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[AZA 7] 
U 285/98 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza dell'11 giugno 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
S._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato 
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- S._________, nato nel 1963, lavorava come meccanico 
presso l'impresa di costruzione D._________ SA di 
A._________ quando, il 20 febbraio 1995, fu vittima di un 
infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione 
della spalla destra. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Mediante decisione 17 ottobre 1997, l'INSAI dispose 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1° 
febbraio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità 
del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 9 dicembre 1997. 
 
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria 
(SEI), S._________ insorse con ricorso al Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di 
spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita più 
elevata di quella aggiudicatagli dall'INSAI. 
Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria 
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare 
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 
34%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di 
ripetibili nella misura di fr. 600.-. 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto 
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso 
d'invalidità al 20%, conformemente alla decisione su opposizione 
litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
Il primo giudice ha in particolare esposto come, 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, 
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico 
o eventualmente da altri specialisti, precisando, da 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca 
un importante elemento di giudizio per determinare quali 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione 
medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica 
di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di 
circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che 
l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, è 
limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività professionale 
precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacità 
non è limitata in occupazioni sostitutive compatibili 
con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono 
conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente 
rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo 
a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente 
contestate in sede federale, né questa Corte vede validi 
motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti 
medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per 
il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 
122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 
segg.). 
b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile 
inabilità, il primo giudice, prevalendosi della propria 
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario 
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno 
residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in 
occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe 
potuto realizzare, in teoria, un reddito non già di fr. 
43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato, ma bensì di soli fr. 35'000.-, importo questo 
corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione 
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese 
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute 
in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei 
salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta 
prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto 
di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni 
pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa 
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il 
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia 
adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino 
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in 
quale misura al caso i salari fondati su dati statistici 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze 
personali e professionali del caso concreto (limitazione 
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, 
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di 
occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta 
a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, 
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità 
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, 
nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla 
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non 
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a 
quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni 
del giudice cantonale concernenti la retribuzione 
conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno 
di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. 
 
 
e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che 
un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse 
proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a 
rendimento completo in un'attività confacente, il discapito 
economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioè ad un 
tasso superiore all'incapacità di guadagno esistente nel 
mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi 
per cui all'inabilità del 33,4% accertata in tale ambito 
non dovesse corrispondere un'incapacità lucrativa di uguale 
grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando 
l'invalidità di S._________ al 34%. 
 
f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di 
tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 
43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel 
settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 
4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra 
indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano 
suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico 
fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo 
del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'691.- annui) non 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto 
a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità 
arrotondato del 20% merita di essere ristabilita. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato. 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 11 giugno 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :