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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_403/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 6 dicembre 2010 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Frésard, Niquille, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
V.________, Italia, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nozione d'infortunio), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 marzo 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
Mediante scritto del 25 febbraio 2009 la ditta G.________ SA annunciava all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) un episodio occorso il giorno precedente al proprio dipendente, V.________, nato nel 1970. L'annuncio precisava che nel tirare un peso importante con la mano destra l'interessato aveva avvertito un forte dolore all'avambraccio destro e, in seguito, una perdita di forza e sensibilità all'estremità superiore destra. Successivamente egli ha anche accusato dolori e problemi cervicali. 
 
Esperiti i propri accertamenti, l'INSAI, con decisione del 20 aprile 2009, confermata il 16 settembre seguente anche in seguito all'opposizione dell'assicurato, ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione all'episodio in parola sostenendo, da un lato, che il danno alla salute riportato non era da porre in relazione a un infortunio e, dall'altro, ritenendo carenti i presupposti per ammettere l'esistenza di una lesione corporale parificabile a infortunio. 
 
B. 
V.________, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo il riconoscimento, quale infortunio, dell'evento 24 febbraio 2009 e la condanna dell'INSAI al versamento delle prestazioni di legge. 
 
Per pronuncia del 25 marzo 2010, il giudice cantonale ha accolto il gravame. Accertata l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge, ha annullato la decisione querelata e ha rinviato gli atti all'assicuratore affinché esaminasse se il danno alla salute patito dall'assicurato costituisse una conseguenza naturale (e adeguata) dell'infortunio in questione. 
 
C. 
L'INSAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede al Tribunale federale di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione su opposizione. 
 
Protestate spese e ripetibili, V.________, sempre patrocinato dall'OCST, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
 
1. 
La pronuncia impugnata, che accerta che l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, e che su questo punto vincola l'INSAI, è una decisione incidentale di rinvio suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile all'Istituto ricorrente. Essa può quindi fare l'oggetto di un ricorso separato (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483). 
 
2. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'episodio del 24 febbraio 2009, a seguito del quale l'assicurato ha accusato un forte dolore all'avambraccio destro e, in seguito, una perdita di forza e sensibilità all'estremità superiore destra, configuri un infortunio ai sensi di legge, e in particolare se adempie i presupposti riguardanti il fattore causale esterno e la straordinarietà dello stesso. 
 
3. 
Nei considerandi del giudizio impugnato, cui si rinvia, è stato esposto in maniera corretta che, ai sensi dell'art. 4 LPGA - che riprende, nella sostanza, la definizione prevista al vecchio art. 9 cpv. 1 OAINF -, per infortunio si intende qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Gli elementi costitutivi dell'infortunio - i quali sono l'involontarietà, la repentinità, il danno alla salute (fisica o psichica), un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore - devono essere realizzati cumulativamente. Discende dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF 129 V 402 consid. 2.1 pag. 404; 122 V 230 consid. 1 pag. 233; 121 V 35 consid. 1a pag. 38 e riferimenti; RAMI 2001 no. U 437 pag. 343, U 430/00, consid. 4a). Irrilevante risulta pertanto che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze. 
 
Dottrina e giurisprudenza ammettono l'esistenza di un fattore (esterno) straordinario anche se una lesione - tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini, professionali o extra-professionali, dell'interessato - si verifica in seguito ad un movimento scoordinato oppure ad uno sforzo eccessivo, segnatamente ad uno spostamento o al sollevamento di un peso. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. Dall'altro canto, per poter ritenere che le lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma come possono verificarsi in caso di inciampo, scivolamento ecc. (cfr. Aldo Borella, La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla nozione d'infortunio, in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Lugano 2005, pag. 13 seg.). 
 
Infine, va ricordato che tocca all'assicurato - rispettivamente a chi intende dedurre diritti da tale circostanza - rendere verosimile, in un caso di specie, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio (DTF 116 V 136 consid. 4a e b pag. 139 seg., 145 consid. 2b; 114 V 298 consid. 5d pag. 306). 
 
4. 
Prima di addentrarsi nel merito degli argomenti sollevati nel ricorso, la casistica sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di effettuare un esame comparativo. 
 
4.1 Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139). 
 
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. 
 
4.2 Inoltre, sempre il Tribunale federale (delle assicurazioni), in una sentenza pubblicata in RAMI 1992 no. U 156 pag. 258 (U 43/92), ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, pertanto, di un infortunio, nel caso di una ginnasta (allenata) che aveva mancato una ricezione in seguito ad un tuffo carpiato e si era procurata una lesione alla caviglia, poiché, manifestamente, l'esercizio non era stato condotto in maniera corretta. Allo stesso modo esso si è espresso a proposito di un check alla balaustra subito nell'ambito di un incontro di disco su ghiaccio, osservando che un tale intervento, anche se frequente in questo genere di attività, ostacola il normale e usuale processo motorio e configura pertanto un intervento fuori programma, ovvero un movimento scoordinato (DTF 130 V 117). Pure in tal senso, in un'altra sentenza pubblicata in RAMI 1993 no. U 165 pag. 58 (U 23/92), la Corte federale si era precedentemente espressa in relazione alla lesione subita da un calciatore amatoriale, il quale, in seguito ad un intervento da tergo, aveva subito una distorsione al ginocchio. Anche in tale occasione, indipendentemente dall'avvenuto sanzionamento dell'intervento e dalla frequenza, sui campi da gioco, di simili infrazioni, il normale processo motorio era stato infatti considerato disturbato da un intervento fuori programma. 
 
Straordinarietà che è per contro stata negata, in un'altra sentenza pubblicata in RAMI 2004 no. U 502 pag. 183 (U 322/02), nel caso di un'assicurata che, in circostanze apparentemente normali, si era procurata una lesione nella regione della spalla e della nuca effettuando una capriola all'indietro come pure, in un'ulteriore sentenza pubblicata in RAMI 2004 no. U 510 pag. 275 (U 165/03), in relazione al danno alla salute accusato da un'altra assicurata in seguito all'apertura improvvisa di un paracadute con conseguente rotazione improvvisa del corpo dalla posizione ventrale a quella verticale. In quest'ultimo caso la Corte federale ha negato l'esistenza di un movimento fuori programma eccedente ciò che oggettivamente può essere qualificato come usuale e normale rilevando concretamente che nel paracadutismo i movimenti sono per principio sempre gli stessi e vanno dunque considerati naturali per chi pratica quest'attività anche quando la loro esecuzione richiede uno sforzo particolarmente intenso (sul tutto cfr. Aldo Borella, op. cit., pag. 14). 
 
5. 
Ritornando al caso in esame, l'assicurato, all'epoca dei fatti 39enne, apparentemente fino ad allora in buona costituzione fisica, stava svolgendo il suo abituale lavoro da gruista allorquando l'episodio del 24 febbraio 2009 si verificò. Per quanto concerne in particolare il fattore esterno, in occasione della sua audizione domiciliare, il 30 marzo 2009, da parte di un ispettore dell'INSAI, l'assicurato ha precisato quanto segue: "Quando la paletta è arrivata a circa 50 centimetri di terra io ho bloccato il carico e l'ho tenuto sospeso da terra. Normalmente in questa fase il carico ha delle minime oscillazioni, che si riesce a dominare. Mi sono avvicinato alla paletta per poter afferrare con la mano destra la maniglia della forca che sostiene ogni paletta. Questo per poter poi dirigere in modo preciso la paletta nel punto predestinato. Purtroppo proprio nel momento in cui io ho afferrato la maniglia della forca sostenuta dalla gru, un forte colpo di vento, che non mi aspettavo, ha allontanato dalla mia persona il carico sospeso, rischiando di farlo andare a finire contro il muro del palazzo in costruzione, situato a circa un metro da luogo di deposito". Alla precisa domanda del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, egli ha in seguito aggiunto che una cosa simile, con una tale violenza, non gli era mai capitata. In definitiva, sarebbe stato come un tornado ed egli avrebbe calcolato male la forza del vento. 
 
6. 
6.1 Sulla scorta di quanto precede, secondo il primo giudice, accertata l'esistenza di forze che hanno agito sull'arto superiore destro dell'assicurato in coincidenza con la repentina oscillazione del carico, è da ritenere soddisfatto il requisito dell'influsso meccanico dovuto a un fattore esterno, come pure quello della straordinarietà di questo stesso fattore esterno. Per quanto riguarda quest'ultimo proposito infatti l'autorità cantonale sostiene che, se è vero che, come sostenuto nel ricorso dall'INSAI, chi manovra una gru sa che il carico sospeso può subire movimenti dovuti alla forza dell'aria, è altrettanto vero che, nel caso di specie, il carico ha avuto un'oscillazione inusuale per ampiezza e violenza, su cui V.________ non poteva né doveva contare. 
 
6.2 Questa Corte è dell'avviso che, per quanto concerne il requisito dell'influsso meccanico del fattore esterno, esso può essere ritenuto adempiuto, dato che la presenza di forze che hanno agito sull'arto superiore destro dell'assicurato, dovute ad una forte raffica di vento imprevedibile, in coincidenza con la repentina oscillazione del carico sospeso a cui egli si è afferrato, può essere ritenuta dimostrata con il grado di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda invece il fattore della straordinarietà, in parte è vero, dato che la professione dell'opponente è quella di gruista e che il 24 febbraio 2009 egli la stava svolgendo normalmente, che l'attività di spostare o di sollevare con la mano destra una paletta di un determinato peso rientra senz'altro nei suoi compiti usuali. Tuttavia ciò non toglie che egli, trovandosi ad agire da solo, per evitare che il peso sollevato dalla gru andasse a finire contro il muro del palazzo in costruzione, situato a circa un metro dal luogo di deposito, non ha avuto altra scelta se non quella di intervenire con un movimento di riflesso comportante uno sforzo repentino e violento. Non si dimentichi del resto che in concreto il peso ammontava a non irrilevanti 800 kg. Inoltre, l'assicurato ha dovuto svolgere il lavoro in modo affrettato per evitare l'impatto. Non può quindi passare inosservato il fatto che il peso in questione ha richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che si sarebbe determinato se il forte colpo di vento non si fosse presentato, ovvero in circostanze normali. 
 
6.3 Per quanto riguarda l'argomento apportato dall'istituto ricorrente secondo il quale il ricorrente avrebbe parlato di "tornado" unicamente in sede di ricorso, mentre nelle prime dichiarazioni non ne aveva fatto alcuna menzione, esso non convince, dato che egli aveva comunque già in procedura cantonale dall'inizio parlato di un colpo di vento che ha fatto oscillare il carico. Inoltre l'INSAI sostiene che "se effettivamente fosse stato un "tornado", si sarebbe potuto comprendere se lui stesso fosse stato sbattuto da qualche parte dal vento", ritenendo cosi che l'interessato abbia esagerato a parlare di tornado e mettendone quindi in dubbio l'esistenza. Secondo questa Corte, anche ammettendo che egli parlando di un "tornado" abbia un po esagerato, ciò non toglie che c'é stato qualcosa che ha fatto oscillare il carico in un modo che egli non si poteva aspettare, e che lo ha costretto a compiere un movimento di riflesso per evitare che esso andasse a finire contro il palazzo in costruzione. 
 
6.4 Alla luce delle precedenti considerazioni, questa Corte aderisce alle conclusioni del giudice cantonale e considera lo sforzo profuso da V.________ il 24 febbraio 2009 come eccedente il quadro abituale della sua attività. 
 
7. 
Visto quanto precede, la pronuncia impugnata di rinvio dev'essere confermata e il ricorso respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'INSAI (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà all'opponente, assistito da un'associazione sindacale, un'indennità per ripetibili dell'istanza federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico dell'INSAI. 
 
3. 
L'INSAI verserà all'opponente la somma di fr. 200.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 6 dicembre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble