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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_367/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 luglio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 giugno 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 16 febbraio 2017 il Pretore del distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione 25 aprile 2012 con cui A.________ chiedeva che la B.________SA fosse condannata a pagargli fr. 1'634'893.--, a titolo di risarcimento danni in seguito ad un infortunio occorsogli sul cantiere in cui lavorava come operaio. 
Il 21 marzo 2017 A.________ ha appellato la predetta sentenza e ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto quest'ultima domanda con decisione 14 giugno 2017. Richiamato l'art. 117 CPC, la Corte cantonale ha premesso che essa deve decidere sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio e ha ritenuto che il primo requisito posto dalla menzionata norma ("essere sprovvisto dei mezzi necessari") non era adempiuto. La Corte cantonale ha reputato che in ragione della "puntuale questione oggetto d'impugnativa" la richiesta di anticipo spese andava fissata in fr. 2'500.--. Ha poi considerato che dai documenti, prodotti dopo la richiesta 6 aprile 2017 del vicepresidente della Camera adita senza la minima spiegazione, emerge un reddito totale di fr. 55'657.--, da cui vanno detratti fr. 7'680.-- di pigione, fr. 1'411.-- per spese accessorie, fr. 5'268.-- di cassa malati, mentre l'attore non ha allegato alcunché in merito ad altre uscite, non prevalendosi in particolare di eventuali oneri di mantenimento. L'autorità inferiore ha quindi concluso che, anche aumentando del 25 % il minimo di esistenza LEF (fr. 14'400.-- annui), all'istante rimane un'eccedenza sufficiente per far fronte all'anticipo spese e ai costi di patrocinio in seconda istanza. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile del 7 luglio 2017 A.________ postula l'annullamento della decisione della Corte di appello e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura innanzi al Tribunale federale. Sostiene che già il Pretore aveva stabilito la sua indigenza, ragione per cui il Tribunale di appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che non vi era stata una modifica delle circostanze. Afferma di avere un reddito netto mensile di fr. 3'141.10 composto di una rendita AI, di una rendita SUVA nonché di una rendita erogata da una compagnia di assicurazione e di avere un fabbisogno mensile di fr. 3'046.95 composto dall'importo base di fr. 1'200.--, dagli oneri di locazione di fr. 827.60, da fr. 200.-- per la donna delle pulizie, dal leasing dell'automobile di fr. 267.50, dall'assicurazione della stessa di fr. 76.45 e dalla tassa di circolazione di fr. 36.--. Dichiara che la Corte cantonale non avrebbe nemmeno tenuto conto della rendita versata all'ex moglie per il figlio. 
 
3.   
La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), che in concreto concerne un'azione creditoria con un valore litigioso ampiamente superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel quadro della procedura di appello innanzi al Tribunale supremo del Cantone Ticino sussiste un'eccezione al principio della doppia istanza (DTF 137 III 424 consid. 2.2). 
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Il ricorrente non spiega infatti per quale motivo la Corte cantonale avrebbe violato il diritto per non aver semplicemente ripreso la decisione del Pretore in materia di assistenza giudiziaria. Per il resto, limitandosi ad illustrare in questa sede la sua situazione economica dopo essere stato silente a tal proposito innanzi all'autorità inferiore, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che gli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale sulla base dei documenti prodotti siano addirittura arbitrari.  
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione alla C.________AG, alla D.________GmbH e alla B.________SA. 
 
 
Losanna, 20 luglio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti