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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_169/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 aprile 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Maura Colombo, 
opponente. 
 
Oggetto 
domanda di anticipo spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 28 luglio 2016 il Pretore aggiunto della sezione 1 della Pretura di Lugano ha dichiarato inammissibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata dall'avv. A.________ nei confronti della B.________SA. Il 31 agosto 2016 A.________ ha inoltrato alla Pretura un'istanza di ricusazione del predetto Pretore aggiunto nonché un'istanza "di accertamento nullità" della predetta sentenza e "di riesame da un giudice indipendente". Il 5 ottobre 2016 il Pretore della sezione 2 ha ritenuto applicabili le disposizioni sulla revisione e ha, con ordinanza 17 ottobre 2016, assegnato all'istante un primo termine di 30 giorni per versare un anticipo spese di fr. 300.--. Il 12 dicembre 2016 le ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni per versare il predetto anticipo. 
 
2.   
Con sentenza 14 febbraio 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ contro quest'ultima decisione, siccome insufficientemente motivato. 
 
3.   
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso datato 27 marzo 2017 postulando l'accoglimento della domanda "di ricusazione dei Giudici Cantonali di merito intervenuti" e chiedendo pure la ricusa di tutto il Tribunale federale e l'esame del suo ricorso da parte dei giudici previsti all'art. 37 cpv. 3 LTF
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2). Altrettanto vale per domande di ricusa basate in primo luogo sul fatto che sono già state emanate delle sentenze sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1; DTF 114 Ia 278 consid. 1). 
In concreto la domanda di ricusa del Tribunale federale è manifestamente abusiva. Da un lato essa è motivata con il fatto che "decine e decine, se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie" sono sempre stati giudicati in modo sfavorevole all'istante e dall'altro ripropone l'argomentazione, la cui infondatezza è stata illustrata alla ricorrente in numerose sentenze recentemente emanate (sentenze 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3; 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 4D_75/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 5A_962/2016 del 13 febbraio 2017), secondo cui giudici appartenenti a un partito politico ed eletti dal parlamento per un periodo limitato non sarebbero indipendenti ai sensi delle garanzie costituzionali e della CEDU. 
 
5.   
Per il resto il ricorso si rivela inammissibile. Per stessa ammissione della ricorrente la decisione impugnata le è stata notificata il 24 febbraio 2017 ragione per cui il termine ricorso è scaduto lunedì 27 marzo 2017 (art. 45 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF combinati). Giusta l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati alla posta svizzera, all'indirizzo del Tribunale federale, al più tardi l'ultimo giorno del termine. Il ricorso, anticipato per telefax, è però pervenuto al Tribunale federale in una busta su cui la posta svizzera aveva apposto un timbro postale recante la data 28 marzo 2017. Come già noto alla ricorrente, destinataria della sentenza 5A_794/2016 del 26 ottobre 2016, l'invio del ricorso via telefax non costituisce una prova della sua tempestiva consegna alla posta svizzera. Ne segue che il ricorso si appalesa tardivo. 
A prescindere da quanto precede e a titolo del tutto abbondanziale giova anche rilevare che il prolisso ricorso si rivela abusivo e non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF: la ricorrente, si limita infatti a dilungarsi sulla - più volte confutata (cfr. sopra consid. 4) - mancata indipendenza della magistratura senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che concerne una richiesta di anticipo per le spese presunte della procedura ricusazione del Pretore. 
 
6.   
Ne discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata a giudice unico (art. 108 cpv. 1 lett. a, b e c LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti