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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_811/2018  
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Juerg Wyler, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Marco Kamber, 
opponente. 
 
Oggetto 
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2018.66). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
C.________ è deceduto nel 2016. Con testamento olografo 1° aprile 2015 egli aveva designato la sua compagna B.________ quale "esecutrice testamentaria e amministratrice dell'eredità " e dichiarato esclusi dalla successione l'ex moglie D.________ ed i figli E.________ e A.________. Nel testamento egli non ha istituito alcun erede né previsto alcun legato. 
Con decisione 24 maggio 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'amministrazione dell'eredità fu C.________, affidandola all'esecutrice testamentaria B.________. 
Con sentenza 22 agosto 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ avverso tale decisione pretorile, osservando che il provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria è stato giustamente ordinato in applicazione dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC (gli eredi non sono infatti tutti conosciuti, dato che A.________ ha contestato la propria diseredazione con un'azione di riduzione 12 gennaio 2018). Per i Giudici cantonali, inoltre, nella fattispecie non si riscontrano i presupposti per scostarsi dal principio secondo cui, se il defunto ha nominato un esecutore testamentario, l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso (art. 554 cpv. 2 CC) : non è infatti stato dimostrato che B.________ sarebbe incapace di ottemperare agli obblighi di un'amministratrice né che ella verserebbe in un oggettivo conflitto di interessi, mentre il solo fatto che l'esecutrice testamentaria non goda della fiducia degli eredi o che sussistano tensioni tra l'esecutrice testamentaria e gli eredi non basta per affidare l'incarico ad un terzo. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile 26 settembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 22 agosto 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di concedere l'effetto sospensivo al suo rimedio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
In virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il ricorso sia scritto in tedesco (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Lo scopo dell'amministrazione dell'eredità giusta l'art. 554 CC è unicamente quello di salvaguardare la devoluzione dell'eredità (art. 551 cpv. 1 CC), in particolare assicurando la conservazione e la gestione dei beni della successione. Ciò significa che la decisione impugnata rappresenta una decisione su misure provvisionali ai sensi dell'art. 98 LTF, suscettibile di essere impugnata unicamente per violazione di diritti costituzionali (sentenza 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.1).  
Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 2.2). Il ricorrente che invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, rispettivamente nell'apprezzamento delle prove, deve spiegare e dimostrare con precisione, sotto pena di inammissibilità della censura, che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite oppure ha tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
4.2. Con il suo gravame la ricorrente non contesta la nomina di un'amministrazione dell'eredità, ma la designazione dell'esecutrice testamentaria quale amministratrice, ritenendo che non sarebbe idonea, indipendente e degna di fiducia e verserebbe pure in un conflitto di interessi.  
 
4.2.1. Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione degli art. 2 e 554 cpv. 2 CC, 53 e 55 CPC e 97 cpv. 1 LTF, il suo rimedio si appalesa di primo acchito inammissibile, dato che non si tratta di diritti costituzionali. Anche la sua censura di lesione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. è irricevibile, poiché priva di qualsiasi motivazione.  
 
4.2.2. La ricorrente si duole pure di una violazione dell'art. 9 Cost., sostenendo che l'autorità inferiore sarebbe incorsa nell'arbitrio per aver trascurato fatti e prove rilevanti. Ella si limita tuttavia in sostanza a ribadire gli argomenti già presentati nelle istanze precedenti (in particolare quello secondo cui l'esecutrice testamentaria, dopo la morte del testatore, le avrebbe esibito documenti obsoleti ed irrilevanti [doc. 8-16 agli atti] ai fini della determinazione dell'asse ereditario, in modo da farle credere che la successione era indebitata e farla così desistere dal rivendicare i suoi diritti) e ad opporre il proprio apprezzamento a quello dei Giudici cantonali. In altre parole, la ricorrente non si premura di dimostrare l'arbitrio e non soddisfa pertanto i severi requisiti di motivazione per una siffatta censura (v. supra consid. 4.1). La critica ricorsuale è inammissibile.  
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di effetto sospensivo diviene senza oggetto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 ottobre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini