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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_879/2018  
 
 
Sentenza del 16 marzo 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mattia Pontarolo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SpA, 
patrocinata dagli avv. Ivan Paparelli e Jonathan 
Bernasconi, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.190). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è la moglie di C.________. C.________ è stato condannato, con sentenza 20 dicembre 2011 del Tribunale di Parma (Italia), solidalmente con altri 13 imputati al pagamento di una provvisionale di EUR 120 milioni a favore delle parti civili rappresentate dal dott. D.________, fra le quali la B.________ SpA. Quest'ultima ha chiesto e ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano con giudizio 14 dicembre 2012 il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del giudizio di Parma, nonché il sequestro - a concorrenza di fr. 145'398'000.--, di conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui risultasse proprietario C.________, in particolare della relazione bancaria vvv intestata alla Fondazione E.________ presso la Banca F.________ SA di X.________. Il sequestro ha portato su attivi stimati in fr. 9'249'871.--. Un reclamo di C.________ contro la decisione di exequatur è stato respinto dal Tribunale di appello del Cantone Ticino in data 25 novembre 2013.  
 
A.b. La relazione bancaria menzionata ha la genesi seguente: in data 19 dicembre 2000 A.________ aveva aperto presso la Banca G.________ la relazione cifrata www "H.________"; il medesimo giorno, sulla stessa erano stati trasferiti i titoli depositati sulla relazione cifrata xxx "I.________" presso la medesima banca, di spettanza di C.________, per un controvalore totale di fr. 5'063'462.70. C.________ aveva in seguito versato sul conto "H.________" in contanti - prelevandoli dal suo conto "I.________" - USD 207'000.-- il 4 gennaio 2001, e EUR 85'299.18 nonché fr. 20'657.10 il 27 febbraio 2001. I beni patrimoniali depositati sulla relazione della moglie erano poi confluiti sul conto transitorio cifrato yyy presso la Banca F.________ SA di X.________, aperto il 16 febbraio 2005 da A.________, a lei intestato e di cui ella era l'avente diritto economico. Lo stesso 16 febbraio 2005 è stata costituita la Fondazione E.________, di cui A.________ risulta sempre essere l'avente diritto economico: alla Fondazione E.________ è intestata la relazione cifrata vvv, sulla quale sono confluiti gli averi già sul conto transitorio cifrato presso la Banca F.________ SA nonché (nel corso del mese di aprile 2005) i beni in precedenza sulla relazione cifrata zzz "J.________" intestata a C.________ e di cui egli era l'avente diritto economico.  
 
A.c. In data 8 gennaio 2013 A.________ ha presentato opposizione al sequestro al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo di annullare il sequestro della relazione vvv presso la Banca F.________ SA di X.________, intestata alla Fondazione E.________. In corso di procedura ha assortito l'opposizione con una domanda di garanzia, con la quale chiedeva la condanna di B.________ SpA al versamento di fr. 70'000.-- a titolo di garanzia. Il Pretore ha respinto l'opposizione al sequestro e la domanda di garanzia con decisione 4 ottobre 2017, ponendo spese e ripetibili a carico di A.________.  
 
B.   
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da A.________ con reclamo 16 ottobre 2017 con cui chiedeva l'accoglimento dell'opposizione al sequestro e della richiesta di garanzia ormai cifrata in fr. 150'000.--, ha emesso il 7 settembre 2018 il giudizio qui impugnato. In esso, ha confermato la reiezione dell'opposizione al sequestro, mentre ha invece riformato la decisione pretorile accogliendo la domanda di prestazione di garanzia limitatamente all'importo di fr. 70'000.-- chiesto in prima sede, ponendo spesee ripetibili a carico di A.________. 
 
C.   
Contro la pronuncia di appello A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato in data 21 ottobre 2018 ricorso in materia civile. Con esso chiede, in via principale, l'ammissione della propria opposizione, la revoca del sequestro sugli averi di cui alla relazione intestata alla Fondazione E.________ vvv presso la Banca F.________ SA di X.________ e la condanna di B.________ SpA (qui di seguito: opponente) al versamento di una garanzia pari a fr. 150'000.--. In via subordinata, chiede la revoca del sequestro limitatamente a una somma equivalente al 64.16 % degli averi depositati sulla menzionata relazione, oltre alla condanna dell'opponente alla prestazione di una garanzia di fr. 150'000.--. 
 
Con decreto presidenziale 22 novembre 2018 è stata respinta un'istanza di rateizzazione de ll'anticipo spese. Con decreto presidenziale 8 gennaio 2019 l'istanza della ricorrente di concessione dell'effetto sospensivo è stata parzialmente accolta, nel senso che il sequestro è mantenuto, ma la conseguente procedura non può essere continuata durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in materia di opposizione al sequestro giusta l'art. 278 LEF sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 133 III 589 consid. 1), poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che è sicuramente il caso nell'evenienza concreta (su quanto precede: sentenze 5A_398/2019 del 5 settembre 2019 consid. 1, in Pra 2019 n. 136 pag. 1331; 5A_528/2016 del 14 novembre 2017 consid. 1.1; 5A_980/2013 del 16 luglio 2014 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 140 III 466, ma in SJ 2014 I pag. 453 e in Pra 2015 n. 25 pag. 212). La presente decisione emana da un tribunale cantonale superiore che ha deciso su ricorso (art. 75 LTF). La ricorrente ha visto respinte le proprie conclusioni in istanza cantonale: sono toccati i suoi interessi e ha pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, sicché è in definitiva legittimata a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. La decisione dell'autorità cantonale di reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF) concernente l'opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF) esplica i propri effetti unicamente nel quadro della procedura di sequestro pendente; come lo stesso sequestro, essa non si pronuncia né sull'esistenza né sull'esigibilità del credito per il quale è stato chiesto il sequestro. È pertanto anch'essa, come il sequestro medesimo, una misura provvisionale ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2; sentenze 5A_398/2019 cit. consid. 3, in Pra 2019 n. 136 pag. 1331; 5A_528/2016 cit. consid. 1.2). Il ricorrente può pertanto unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 II 369 consid. 21; 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3; su quanto precede v. da ultimo sentenza 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 consid. 2, non pubblicato in DTF 145 III 324). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
1.3.2. Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).  
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti si verifica qualora l'autorità non prenda in considerazione, senza ragione seria, un elemento di prova suscettibile di modificare la decisione, qualora erri manifestamente sul senso e la portata di tale elemento di fatto, infine qualora tragga dagli elementi raccolti delle conclusioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 con rinvio). 
 
1.4. Contrariamente a quanto prevede l'art. 278 cpv. 3 seconda frase LEF per la procedura di reclamo, dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 5A_528/2016 cit. consid. 1.4, in SJ 2018 I pag. 214; Hans Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 46a ad art. 278 LEF; v. analogamente per l'impugnazione del fallimento art. 174 cpv. 1 seconda frase LEF: sentenza 5A_175/2015 del 5 giugno 2015 consid. 2.2).  
 
2.   
Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Il sequestro viene concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). 
 
Lo scopo della procedura d'opposizione al sequestro dell'art. 278 LEF è di permettere al debitore o a terzi toccati, esclusi ovviamente dalla procedura di sequestro per assicurarne l'effetto sorpresa, di presentare le proprie opposizioni: il giudice riesamina in contraddittorio - ma con lo stesso grado di cognizione di quando decise  inaudita altera pars (sentenza 5A_925/2012 del 5 aprile 2013 consid. 9.3) - la realizzazione dei presupposti del sequestro già ordinato. L'opponente deve tentare di dimostrare che il suo punto di vista sia più verosimile di quello del creditore sequestrante. È applicabile la procedura sommaria in senso stretto: la semplice verosimiglianza dei fatti è sufficiente, l'esame in diritto è sommario e la decisione esplica effetto provvisorio (art. 251 lett. a CPC; DTF 138 III 232 consid. 4.1.1); ammissibili sono unicamente prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; " procedura in base agli atti ", art. 256 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3). L'autorità di reclamo (v. art. 319 segg. CPC) riesamina la decisione su opposizione al sequestro con la medesima cognizione del primo giudice: semplice verosimiglianza dei fatti e esame libero e sommario del diritto (v. art. 320 lett. a e b CPC; su quanto precede, sentenze 5A_528/2016 cit. consid. 2; 5A_925/2012 cit. consid. 9.3 con rinvii).  
 
3.   
Litigiosa è innanzitutto la conferma da parte dei Giudici cantonali della reiezione dell'opposizione al sequestro. 
 
3.1. Il Tribunale di appello ha effettuato un dettagliato esame dei presupposti del sequestro.  
Il Tribunale di appello ha rammentato che l'opposizione al sequestro può vertere unicamente su quanto non rientra nella materia del rimedio di diritto previsto all'art. 43 CLug contro la decisione di exequatur. Poiché la contestazione del credito e della causa del sequestro cadono proprio sotto le tematiche riservate al rimedio ex art. 43 CLug, le censure in merito sono state dichiarate irricevibili, mentre le successive decisioni della Corte di appello di Bologna e della Corte di cassazione italiana, non riconosciute in Svizzera, non possono essere tenute in considerazione. Avanti al Tribunale federale, la ricorrente non affronta più la tematica, sicché è superfluo soffermarcisi oltre. 
I Giudici cantonali si sono indi chinati sull'appartenenza dei beni sequestrati. 
 
3.1.1. Premesso che il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni del debitore o crediti di cui è titolare, essi hanno rammentato che fa stato la realtà giuridica e non quella economica. Si può eccezionalmente tener conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (avente il possesso dei beni o a nome del quale essi figurano) se il creditore rende verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) oppure che sono stati trasferiti al terzo mediante un atto manifestamente abusivo (ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF), avente per scopo il danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri. In altre parole, il sequestro di beni appartenenti giuridicamente a terzi si giustifica soltanto quando la dualità giuridica sia invocata in modo abusivo, ovvero per trarne un vantaggio ingiustificato a danno di terzi: in assenza di manovre abusive, i rapporti giuridici di proprietà vanno invece rispettati. In caso di alienazione simulata dei beni da sequestrare, ogni creditore può esigerne il sequestro, senza riguardo al momento in cui è sorta la sua pretesa.  
 
3.1.2. In concreto, il Tribunale di appello si è chiesto se a ragione il Pretore, sulla scorta degli atti penali svizzeri e italiani, aveva ritenuto che C.________ avesse mantenuto la disponibilità sui beni suoi fatti confluire sul conto sequestrato, per cui l'intestazione a favore della Fondazione E.________ fosse fittizia.  
 
3.1.2.1. In primo luogo, i Giudici cantonali hanno ribadito che il Tribunale di Parma aveva chiaramente stabilito che gli averi depositati sul conto formalmente intestato alla fondazione erano in realtà nella disponibilità di C.________: il dubbio che aveva portato alla restituzione alla qui opponente di una parte soltanto di quegli averi si riferiva alla provenienza penalmente rilevante di quegli averi, non alla disponibilità.  
 
3.1.2.2. Il procedimento avanti al Tribunale penale federale aveva confermato le risultanze di quello italiano: tutti i fatti ripresi nell'atto d'accusa 14 ottobre 2011 erano stati ritenuti, segnatamente il trasferimento sui conti riconducibili a C.________ (come quello sequestrato) dei fondi ottenuti mediante atti di amministrazione infedele ai danni in particolare dell'opponente, e vi era stata assoluzione soltanto in ragione dell'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni, salvo le tre più recenti. Gli accertamenti effettuati dal Ministero pubblico della Confederazione, e in seguito confermati dal Tribunale penale federale, rendono sufficientemente verosimile ai sensi dell'art. 272 LEF il presupposto dell'appartenenza dei beni al debitore, posto anche che la ricorrente non ha dimostrato una loro manifesta erroneità.  
 
3.1.2.3. Alla critica della ricorrente di non avere il Pretore attribuito valore alle testimonianze di due collaboratori della banca - testimonianze volte a relativizzare i poteri di C.________ in virtù della procura amministrativa conferitagli sui conti della fondazione - il Tribunale di appello ha risposto che tali testimonianze confermavano l'appartenenza formale, incontestata, della relazione alla Fondazione E.________, ma non rendono le divergenti conclusioni del Tribunale penale federale manifestamente errate. Peraltro, il ruolo puramente formale della ricorrente nell'amministrazione del conto emerge, secondo i Giudici cantonali, anche dalla sua testimonianza avanti al Tribunale di Roma.  
 
3.1.3. Avanti all'autorità giudiziaria cantonale, la qui ricorrente aveva eccepito che il Tribunale penale federale aveva limitato l'obbligo di restituzione del debitore sequestrato all'opponente all'importo massimo di EUR 2'900'236.87, ovvero l'importo di cui il Tribunale di Parma aveva disposto la restituzione.  
 
3.1.3.1. A ciò, il Tribunale di appello ha opposto che se dal profilo penale l'obbligo restitutivo è limitato ai beni di provenienza illecita, il sequestro LEF verte su tutti i beni di titolarità del debitore, o che questi ha abusivamente intestato a terzi per cercare di sfuggire ai creditori; né i giudici italiani né quelli svizzeri hanno statuito sulle pretese civili dell'opponente, da liquidarsi anzi in separato giudizio.  
 
3.1.3.2. Peraltro, il Tribunale penale federale ha accertato che le somme totali di origine criminale riciclate ammontano a oltre fr. 6.6 milioni, e nulla permette di escludere che C.________ controlli anche la quota di lecita provenienza.  
 
3.1.4. La qui ricorrente ha poi criticato la mancata presa in considerazione delle donazioni tra coniugi avvenute nel 2000 e nel 2005; così facendo, il Pretore avrebbe misconosciuto l'indipendenza giuridica della Fondazione E.________. Il Tribunale di appello ha risposto che in primo luogo, il Tribunale penale federale aveva acclarato la natura criminale - a danno, fra gli altri, della qui opponente - di tutte e cinque le operazioni finanziarie oggetto d'indagine; ha poi ribadito, in secondo luogo, che il sequestro LEF copre tutti i beni del debitore, indipendentemente dalla loro origine lecita o illecita; e infine, ha ripetuto che le donazioni in questione apparivano - se non già nulle (art. 20 CO e art. 788 CC italiano) - simulate e pertanto almeno inefficaci. Ha in conclusione ritenuto abusiva l'invocazione dell'indipendenza della Fondazione E.________.  
 
3.1.5. I Giudici cantonali hanno poi scartato le rimostranze della qui ricorrente contro l'aver il Pretore fatto leva sulla sua condanna per ripetuta falsità in documenti (con rinvio al decreto d'accusa 5 maggio 2015 del Ministero pubblico della Confederazione; e relativa condanna del marito per istigazione) in relazione ai conti "H.________" e transitorio presso la Banca F.________ SA, ma non per il conto "J.________": a prescindere dalla posizione particolare di quest'ultima relazione, precedentemente intestata al marito, la condanna penale della qui ricorrente per aver lei dichiarato falsamente essere l'unica avente diritto economico dei conti di provenienza dei fondi confluiti su quelli intestati alla Fondazione E.________ è giustificata e vale senz'altro quale indizio per l'appartenenza dei beni sequestrati al debitore, che appare dunque " più che verosimile ". Hanno di conseguenza negato una limitazione del sequestro al 35 % degli attivi sequestrati.  
 
3.1.6. Infine, alle critiche della qui ricorrente secondo le quali le " vere e proprie macchinazioni " imputate dal Pretore non sarebbero descritte con precisione né verosimili, i Giudici cantonali rispondono essersi trattato dell'apertura e chiusura di diversi conti, accompagnate da cambiamenti dei titolari e/o degli aventi diritto economico. Dalla sentenza penale di condanna del marito ad opera del Tribunale penale federale emergono peraltro chiaramente la consapevolezza della qui ricorrente dell'appartenenza dei fondi al marito C.________ e della possibilità per lui di continuare a godere del patrimonio, come poi avvenuto.  
 
3.1.7. Ribadita ancora una volta l'irrilevanza dell'origine dei beni al fine del loro sequestro LEF, il Tribunale di appello giunge alla conclusione che " a un esame di mera verosimiglianza, la conclusione del Pretore, fondata su accertamenti di fatto che non risultano manifestamente errati, non può ch'essere confermata ".  
 
3.2. Con riferimento alla verosimiglianza dell'appartenenza dei beni sequestrati, la ricorrente profonde invero massimo impegno e ragguardevole sforzo retorico nella discussione della motivazione della sentenza impugnata, testé riassunta in esteso. Detto sforzo, tuttavia, non riesce a mascherare il carattere essenzialmente appellatorio del gravame, impreziosito qua e là di considerazioni che resisterebbero pure ad un esame con piena cognizione, e di altre che sfiorano addirittura la temerità.  
 
3.2.1. La ricorrente afferma che non può essere ritenuto simulato - pertanto abusivo - alcun trasferimento di attivi del debitore a un terzo avvenuto in un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora; ella censura l'opinione avversa del Tribunale di appello siccome contraria al diritto federale o priva di riscontro nella giurisprudenza federale. Questa censura va dichiarata inammissibile, già perché non lamenta alcuna violazione di un qualsiasi diritto costituzionale. Comunque, l'opinione della ricorrente non è soltanto opinabile, bensì temeraria: è pacifico che colui che, nel quadro di un disegno truffaldino, conclude negozi giuridici che hanno lo scopo di sottrarre il provento del reato al creditore o di renderne arduo il recupero, simula soltanto la volontà di concludere tali negozi, indipendentemente dal momento in cui agisce e da quello in cui verrà eventualmente aperto un procedimento penale a suo carico. Inconsistenti sono di riflesso i calcoli proposti e relativi a un'ipotetica riduzione dell'importo da sottoporre a sequestro.  
 
3.2.2. La ricorrente discetta sull'uso improprio che la Corte cantonale fa, parlando dei beni di C.________ presso la Banca F.________ SA, della locuzione " nella disponibilità di [lui, ndr.] ", che l'avrebbe condotta ad un accertamento insostenibile. A suo giudizio, i Giudici cantonali avrebbero fatto un uso improprio del termine " disponibilità ", rispettivamente un riferimento errato al giudizio penale del Tribunale di Parma: quest'ultimo non avrebbe inteso parlare di " proprietà " o " titolarità ", tant'è che non tutti i beni sequestrati a C.________ sono poi stati restituiti alla parte lesa.  
 
In realtà, già in questo primo passo i Giudici di appello precisano che l'unica ragione che ha portato a una riduzione dell'obbligo di restituzione in capo a C.________ è stato il dubbio sulla provenienza penalmente reprensibile di parte di quei beni, non sulla loro titolarità - considerazione che la ricorrente non critica. È difficile, ciò premesso, attestare buona fede alla ricorrente per la presente censura, comunque manifestamente infondata. E che sui conti non si siano registrati movimenti di sorta fra il dicembre 2000 e il febbraio 2005 non osta, ovviamente, al ritenere che i beni fossero nonostante la loro immobilità sotto il pieno controllo di C.________; la relativa obiezione è manifestamente pretestuosa, mentre quando la ricorrente lamenta che la convinzione dei Giudici cantonali relativa alla disponibilità di C.________ sui valori patrimoniali intestati alla fondazione " non poggia su alcuna evidenza persuadente ", ella propone una lagnanza puramente appellatoria, come sono le deduzioni che ne trae. 
 
Parimenti di valenza puramente appellatoria sono i florilegi dedicati alla pretesa contitolarità della ricorrente: accertata senza arbitrio la natura simulata dei negozi che hanno servito ad alimentare i conti della fondazione, l'appello ad oltranza della ricorrente alla propria contitolarità almeno formale diviene stucchevole. 
 
3.2.3. La ricorrente sembra poi imputare alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti per aver essa apparentemente ritenuto, traendo spunto dalla sentenza del Tribunale penale federale del 19 novembre 2012, che tutto il patrimonio confluito nei beni intestati alla fondazione fosse di origine criminale. La ricorrente travisa manifestamente il senso delle considerazioni dell'autorità precedente, che si è limitata a constatare come tali beni fossero in realtà rimasti nella disponibilità di C.________, sicché il Pretore non era caduto nell'arbitrio quando aveva ritenuto che, sotto il profilo della verosimiglianza (art. 272 LEF), tali beni appartenessero al debitore.  
 
3.2.4. Il fine che la ricorrente, con le predette censure, persegue, è di sottrarre dal sequestro almeno i beni leciti già di C.________, poiché le relative donazioni alla moglie sarebbero allora valide. Il tentativo è votato all'insuccesso, per due ragioni. In primo luogo, la tesi principale del Tribunale di appello è che tutte le donazioni di C.________ alla moglie qui ricorrente siano state simulate. In secondo luogo, il sequestro giusta l'art. 271 LEF copre tutti i beni di cui il debitore è proprietario o titolare, a differenza di quello penale, che porta unicamente alla restituzione alla parte lesa dei beni di comprovata provenienza delittuosa; è di conseguenza ininfluente appellarsi agli importi restituiti alle parti lese dal Tribunale di Parma. Ci si chinerà su questi due aspetti più avanti.  
 
3.2.5. Il Tribunale di appello ha accertato il ruolo meramente formale della ricorrente nella gestione dei beni della fondazione, di fatto esclusivamente nelle mani del marito C.________. Affermando che le testimonianze dei funzionari della Banca F.________ SA avrebbero una portata più rilevante di quanto riconosciuto dall'autorità cantonale, che parte opponente non avrebbe smentito quelle testimonianze, e disquisendo sul tenore delle sue dichiarazioni avanti al Tribunale di Roma, la ricorrente si limita a proporre la propria lettura degli atti. Lungi dal rendere palpabile qualsivoglia arbitrio dei Giudici cantonali, tali censure si rivelano inammissibili (  supra consid. 1.3.2).  
 
3.2.6. Parimenti appellatoria, se non temeraria, è la critica mossa al Tribunale di appello a proposito dell'utilizzo dell'espressione " senza limiti " riferita alla disponibilità di C.________ sui beni in questione: è patente che mediante detta espressione, i Giudici cantonali hanno unicamente inteso evidenziare la differenza di approccio dei Giudici penali italiani rispetto a quello del giudice del sequestro svizzero - tema centrale del considerando topico. Anche questa censura è dunque inammissibile.  
 
3.2.7. La ricorrente insiste sulla rilevanza, anche nel contesto del presente sequestro, del giudizio penale italiano, che ha limitato la restituzione alla parte lesa a un importo di EUR 2'900'236.87. A suo dire, quella decisione poteva unicamente significare che il capitale depositato sul conto intestato alla fondazione poteva profittare alla creditrice sequestrante solo per quell'importo. L'obiezione è errata: in quella sede era unicamente discorso della pretesa di rifusione del danno fondata sul diritto penale.  
 
3.2.8. La critica relativa al fatto che il Tribunale penale federale abbia applicato agli atti di riciclaggio la teoria del saldo, a detta della ricorrente non applicabile in una procedura di opposizione al sequestro, è peraltro fuori contesto: secondo i Giudici cantonali, e già secondo il Pretore, nell'ambito di un sequestro LEF il debitore risponde con la totalità dei suoi beni, non soltanto con quelli di provenienza illecita (  supra consid. 3.2.4). Nemmeno motivata con un'applicazione arbitraria di una norma o un principio incontestato, la censura è inammissibile.  
 
3.2.9. Come già detto (  supra consid. 3.2.4), la motivazione principale ritenuta dal Tribunale di appello è la simulazione delle donazioni di C.________ alla moglie qui ricorrente; quello della nullità dei medesimi negozi è un argomento sussidiario. Espressamente fondato sull'art. 20 CO, non si comprende dove la ricorrente voglia arrivare con le sue osservazioni espresse in relazione all'art. 239 CO: che nonostante un'origine parzialmente illecita dei capitali possa nondimeno esserci valida causa di donazione, non impedisce che in circostanze come le presenti il negozio stesso sia nullo ai sensi dell'art. 20 CO. In assenza comunque di una censura di arbitraria applicazione del diritto, anche questa censura appare inammissibile.  
 
3.2.10. Le censure ricorsuali relative alla portata delle false dichiarazioni della ricorrente in merito alla titolarità dei beni sui conti "H.________" e transitorio toccano un argomento di portata relativa nell'economia del giudizio impugnato: la condanna di C.________ per aver istigato la moglie a dichiararsi proprietaria di detti conti, e la condanna di lei (con decreto d'accusa 5 maggio 2015 del Ministero pubblico della Confederazione) per ripetuta falsità in documenti sono serviti al Pretore prima, e ai Giudici cantonali poi, soltanto per corroborare la loro convinzione che i beni appartenessero in realtà a C.________, convinzione poggiante già su altri fatti. In ogni caso, non solo la ricorrente non ha alcun diritto di pretendere una relativizzazione della portata della falsità del "formulario A" in campo civile, ma anzi, va ricordato che basta, nel presente contesto, una verosimiglianza di appartenenza dei beni al debitore (art. 272 LEFsupra consid. 3.2.3), e che il Tribunale di appello ha costruito pazientemente tale verosimiglianza su diversi tasselli: la discussione di questo dettaglio di motivazione ha pertanto una portata puramente appellatoria, e non scalfisce in alcun modo la sostenibilità del giudizio impugnato.  
 
3.2.11. Inconferenti e pertanto inammissibili, infine, sono le censure ricorsuali volte a rettificare l'entità delle somme riciclate di origine criminale, siccome dedotte dalla sentenza del Tribunale penale federale, irrilevanti per l'esito del sequestro e ampiamente oltre il limite della temerità, laddove la ricorrente sembra voler insinuare il dubbio che ella possa avere gestito personalmente la quota pulita dei beni sequestrati, mentre C.________ avrebbe gestito i beni di provenienza illecita. Medesimo destino va riservato alle osservazioni ricorsuali sulla latitanza della ricorrente nel dimostrare suoi atti di disposizione, che non hanno portata per il giudizio impugnato, alle fastidiose ripetizioni proposte al fine di smontare l'accertamento delle macchinazioni negli atti di riciclaggio imputati a C.________, infine agli argomenti ricorsuali proposti allo scopo di relativizzare la portata dei giudizi del Tribunale penale federale e del Ministero pubblico della Confederazione.  
 
3.3. Premessa l'analisi di dettaglio che precede, le critiche ricorsuali, ancorché ammissibili, non intaccano la correttezza puntuale e la coerenza globale del giudizio impugnato, al quale si rinvia (  supra consid. 3.1  passim).  
 
4.   
Litigioso è infine il rifiuto dei Giudici cantonali di entrare nel merito della domanda di aumento a fr. 150'000.-- della garanzia da prestarsi dall'opponente. 
 
4.1. Diversamente dal giudice di prime cure, che aveva rimproverato alla ricorrente di non aver reso verosimile il danno che riteneva di subire a seguito del sequestro e le aveva pertanto negato del tutto la garanzia di fr. 70'000.-- richiesta, il Tribunale di appello - rammentati i principi in diritto - ha ritenuto che non si potesse escludere un differente apprezzamento, da parte del Tribunale federale, del fattore di giudizio consistente nell'intestazione formale del conto sequestrato alla fondazione, e dunque una messa a carico dell'opponente di tutte le spese processuali delle tre istanze in caso di riforma del giudizio cantonale. La solvibilità dell'opponente - società in liquidazione - essendo dubbia, la domanda di prestazione di garanzia introdotta in prima istanza, giustificata nell'ammontare, meritava accoglimento. I Giudici cantonali non sono per contro del tutto entrati in materia sulla domanda di aumento della garanzia a fr. 150'000.-- proposta in appello dalla ricorrente, ritenendo che tale richiesta avrebbe dovuto essere proposta avanti al "giudice del sequestro", ovvero al Pretore.  
 
4.2. A mente della ricorrente, invece, la decisione impugnata violereb-be l'art. 273 LEF, poiché un adeguamento della garanzia può essere chiesto in qualsiasi stadio della procedura, dunque anche in seconda istanza, tanto più che può persino essere disposto d'ufficio, e che un rinvio al Pretore sarebbe esercizio sterile visto che il medesimo le aveva precedentemente rifiutato del tutto la garanzia. La sentenza 5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2, non pubblicato in DTF 135 III 608, richiamata dall'autorità cantonale, non sarebbe topica. Il  quantum, infine, sarebbe adeguato.  
 
4.3. La censura è inammissibile, poiché sprovvista di un qualsiasi richiamo a un diritto costituzionale asseritamente leso: l'invocazione della violazione di una norma di rango legislativo non è ricevibile in un ricorso sottoposto all'art. 98 LTF (art. 106 cpv. 2 LTFsupra consid. 1.2 e 1.3.1).  
 
Abbondanzialmente, sia rilevato che il rinvio dell'autorità cantonale alla citata sentenza 5A_261/2009 non appare insostenibile, potendosi dalla medesima senza arbitrio dedurre -  a contrario - che una qualsiasi domanda di cauzione, rispettivamente di adeguamento della medesima, va sottoposta in prima battuta al giudice di prima sede. Tale soluzione è stata pure sostenuta in dottrina (v. Ernst Meier, Die Sicherheitsleistung des Arrestgläubigers [Arrestkaution] gemäss SchKG 273 I, 1978, pag. 60), mentre la ricorrente non evoca alcun autore a favore della propria censura, l'opinione di PIERRE-ROBERT Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 [  recte : 28] ad art. 273 LEF) invocata dalla ricorrente potendo anche essere compresa nel senso che l'autorità giudiziaria superiore cantonale può intervenire nella misura in cui sia chiamata in causa con un reclamo sulla cauzione - ciò che ha fatto il Tribunale di appello - ma non con una domanda di aumento della cauzione.  
 
5.   
In conclusione, il ricorso si rivela infondato nella misura della sua ammissibilità. Esso va corrispondentemente evaso, con messa a carico di spese giudiziarie alla ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 35'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 marzo 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini