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[AZA 7] 
K 43/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2000 
 
nella causa 
R._________, ricorrente, 
 
contro 
Cassa malati Concordia, Bundesplatz 15, Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- R._________, nata nel 1969, come pure i suoi figli B._________ e L._________, erano affiliati alla Cassa malati Concordia per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per alcune assicurazioni complementari. 
Essendo proprietaria di un negozio di calzature, l'interessata aveva inoltre stipulato un'assicurazione facoltativa contro la perdita di guadagno in caso di malattia e/o infortunio avente per oggetto un'indennità giornaliera di fr. 85.- dal primo giorno. Tali assicurazioni erano riportate in due certificati/polizze d'assicurazione, di cui uno recava l'indirizzo del domicilio privato (M._________) e si riferiva all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché alle assicurazioni complementari, mentre l'altro, avente per oggetto l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera, indicava il nome dell'assicurata e l'indirizzo del negozio da lei gestito (L._________). 
In data 26 gennaio 1998, l'assicurata è rimasta vittima di un infortunio nel quale ha riportato una contusione del piede sinistro. La Concordia le ha versato indennità giornaliere dal 26 gennaio al 28 febbraio 1998, comunicandole nel contempo che la fondatezza di altre pretese di versamento d'indennità sarebbe stata verificata con maggior scrupolo. 
Con scritto raccomandato del 30 settembre 1998 l'interessata ha comunicato alla Concordia quanto segue: 
"Disdetta cassa malati per il 31.12.1998R. _________, 15.3.1969, B._________, 07.04.1998; L._________, 02.10.1997, M._________ 
Egregi signori, 
Con la presente inoltro regolare disdetta dalla vostra cassa per l'assicurazione LAMal con effetto 31 dicembre 1998per l'assicurazione LCA 31 dicembre 1998 
Vi prego per cortesia di trasmettermi il relativo certificato di uscita.. " 
 
L'interessata si è nuovamente rivolta alla Concordia con lettera 23 dicembre 1998: riferitasi a conferme intimatele dall'assicuratrice il 20 ed il 27 ottobre 1998, ha dichiarato che in data 21 dicembre 1998 aveva annunciato telefonicamente alla Cassa il nuovo caso d'indennità giornaliera per malattia. Avendo appreso come l'assicurazione medesima sarebbe venuta a scadere con effetto dal 31 dicembre 1998, affermava che le dimissioni del 30 settembre 1998 riguardavano esclusivamente i rapporti assicurativi conclusi sotto l'indirizzo di M._________, mentre l'assicurazione d'indennità giornaliera stipulata sotto l'indirizzo professionale (L._________) non sarebbe mai stata disdetta. Chiedeva pertanto che quest'ultima fosse integralmente riattivata. 
Con lettera del 21 gennaio 1999, la Concordia ha ricordato che in data 30 settembre 1998 R._________ aveva esplicitamente manifestato la sua intenzione di disdire le assicurazioni, sia quelle stipulate in base alla LAMal sia le assicurazioni complementari LCA, tralasciando di menzionare che la disdetta non sarebbe stata valida per la copertura dell'indennità giornaliera. Ha pertanto rifiutato di accettare la richiesta dell'interessata intesa a revocare le dimissioni per simile copertura. Tale posizione è stata confermata con decisione formale 19 marzo 1999 e, in seguito a opposizione, mediante decisione su opposizione del 10 maggio 1999. 
 
B.- Avverso il provvedimento amministrativo R._________ è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in sostanza che in osservanza della propria buona fede fosse riattivata dal 1° gennaio 1999 la copertura assicurativa riguardante l'indennità giornaliera, asserendo fra l'altro di non aver ricevuto conferma per la disdetta dell'assicurazione d'indennità giornaliera. 
Dopo aver invano cercato di chiarire il tema di sapere se la Cassa avesse effettivamente inviato all'insorgente la conferma di disdetta relativa all'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame con giudizio del 2 febbraio 2000. 
 
C.- L'interessata interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, nel quale ribadisce le motivazioni e le conclusioni formulate in sede di prima istanza, di cui si dirà nei considerandi. 
Nella risposta all'impugnativa, la Cassa malati Concordia chiede l'integrale disattenzione del ricorso. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- La presente lite verte unicamente sulla questione di sapere se l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera sia stata validamente rescissa dall'assicurata o se essa sussista oltre la data in cui la disdetta doveva prendere effetto. 
 
2.- Nell'impugnato giudizio è già stato debitamente rilevato che, nulla essendo previsto agli art. 67 segg. LAMal relativamente alla disdetta del contratto d'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera, trovano applicazione le disposizioni interne dei singoli assicuratori, ossia in concreto l'art. 15 cifra 1 dell'apposito regolamento della Cassa malati Concordia. Pure esattamente i giudici di prime cure hanno rammentato, da un lato, che la disdetta costituisce un atto formatore unilaterale dell'assicurato e diventa operativa senza necessità di accettazione da parte dell'assicuratore (RAMI 1988 no. K 785 pag. 410 consid. 2; sentenza inedita del 23 novembre 1999 in re K., K 115/98; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8a ed., Zurigo 1991, pag. 14 seg.), dall'altro che, secondo il principio dell'affidamento, le manifestazioni di volontà devono essere interpretate nel senso in cui può e deve comprenderle il destinatario osservando l'attenzione che può essere richiesta da una persone diligente posta nelle stesse circostanze (DTF 121 V 124 consid. 4b e sentenze ivi citate). A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
 
 
3.- a) Nel caso in esame la ricorrente argomenta segnatamente, come già sostenuto in sede di prima istanza, che nella disdetta inoltrata il 30 settembre 1998, riferita a sua detta unicamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e alle assicurazioni complementari LCA, era stata erroneamente conglobata anche l'assicurazione facoltativa LAMal per la perdita di salario. Invoca la sua buona fede prevalendosi della diversità degli indirizzi figuranti sui certificati/polizze d'assicurazione e usati nella corrispondenza intercorsa, nonché dell'asserita mancata conferma d'uscita da parte della Concordia riguardante l'assicurazione d'indennità giornaliera. Reputa altresì che spettava semmai alla Cassa di chiarire i dubbi sorti a proposito delle assicurazioni oggetto della disdetta e conclude postulando che venga ristabilita, a contare dal 1° gennaio 1999, la copertura assicurativa contro la perdita di guadagno in caso di malattia e/o infortunio da lei stipulata quale proprietaria del negozio di calzature. 
 
b) I giudici di prime cure hanno compiutamente esposto, in base a considerazioni convincenti sotto ogni aspetto, che la disdetta data il 30 settembre 1998 era rispettosa delle condizioni poste dalla pertinente disposizione interna della Cassa, che il tenore della lettera di dimissioni non permetteva ad un lettore attento di comprendere che essa non concernesse l'assicurazione di indennità giornaliera e che irrilevante appariva il fatto che sui certificati d'assicurazione figurassero due indirizzi diversi. 
Da un altro lato, poteva rimanere indecisa, in quanto priva di conseguenze giuridicamente rilevanti, la questione di sapere se alla ricorrente fosse stata effettivamente consegnata una conferma di disdetta dell'assicurazione di indennità giornaliera. Infatti, l'obbligo imposto dall'art. 7 cpv. 5 LAMal, secondo il quale il nuovo assicuratore deve aver comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, è limitato all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma non concerne invece l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. 
 
c) Discende dalle suesposte considerazioni che il gravame risulta infondato; la pronunzia querelata e la decisione amministrativa non possono quindi che essere tutelate. 
 
4.- La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa. Le relative spese sono messe a carico della parte soccombente (art. 135 e 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 11 dicembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :