Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.84/2003 /bom 
 
Sentenza dell'11 luglio 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, casella postale 2847, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
C.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (azione possessoria), 
 
ricorso di diritto pubblico del 21 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.________ è proprietario della particella n. XXX RFD di D.________, mentre C.________ è proprietario della particella n. YYY del medesimo comune. Quest'ultimo mappale è gravato da una servitù di passo pedonale a favore del primo fondo. Il 23 maggio 2001 A.________ ha concesso a B.________ un diritto di usufrutto sulla particella n. XXX, iscritto a registro fondiario il 25 maggio 2001. 
2. 
Con istanza 8 agosto 2001 A.________ e B.________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di vietare a C.________ qualsiasi intervento inteso ad ostacolare il diritto di passo a favore della particella n. XXX nonché di ingiungere al convenuto di rimuovere un cancello. Il 23 agosto 2002 il Segretario assessore ha accolto l'azione possessoria presentata da B.________, mentre ha respinto l'analoga domanda di A.________. 
3. 
Con sentenza 22 gennaio 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame inoltrato da A.________ e B.________ e, in accoglimento del rimedio presentato da C.________, ha respinto l'azione possessoria dell'usufruttuario. I giudici cantonali, dopo aver premesso che i limiti temporali fissati dall'art. 929 CC sono da verificare d'ufficio, hanno reputato che dagli atti non risulta che gli istanti abbiano immediatamente reclamato la cessazione della turbativa, conformemente a quanto prescritto dall'art. 929 cpv. 1 CC. La lettera del 20 marzo 2001, con cui B.________ aveva domandato alla controparte di non impedirgli il passaggio, è stata considerata irrilevante, poiché risalente a un periodo in cui il suo estensore non disponeva di alcun diritto per quanto attiene al noto diritto di passo, atteso segnatamente che C.________ gli aveva revocato l'autorizzazione di transitare rilasciata a titolo precario. Sempre a mente dei giudici cantonali, B.________ ha acquisito il diritto di far valere le norme a protezione del possesso unicamente il 25 maggio 2001, divenendo possessore derivato del fondo dominante in seguito alla costituzione dell'usufrutto. Tuttavia, nemmeno la rimostranza formulata con la lettera del 16 luglio 2001 è idonea a dimostrare il rispetto dei limiti temporali che condizionano le azioni possessorie, poiché non appare verosimile che il cancello sia stato posato immediatamente prima di tale reazione scritta. La Corte cantonale ha pure negato che A.________ avesse dimostrato l'esistenza di un suo tempestivo reclamo, atteso che si ignora perfino se l'evocata protesta orale, fatta alla polizia comunale, sia giunta fino a C.________. 
4. 
Con ricorso di diritto pubblico del 21 febbraio 2003 A.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di ordinare un sopralluogo e di annullare la sentenza cantonale. Narrati e completati i fatti, lamentano una violazione degli art. 9 e 29 Cost.: l'ultima istanza cantonale non ha effettuato un sopralluogo richiesto dai ricorrenti e il "giudice di prime cure" ha respinto alcune domande proposte per l'interrogatorio formale di C.________. I ricorrenti sostengono pure che la reazione alla turbativa non dev'essere immediata e affermano di aver agito tempestivamente. Essi insistono infine sulla necessità di poter esercitare tale diritto di passo. 
 
Non è stata chiesta una risposta al gravame. 
5. 
In deroga al principio enunciato dall'art. 57 cpv. 5 OG, il parallelo ricorso per riforma - manifestamente inammissibile, poiché diretto contro una decisione che non è finale ai sensi dell'art. 48 OG - è stato deciso con sentenza del 28 marzo 2003. 
6. 
A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col ricorso sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii). 
In concreto il ricorso, di chiaro taglio appellatorio, disattende in larga misura i predetti requisiti di motivazione e si rivela nella medesima misura inammissibile. Nei considerandi che seguono saranno unicamente esaminate le censure motivate in modo chiaro e dettagliato, ritenuto che nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid. 1c). 
7. 
I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale ha violato il loro diritto di essere sentiti, non effettuando un sopralluogo da cui risulterebbe che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza pretorile, il cancello che impedisce il passaggio non è stato tolto e che la controparte ha ulteriormente ostacolato l'accesso al fondo dominante con la posa di un tavolo e delle sedie. 
 
Con la loro censura, i ricorrenti sembrano dimenticare che l'autorità cantonale non ha negato l'esistenza di una turbativa del possesso, ma ha respinto le loro domande, perché ha ritenuto non adempiuto il presupposto del reclamo immediato previsto dall'art. 929 cpv. 1 CC. In queste circostanze i Giudici cantonali ben potevano prescindere dall'effettuare un sopralluogo del tutto ininfluente ai fini del loro giudizio (DTF 124 I 208 consid. 4a pag. 211). Atteso che neppure nella sede federale il sopralluogo porterebbe chiarimenti su fatti rilevanti per la decisione, la richiesta dei ricorrenti di assumere tale prova dev'essere respinta. 
8. 
Nel gravame vengono indicate una serie di allegazioni di fatto, riguardanti segnatamente l'esercizio del diritto di passo, la sua necessità per il fondo dominante e i motivi dell'agire della controparte, senza che vi sia almeno il tentativo di dimostrare, con un'argomentazione conforme ai requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, che l'autorità cantonale avrebbe eseguito accertamenti di fatto incompleti o inesatti, violando così il divieto dell'arbitrio. In siffatte circostanze tali allegazioni di fatto si rivelano irricevibili e il Tribunale federale si basa sulla fattispecie accertata nella sentenza impugnata (DTF 118 Ia 20 consid. 5a pag. 26). 
 
Altrettanto inammissibile si appalesa l'argomentazione con cui i ricorrenti si lamentano della reiezione di una serie di domande proposte per l'interrogatorio formale della controparte. Tale censura è infatti esplicitamente diretta contro l'operato del Pretore e i ricorrenti - a giusta ragione - non pretendono che in concreto siano dati i presupposti che permettono di impugnare, con la sentenza dell'ultima istanza cantonale, pure la decisione di primo grado (cfr. su tali presupposti DTF 126 II 377 consid. 8b pag. 395). 
 
9. 
9.1 Nella sede federale il ricorrente B.________ non contesta l'inefficacia dello scritto del 20 marzo 2001, ma sostiene che la reazione del possessore non dev'essere immediata. In ogni caso la seconda lettera costituirebbe un tempestivo reclamo e la conclusione della Corte cantonale, secondo la quale egli non avrebbe reso verosimile che il cancello sia stato posato poco prima del 16 luglio 2001, sarebbe arbitraria. Infatti, nella lettera di tale data, il ricorrente aveva testualmente espresso la sua sorpresa per aver trovato il passaggio ostruito da un cancello chiuso a chiave. 
9.2 Giusta l'art. 928 cpv. 1 CC quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto. Le azioni contro l'illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e il suo autore (l'art. 929 cpv. 1 CC). Per quanto attiene alla tempestività della reazione, la dottrina concede al possessore il lasso di tempo necessario per un primo esame della fattispecie. La durata di tale periodo è una questione che soggiace al libero apprezzamento del giudice, il quale deve ponderare tutte le circostanze del caso concreto (Homberger, Commento zurighese, n. 1 all'art. 929 CC; Stark, Commento bernese, n. 6 all'art. 929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 97, n. 350b). L'onere di provare il reclamo e la sua tempestività incombe al possessore (Stark, op. cit., n. 5 all'art. 929 CC; Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 356). Con riferimento alla valutazione delle prove il Tribunale federale riconosce al giudice cantonale un ampio potere discrezionale e non sostituisce il suo apprezzamento a quello del giudice di merito, ma interviene solo se la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata è manifestamente insostenibile o chiaramente in contrasto con la situazione di fatto, ovvero qualora esso riposi su una svista manifesta o su valutazioni manifestamente incompatibili con il sentimento di giustizia o basate su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40 con rinvii ). È segnatamente arbitraria una valutazione delle prove che si fondi unilateralmente solo su alcune di esse ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 1b, 112 Ia 369 consid. 3). Tuttavia l'arbitrio non si realizza già per il semplice fatto che le conclusioni del giudice di merito non corrispondono a quelle del ricorrente (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) o ad altre altrettanto sostenibili o addirittura migliori (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii). Chi si limita a rimettere in discussione l'esito probatorio della procedura cantonale esercita una semplice critica appellatoria, irricevibile in un ricorso di diritto pubblico. 
 
In concreto, occorre innanzi tutto rilevare che, sebbene affermi di aver scritto la lettera del 16 luglio 2001 subito dopo essersi trovato il passaggio sbarrato dal noto cancello, il ricorrente omette di indicare un qualsiasi elemento a comprova di tale asserzione. Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il semplice fatto di aver utilizzato nella predetta lettera l'espressione "con mia sorpresa" non permette di dedurre alcunché sul lasso di tempo intercorso fra il riscontro della turbativa indicata nello scritto in discussione e la redazione di quest'ultimo. Non può pertanto essere rimproverato all'autorità cantonale di essere caduta nell'arbitrio per non aver riconosciuto in tale missiva la prova di una reazione immediatamente successiva alla costruzione del manufatto all'origine della turbativa. Il ricorrente non sostiene che nell'incartamento vi siano ulteriori elementi da cui risulti la data di edificazione del cancello rispettivamente il momento in cui egli si è accorto dell'ostruzione del passaggio. Ne discende che nulla si conosce sui tempi di reazione del ricorrente, a cui invece incombeva la prova di aver reclamato entro il lasso di tempo previsto dall'art. 929 cpv. 1 CC. In queste circostanze nemmeno la reiezione dell'azione possessoria del ricorrente B.________ appare arbitraria, atteso che questi non ha dimostrato il realizzarsi dei presupposti temporali a cui è subordinato l'accoglimento di un'azione di manutenzione ai sensi dell'art. 928 CC
10. 
Anche il ricorrente A.________ ritiene che la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio per non aver riconosciuto l'esistenza di un suo tempestivo reclamo: egli avrebbe infatti reclamato oralmente il 4 luglio 2001. 
 
La censura si rivela di primo acchito inammissibile, poiché essa manifestamente non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il ricorrente non si confronta infatti in alcun modo con l'argomentazione della Corte cantonale, secondo cui dagli atti nemmeno risulta se l'evocato reclamo orale, formulato all'attenzione della polizia comunale, fosse giunto alla controparte. 
11. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 luglio 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: