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[AZA 7] 
U 165/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Leuzinger e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
B._________, Italia, opponente, rappresentato dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- B._________, nato nel 1963, lavorava come carpentiere presso un'officina di B._________ quando, il 10 novembre 1997, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura pluriframmentaria della rotula destra. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
Mediante decisione 11 agosto 1999, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 15% dal 1° giugno 1999 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 24 settembre 1999. 
 
B.- Assistito dal Patronato INCA, B._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo il riconoscimento di una rendita del 33,33% e la concessione di un'adeguata indennità per ripetibili. 
Per giudizio 15 marzo 2000 l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 33%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 500.-. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 15%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite il Patronato INCA, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 
L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi sulla dettagliata documentazione medica all'incarto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1997, non poteva proseguire l'attività di carpentiere esercitata prima dell'incidente stesso. Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. 
Queste valutazioni non sono contestate, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. 
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto disposto nel provvedimento amministrativo impugnato e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999. 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. 
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). 
Le considerazioni dell'istanza cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'interessato, secondo i medici, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento completo i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1999, un reddito annuo medio pari a fr. 44'420.05. 
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico d'invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno in questione a fr. 53'810.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,3%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 surricordata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 51'909.85 annui) non è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado d'invalidità del 15% merita di essere ristabilita. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio cantonale querelato 15 marzo 2000 essendo annullato. 
 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 5 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
Il Cancelliere :