di visita (sorvegliati) in modo discontinuo e avrebbe minacciato di portare via il figlio o di non restituirlo. Le condizioni psicologiche dell'opponente sarebbero insomma peggiorate ed ella non sarebbe quindi in grado di esercitare l'autorità parentale. Secondo il ricorrente, la revoca dell'autorità parentale alla madre risolverebbe poi " almeno il problema di non dover comunicare con la signora per le questioni inerenti il figlio ed eviterebbe anche che in futuro C.________ possa assistere a scenate della madre che potrebbero turbarlo qualora ci si dovesse incontrare o sentire al telefono per risolvere determinate questioni amministrative ". A suo dire, il minore non sarebbe finora rimasto traumatizzato solo " per il fatto che non capiva ancora bene essendo piccolo e perché noi lo abbiamo cercato di tenere lontano quando succedevano queste cose ". Tutti questi elementi sarebbero confermati nel voluminoso incarto " aggiornato ad oggi " depositato presso l'autorità di protezione, al quale il ricorrente rinvia, e da alcuni documenti allegati al ricorso.  
 
2.5. Gli asseriti fatti nuovi importanti (prima condizione dell'art. 298d cpv. 1 CC) esposti dal ricorrente non emergono tuttavia dalla sentenza impugnata ed egli non pretende che in concreto sarebbero realizzati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità cantonale (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 1.3). Inoltre, l'assunto secondo cui l'attribuzione dell'autorità parentale in via esclusiva al padre rimedierebbe perlomeno all'incapacità di comunicazione tra i genitori ancora non significa che tale modifica si impone nell'interesse del figlio (seconda condizione dell'art. 298d cpv. 1 CC); anzi, il ricorrente stesso riconosce di aver saputo tutelare il minore dalla ridotta capacità genitoriale della madre e dalla sua mancanza di cooperazione. Tenuto anche conto del riserbo del Tribunale federale nel rivedere l'apprezzamento dei Giudici cantonali (v. supra consid. 2.1 in fine) e del fatto che l'attuale assetto, cautelare, di autorità parentale congiunta sarà ancora oggetto di un esame di merito (v. supra consid. 2.3 in fine), l'argomentazione ricorsuale non risulta pertanto atta a invalidare la sentenza impugnata.  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale presentata dal ricorrente va respinta, dato che il suo rimedio non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1, 2 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini