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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.76/2002 /mde 
 
Sentenza del 31 luglio 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Ramelli, supplente, 
cancelliere Cassina. 
 
A.________, 6855 Stabio, 
ricorrente, patrocinato dalla avv. Patrizia Gianelli, Contrada di Sassello 5, casella postale 2554, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
permesso di dimora 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 7 gennaio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
A.________, cittadino kosovaro, ha soggiornato una prima volta in Svizzera come asilante, legittimandosi con documenti falsi, dal 7 luglio 1991 al 28 gennaio 1994. Il 3 febbraio 1994 si è sposato nel suo Paese d'origine con la cittadina italiana B.________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Il 20 febbraio 1994 l'allora Sezione degli stranieri del Cantone Ticino (ora divenuta Sezione dei permessi e dell'immigrazione) gli ha rilasciato un permesso di dimora per potersi ricongiungere alla moglie in Svizzera. Tale permesso è stato in seguito rinnovato annualmente, l'ultima volta con scadenza al 20 febbraio 2000. Dal matrimonio sono nati i figli C.________ (02.12.1994) e D.________ (01.12.1999); entrambi beneficiano di un permesso di domicilio. Fino al 31 agosto 1995 A.________ ha lavorato quale operaio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Dal 25 settembre 1995 egli è alle dipendenze della ditta E.________ S.A. come operaio turnista, con la funzione di capo-squadra. 
B. 
Con decreto d'accusa del 20 luglio 1994 A.________ è stato condannato a 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per soggiorno illegale e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; i fatti sono quelli evocati sopra, afferenti al primo soggiorno in Svizzera. Il 14 dicembre 1994 l'allora Sezione degli stranieri l'ha ammonito, avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbero state adottate misure amministrative adeguate. 
 
Il 1° dicembre 1997 A.________ è stato condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, nonché alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 anni, anch'essa sospesa condizionalmente per 3 anni, per avere favorito ripetutamente in correità con F.________ e la moglie l'entrata illegale in Svizzera di nove suoi connazionali, facendo pagare loro la somma di DM 400.--, poi divisi a metà con il complice. A seguito di questa condanna, il 26 gennaio 1998 A.________ è stato nuovamente ammonito, con l'avvertenza che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stato espulso o rimpatriato. L'autorità ha precisato che rinunciava ad emettere "una sanzione amministrativa" soltanto perché lo straniero era al beneficio di un permesso di dimora che gli permetteva di lavorare nel Mendrisiotto. 
 
Infine, il 14 febbraio 2001 la Corte delle assise criminali ticinese ha condannato A.________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero, entrambe le misure sospese condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Nel contempo la Corte penale ha tralasciato di revocargli la sospensione condizionale della pena dell'espulsione di 3 anni pronunciata il 1° dicembre 1997, limitandosi a prolungare il periodo di prova di un ulteriore anno. In questa occasione A.________ è stato ritenuto colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), per avere fatto i preparativi necessari all'acquisto di 500 g di eroina e di 500 g di sostanza da taglio e per avere venduto 70 g di cocaina, sapendo di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, nonché di complicità in infrazione aggravata alla medesima legge per aver partecipato all'acquisto di 2 kg di sostanza da taglio e infine di aver riciclato denaro per un importo di fr. 6'000.--. 
 
Il 15 maggio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, richiamati i due precedenti ammonimenti e l'ultima sentenza penale, si è rifiutata di rinnovare ad A.________ il permesso di dimora e gli ha ordinato di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 2001. La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ed in seguito dal Tribunale amministrativo ticinese, con giudizi del 26 giugno 2001 e rispettivamente del 7 gennaio 2002. Quest'ultima autorità ha in sostanza ritenuto che A.________ aveva ripetutamente violato l'ordine pubblico, per cui si giustificava di rifiutargli il rinnovo del permesso di dimora. Essa ha poi aggiunto che un suo eventuale rientro in Patria era esigibile, avendo questi vissuto in Kosovo sino all'età di 25 anni. Per quanto attiene poi alle relazioni con la moglie, i giudici cantonali hanno ritenuto che al momento del matrimonio ella sapeva già dell'esistenza di motivi che avrebbero potuto impedire al marito di risiedere in Svizzera, per cui hanno concluso che da questo profilo il provvedimento litigioso era rispettoso del principio di proporzionalità e dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). 
C. 
L'8 febbraio 2002 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo. Chiede che l'ordine di lasciare il territorio ticinese sia annullato e che gli sia concesso il rinnovo del permesso di dimora, eventualmente "condizionato al comportamento irreprensibile dinanzi all'ordine precostituito e all'obbligo di non intraprendere più alcuna attività illegale". In via subordinata propone che gli atti siano rinviati al Tribunale cantonale amministrativo oppure all'autorità di prime cure affinché gli sia rinnovato il permesso, eventualmente condizionato nel modo citato, o più semplicemente per nuovo giudizio. Il ricorrente chiede inoltre di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Postula quindi che il giudizio impugnato venga riformato su tasse e ripetibili della sede cantonale, che al gravame sia accordato effetto sospensivo e che sia ordinato un dibattimento. 
 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo ticinese ha rinunciato a formulare osservazioni. Sia il Consiglio di Stato che l'Ufficio federale degli stranieri hanno invece domandato che il gravame sia respinto. 
D. 
Con decreto del 1° marzo 2002, il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha accolto al domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv.1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione dei permessi di dimora. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii). 
1.2 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. In concreto, A.________ è sposato e convive dal 1994 con la cittadina italiana B.________, da tempo domiciliata in Svizzera. A queste condizioni egli dispone senz'altro di un diritto al rinnovo del permesso di dimora. Di conseguenza, il gravame, introdotto tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), risulta in linea di massima ammissibile. 
2. 
Con il rimedio esperito, il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
3. 
Il ricorrente, invocando l'art. 112 OG, chiede che sia ordinato un dibattimento davanti al Tribunale federale. A prescindere dal fatto che la domanda non risulta motivata, si deve rilevare che non sono ravvisabili motivi particolari, tali da rendere necessaria un'udienza; tanto più che, come appena esposto, i fatti determinanti sono già stati accertati dal Tribunale cantonale amministrativo e che tali accertamenti sono di principio vincolanti per il Tribunale federale. La richiesta dev'essere dunque respinta. 
4. 
Con il presente gravame A.________ contesta la legittimità del rifiuto oppostogli dalle istanze cantonali, segnatamente dal profilo della corretta ponderazione degli interessi in gioco. Ammette di avere commesso degli errori in passato, ma sostiene che a questi non dev'essere dato un peso prevalente rispetto al suo diritto di continuare a risiedere in Svizzera con la moglie e i figli. Adduce la violazione degli art. 10 e 17 LDDS, 16 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949 (ODDS; RS 142.201) e dell'art. 8 CEDU, nonché l'accertamento manifestamente inesatto e incompleto di fatti rilevanti. 
 
Quest'ultima censura risulta tuttavia di primo acchito infondata. Il ricorrente non spiega in effetti quali fatti precisi sarebbero stati stabiliti in modo chiaramente errato. In realtà, le sue critiche riguardano semmai il peso diverso che egli vorrebbe attribuire a determinati fatti, ossia il loro apprezzamento, ciò che costituisce a non averne dubbio, una questione di diritto (art. 104 lett. a OG). 
5. 
Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122 II 385 consid. 3a, 120 Ib 129 consid. 4a; sull'argomento cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 320 e segg.). 
 
L'art. 8 cpv. 1 CEDU garantisce il diritto al rispetto della vita familiare. Tale garanzia non è tuttavia assoluta. Un'ingerenza nell'esercizio di questo diritto è in effetti ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto "sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si possa esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro Paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quanto la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulti indesiderabile. Va comunque precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a pag. 130; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2 pag. 5). 
6. 
6.1 Nel caso di specie non sussistono dubbi sul fatto che il ricorrente, con il suo comportamento, abbia violato l'ordine pubblico in Svizzera. Nonostante gli ammonimenti ricevuti, egli lo ha fatto ripetutamente, commettendo dei reati specifici in materia di polizia degli stranieri e delle infrazioni parzialmente aggravate alla legge sugli stupefacenti. L'ultima infrazione - quella più grave - egli l'ha commessa pur essendo consapevole delle conseguenze che ciò avrebbe comportato sul suo statuto di cittadino straniero al beneficio di un permesso di dimora annuale: con l'ammonimento del 26 gennaio 1998 le autorità ticinesi lo avevano infatti minacciato esplicitamente di espulsione o rimpatrio. In simili circostante è pacifico che lo stato di fatto oggettivo dal quale l'art. 17 cpv. 2 LDDS ultima frase fa dipendere l'estinzione del permesso di dimora sia adempiuto. 
6.2 Gli argomenti che il ricorrente tenta di contrapporre a questa conclusione sono infondati. 
6.2.1 In primo luogo egli sbaglia quando afferma che la violazione dell'ordine pubblico non è sufficiente per l'applicazione della predetta disposizione, ma che occorre che siano dati i motivi di espulsione previsti dagli art. 10 e 11 LDDS, da valutarsi in conformità con l'art. 16 cpv. 3 ODDS. Infatti, come sopra esposto (cfr. consid. 5), l'estinzione del permesso di dimora prevista dall'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS ha carattere autonomo e può avvenire a condizioni meno severe. 
6.2.2 In secondo luogo il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale non ha esaminato la questione della recidiva. Si tratta, a suo dire, di un elemento determinante, in assenza del quale non può sussistere un interesse pubblico che giustifichi il mancato rinnovo del suo permesso di dimora. A questo proposito sostiene che nel caso di specie non vi sarebbe nessun pericolo di recidiva. D'un canto sottolinea come nella sentenza penale del 14 febbraio 2001, dalla quale l'autorità amministrativa non potrebbe scostarsi, sia stata prevista la sospensione condizionale della pena inflittagli; dall'altro egli afferma di essere cambiato, di avere preso coscienza della gravità del suo comportamento e del male che altre sue trasgressioni causerebbero alla sua famiglia, nonché di lavorare e di non avere più commesso nessun reato dopo la sua scarcerazione. 
 
Anche questo argomento dev'essere respinto. Il pericolo che il cittadino straniero violi nuovamente l'ordine pubblico è uno degli elementi, ma non il solo, che devono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS. Ora, nel giudizio qui impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha trattato questo aspetto, senza tuttavia menzionare espressamente il termine "recidiva" (pagg. 10 e 11). Dopo avere precisato di non ritenersi vincolato dal suddetto giudizio penale, esso ha infatti considerato che nel corso del suo soggiorno in Svizzera l'insorgente non aveva mai smesso di delinquere, nonostante che gli fossero stati inflitti due ammonimenti amministrativi: gli ultimi reati sono stati addirittura commessi durante il periodo di sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione pronunciata contro di lui nel 1997. Queste considerazioni appaiono corrette e devono essere condivise. Il Tribunale federale ha avuto a più riprese l'occasione di precisare che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente da quello dell'autorità penale e valuta dunque sulla base di altri criteri se sia il caso o no di allontanare dalla Svizzera lo straniero resosi colpevole di un reato. Il giudice penale decide in effetti in funzione della migliore prognosi di risocializzazione in Svizzera, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico. Lo straniero che ha commesso un reato deve quindi attendersi che nei suoi confronti vengano adottate simili misure amministrative anche laddove sul piano penale non è stata pronunciata, è stata sospesa condizionalmente o differita la misura accessoria dell'espulsione, prevista dall'art. 55 CP (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Del resto si deve considerare che, come osservato pertinentemente dal Tribunale cantonale amministrativo, la sentenza penale del 14 febbraio 2001 non è così favorevole al ricorrente, come questi pretende, dal momento che vi si legge che "(...) il A.________ è arrivato al limite di quanto ragionevolmente possibile in materia di sospensione condizionale sia della pena detentiva, che di quella accessoria" (cfr. consid. 29, pag. 56). 
 
Quanto al ravvedimento, esso appare sostenuto soltanto dalle affermazioni del ricorrente. Questi aveva già moglie e figli al momento di commettere i reati per i quali è stato in seguito condannato penalmente, ma ciò non è comunque bastato a farlo desistere dal nuovamente infrangere la legge. Inoltre, essendo già stato ammonito sul piano amministrativo, egli sapeva che eventuali nuove sanzioni avrebbero potuto nuocere anche alla sua famiglia. Ciò non gli ha però impedito di continuare a delinquere, commettendo dei reati sempre più gravi. 
6.2.3 Da ultimo il ricorrente cerca di relativizzare la portata dell'ultima condanna penale subita, adducendo di avere avuto un ruolo tutto sommato marginale, di semplice complice. Aggiunge che la pena inflittagli non raggiunge nemmeno il limite di 2 anni di detenzione, oltre il quale, di norma, l'interesse pubblico all'espulsione dello straniero viene considerato dalla prassi preponderante per rispetto all'interesse personale di quest'ultimo a rimanere nel nostro Paese. 
 
Sennonché, detti argomenti non possono essere condivisi. Innanzitutto occorre precisare che la circostanza per la quale la pena inflitta al ricorrente non raggiunge il limite di 2 anni di detenzione non è affatto rilevante nel presente contesto. Infatti la regola giurisprudenziale a cui fa riferimento l'insorgente è stata elaborata per i casi di espulsione, ai sensi dell'art. 10 LDDS, i quali, come detto in precedenza, vanno valutati in base ad altri criteri e, anche in tale ambito, ha comunque solamente carattere indicativo (cfr. Wurzburger, op. cit., pagg. 311 e 321). Chiarito questo aspetto, va poi detto che il ruolo del ricorrente è stato secondario solo per uno dei reati per i quali è stato condannato il 14 febbraio 2001. Come esposto, in quell'occasione egli è infatti stato riconosciuto autore colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla legge sugli stupefacenti, di complicità in infrazione aggravata alla medesima legge, nonché di riciclaggio di denaro. Egli tenta quindi di confondere i fatti laddove sostiene, citando la DTF 115 IV 59, che la Corte penale non gli avrebbe riconosciuto la semplice complicità per il primo dei reati appena menzionati soltanto "per motivi tecnico-giuridici". Al contrario, la sentenza penale in questione ha accertato che A.________ aveva compiuto, in correità con un'altra persona, dei veri e propri atti preparatori al traffico di sostanze stupefacenti, avendo effettuato una trasferta a Basilea e negoziato l'acquisto di un importante quantitativo di eroina e di sostanza da taglio. Il fatto che l'affare non sia andato in porto è unicamente dipeso dalle divergenze sorte in merito alla qualità della merce. I motivi "tecnico-giuridici" ai quali il ricorrente allude hanno invece indotto il giudice penale a riconoscere la complicità nell'acquisto di 2 kg di sostanza da taglio a Lucerna. 
 
A quest'ultima condanna, di una certa gravità in materia di stupefacenti, vanno poi aggiunte quelle del 20 luglio 1994 e del 1° dicembre 1997. Per uno straniero la cui permanenza in Svizzera può essere definita di durata media (il primo permesso annuale gli era infatti stato rilasciato nel febbraio 1994) il cumulo di queste condanne, alle quali devono essere anche aggiunti i due ammonimenti di polizia inflitti, bastano senz'altro a giustificare la decisione, pronunciata dalle autorità ticinesi, di non più rinnovargli il permesso di dimora (cfr. Wurzburger, op. cit., pagg. 322-323). 
7. 
Resta a questo punto da esaminare la proporzionalità del provvedimento litigioso. 
 
A.________ è arrivato in Svizzera - legalmente - nel 1994, all'età di 26 anni. Nel momento in cui l'autorità amministrativa cantonale si è rifiutata di rinnovargli il permesso di soggiorno risiedeva sul nostro territorio da 7 anni. Si deve però considerare che egli non è mai riuscito ad integrarsi pienamente nella realtà del nostro Paese. Ciò è dimostrato soprattutto dai numerosi e in parte anche gravi reati commessi durante questo periodo. Se ne deve dunque dedurre che è verosimilmente in Kosovo, Paese nel quale è nato ed ha trascorso la maggior parte della sua vita, che possiede ancora i propri legami culturali più stretti. In caso di ritorno nella sua patria d'origine, egli non si troverà dunque confrontato con particolari difficoltà di adattamento. In ogni caso detti inconvenienti non possono prevalere sull'interesse della collettività al suo allontanamento. Gli asseriti intensi legami del ricorrente con il Cantone Ticino non sono suscettibili di sovvertire questa conclusione. Sotto questo profilo la decisione impugnata appare pertanto rispettosa del principio di proporzionalità e conforme al diritto federale. 
 
Alcuni problemi potrebbero per contro sorgere da questo punto di vista per la moglie, qualora dovesse decidere di seguire il marito all'estero. Quest'ultima, sebbene di nazionalità italiana, è sempre vissuta in Svizzera, dapprima nei Grigioni, poi, da quando nel 1993 ha conosciuto il marito, in Ticino, dove sono nati i due figli. In questo senso, le ipotesi formulate dal Tribunale cantonale amministrativo in merito alle sue possibilità di adattamento in Kosovo non possono essere completamente condivise. A ragione l'insorgente obietta che non bastano alcuni brevi soggiorni in uno stato estero per riuscire ad assimilarne gli usi e i costumi. Si deve tuttavia considerare che B.________ non solo era a conoscenza della posizione irregolare di colui che sarebbe poi diventato suo marito, ma ha anche partecipato attivamente in due occasioni ai reati che egli ha commesso. In primo luogo ne ha favorito il soggiorno illegale in Svizzera, ospitandolo saltuariamente a Coira e a Melide tra il 1992 e il 1994; in secondo luogo, in correità con il coniuge (il quale per questi fatti è stato condannato il 1° dicembre 1997) ella ha favorito ripetutamente l'entrata illegale di cittadini iugoslavi, trasportandoli dalla zona di confine di Bogno a Zurigo e a Bulle. Questa condotta personale tutt'altro che irreprensibile della moglie rende superflua ogni disquisizione su cosa ella sapesse effettivamente, al momento del matrimonio, riguardo al rischio che correva il ricorrente di non più potere risiedere in Svizzera. Contrariamente a quanto questi sostiene, è infatti la somma delle condanne penali e degli ammonimenti subiti, e quindi non solo l'ultima sentenza penale del 14 febbraio 2001, ad avere indotto le autorità ticinesi a non rinnovargli il permesso di dimora. Tutto ciò permette di affermare che i giudici cantonali hanno soppesato correttamente la fattispecie anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, rilevando in definitiva che, visto il comportamento mantenuto dalla moglie del ricorrente, l'interesse pubblico ad allontanare il marito di quest'ultima debba prevalere anche sulle eventuali difficoltà che ella potrebbe dover affrontare per vivere altrove. 
 
Per quanto riguarda poi i figli, questi sono ancora piccoli, per cui il problema di un loro eventuale sradicamento dalla realtà svizzera non si pone nemmeno. Contrariamente a quanto tenta di dimostrare il ricorrente, non sussistono nemmeno dei motivi di salute straordinari che esigano per il figlio maggiore, C.________, delle cure possibili solo in Svizzera. I certificati medici prodotti davanti al Consiglio di Stato attestano infatti unicamente che il bambino ha avuto una crisi di asma bronchiale di origine allergica, provocata probabilmente da un fattore emotivo. 
8. 
L'insorgente asserisce ancora, in via subordinata, che la causa dovrebbe essere rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio, preceduto dall'audizione testimoniale di due vicini di casa e dalla sua audizione personale. In tale contesto fa valere la violazione del suo diritto di essere sentito. Sostiene che dal momento che la sentenza penale aveva escluso il rischio di recidiva, l'autorità cantonale non poteva rinunciare all'assunzione di tali prove. 
 
Anche questa censura è infondata. Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), non dà al cittadino il diritto di comparire personalmente davanti ad un'autorità amministrativa e di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b) e permette di rifiutare una prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii). Ora, nel corso dell'intera procedura cantonale, il ricorrente ha avuto ampia facoltà di fare valere le proprie ragioni, dapprima con il suo ricorso al Consiglio di Stato e poi con il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale, su sua richiesta, gli ha perfino concesso la possibilità di replicare. La questione della recidiva, situata nel suo giusto contesto (cfr. consid. 6.2.2), non era tale da rendere necessari né l'interrogatorio dell'interessato, né l'audizione testimoniale di due vicini. Gli atti permettevano senz'altro alla Corte cantonale di valutare la causa, per cui l'apprezzamento anticipato delle prove eseguito da quest'ultima non lede il diritto di essere sentito garantito dalla Costituzione federale. Il ricorrente non invoca a questo proposito la violazione di altre disposizioni specifiche. 
9. 
Alla luce di tutto quanto precede, il gravame, infondato, dev'essere integralmente respinto. 
 
Visto che lo stesso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria è pure respinta (art. 152 OG). Risulta pertanto esente da critiche anche il giudizio su spese e ripetibili reso dall'autorità inferiore. Le conseguenze gravose che l'esecuzione della sentenza potrà avere per la famiglia del ricorrente inducono nondimeno a rinunciare alla riscossione della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
4. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri. 
Losanna, 31 luglio 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: