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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 10/04 
 
Sentenza del 22 agosto 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
1. U.________, Italia, 
2. A.________, Italia, 
3. T.________, Italia, rappresentato dalla madre N.________, Italia, 
ricorrenti tutti rappresentati dall'avv. dott. Giovanni Merlini, Via V. Vela 8, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 novembre 2003) 
 
Fatti: 
A. 
In data 20 agosto 2002, P.________ , nato nel 1961, padre di G.________ (1981), A.________ (1984) e T.________ (2001) nonché coniugato - benché giudizialmente separato - con U.________, di professione ferraiolo, alle dipendenze della E.________ SA e in quanto tale obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), mentre si trovava a lavorare presso il cantiere « V.________ », cadeva da una scala e decedeva sul posto. 
 
In seguito all'accaduto, il Procuratore pubblico R.________ ha ordinato un'autopsia la cui esecuzione è stata affidata al dott. L.________, medico legale dell'Istituto cantonale di patologia. Nel suo referto, il medico legale ha dichiarato di non aver potuto accertare con sicurezza ed in maniera positiva la causa della morte dell'assicurato, in ogni caso non riconducibile a lesioni traumatiche, e di conseguenza di averla dovuta determinare per esclusione, attribuendo il decesso ad un disturbo del ritmo cardiaco con esito letale e, quindi, a cause naturali. 
 
Esperiti ulteriori accertamenti, con due decisioni del 13 dicembre 2002 l'INSAI ha respinto la richiesta della vedova e dei figli tendente al riconoscimento di prestazioni per superstiti, ritenendo non essere provato il nesso di causalità naturale tra la morte dell'assicurato e la caduta. 
 
I provvedimenti sono stati confermati in data 7 febbraio 2003 anche in seguito alle opposizioni presentate, da un lato, da U.________ e da A.________, patrocinati dall'avv. Sergio Vozzi e, dall'altro, da T.________, a sua volta rappresentato dalla madre N.________. 
B. 
Patrocinati dall'avv. Giovanni Merlini, U.________, A.________ e T.________, quest'ultimo sempre rappresentato dalla madre, sono insorti contro la decisione amministrativa con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo la condanna dell'INSAI al versamento di prestazioni per superstiti. Fondandosi su una perizia di parte redatta dal dott. C.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni nonché in anatomia e istologia patologica, gli insorgenti hanno affermato l'origine infortunistica del decesso del loro congiunto. 
 
Con giudizio del 17 novembre 2003, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame, rilevando, da un lato, che faceva difetto il nesso di causalità naturale tra la caduta e il decesso dell'assicurato e, dall'altro, che non erano comunque nemmeno dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un avvenimento terrificante equiparabile ad infortunio. 
C. 
Sempre patrocinati dall'avv. Merlini, gli interessati impugnano la pronunzia cantonale e domandano, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del giudizio e la condanna dell'INSAI a versare prestazioni per superstiti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
 
Osservando che il nesso causale tra infortunio e decesso non sarebbe provato e che non sarebbe neppure dato un trauma psichico equiparabile ad infortunio poiché l'assicurato non sarebbe stato testimone di un avvenimento violento, atto a incutere terrore, l'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni (dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica), dal canto suo non si è determinato. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Contestato è il diritto dei ricorrenti al versamento di prestazioni per superstiti in seguito alla caduta dalla scala e al decesso di P.________ . 
1.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). 
 
Nel caso di specie è litigioso sia il diritto a prestazioni per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale normativa che quello a prestazioni per il periodo successivo. Ora, ritenuto che per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni materiali (per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 e i riferimenti), ciò significa che per la determinazione delle prime pretese si applicheranno le vecchie disposizioni della LAINF, mentre per quelle successive al 1° gennaio 2003 si applicheranno le nuove disposizioni della LPGA (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58). 
2. 
2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per stabilire il diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e art. 15 segg. LAINF). 
 
Al riguardo va ribadito che secondo l'art. 28 LAINF il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l'assicurato muore in seguito ad infortunio. 
2.2 Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002, per infortunio, giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario. Tale definizione è sostanzialmente stata ripresa dalla LPGA, la quale all'art. 4 dispone che è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. 
 
Per essere qualificato quale conseguenza di un infortunio, il danno alla salute deve, tra l'altro, scaturire dall'azione di un fattore esterno straordinario. Dalla definizione di infortunio emerge che il carattere straordinario del fattore esterno concerne soltanto il fattore medesimo e non gli effetti dello stesso. Irrilevante, ai fini dell'esame del requisito dell'esistenza di un fattore esterno straordinario, è, quindi, la circostanza che il fattore abbia determinato conseguenze gravi o inaspettate. L'evento è straordinario quando eccede l'ambito degli eventi e delle situazioni che, oggettivamente, devono essere ritenuti come quotidiani o usuali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a con riferimenti). Se ciò è il caso dev'essere valutato nella fattispecie concreta. Si tien però conto solo di circostanze obiettive (RAMI 1999 no. U 333 pag. 198 consid. 3a; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a con riferimenti). Il legislatore non ha definito oltre il concetto ma ha concesso al giudice un margine di apprezzamento nel singolo caso (DTF 112 V 202 consid. 1 e riferimenti). 
2.3 Va pure precisato che il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe prodotto allo stesso modo. Non occorre per contro che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). 
 
Un evento è inoltre da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate). 
2.4 Qualora l'istruttoria non permetta di accertare, secondo il grado della verosimiglianza preponderante - un giudizio di mera possibilità non essendo per contro sufficiente (DTF 115 V 142 consid. 8b; cfr. pure DTF 126 V 360 consid. 5b con riferimenti) -, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio, quest'ultimo deve considerarsi non dimostrato (DTF 116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid. 5b). 
3. 
3.1 Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 
3.2 In questo contesto, il giudice non si discosta, senza motivi impellenti, dalla valutazione di un perito giudiziario, il cui compito consiste per l'appunto nel fornire all'autorità giudiziaria le conoscenze specialistiche indispensabili per chiarire una determinata fattispecie dal profilo sanitario. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti). 
3.3 Per parte loro, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (VSI 2001 pag. 109 consid. 3.b/bb e pag. 110 consid. 3c.). 
3.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). 
3.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza dell'8 ottobre 2002 in re C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri e parimenti esponga correttamente dal profilo medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 
4. 
4.1 Il Tribunale cantonale, per escludere l'esistenza di un nesso causale naturale tra caduta e decesso, si è fondato sull'autopsia eseguita dal dott. L.________, medico legale cantonale, e sulle precisazioni - escludenti l'origine infortunistica della morte, anche solo nel senso di una concausa - da lui rese durante la sua audizione in sede giudiziaria. La Corte cantonale ha per contro negato pieno valore probatorio al rapporto del dott. C.________, quest'ultimo avendo basato, in merito a questioni essenziali, il suo giudizio su semplici ipotesi non confermate dalla realtà dei fatti. Realtà dei fatti che il perito di parte avrebbe peraltro potuto agevolmente verificare esaminando ad es. il materiale istologico raccolto in sede di autopsia che ha segnatamente permesso di escludere la presenza di un edema cerebrale, per contro invocato, insieme ad altri fattori, dal dott. C.________ a sostegno della sua tesi del decesso per infortunio. 
 
Secondo il Tribunale di prime cure, infine, l'esito del giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno se si fosse ammesso l'intervento di un malore in seguito alla scivolata dalla scala, in tale evenienza non essendo comunque dati gli estremi per considerare l'evento - nelle concrete circostanze e nel caso di un operaio abituato a lavorare sui cantieri - quale avvenimento terrificante atto a causare un trauma psichico e quindi la morte. 
4.2 Per parte loro, i ricorrenti ritengono lacunoso l'accertamento dei fatti operato dai primi giudici. Essi rimproverano così segnatamente alla Corte cantonale di non avere disposto, dopo l'assunzione quale teste del dott. L.________, l'audizione del dott. C.________, perito di parte, il quale non avrebbe avuto la possibilità di confrontarsi con le osservazioni del medico legale cantonale. A ciò si aggiunge che non sarebbe stata accertata la probabile rottura del muscolo di un braccio, che farebbe pensare al tentativo di salvarsi una volta perso l'equilibrio. Pur sostenendo di non contestare la causa del decesso così come accertata dal medico legale, gli insorgenti rilevano inoltre che il dott. L.________ avrebbe omesso di stabilirne l'istante. Il che non consentirebbe di escludere che il disturbo del ritmo cardiaco, probabilmente fatale all'assicurato, sia sopraggiunto nel lasso di tempo immediatamente successivo alla caduta dalla scala e sia stato determinato dalla forte emozione ad essa associata. In simili condizioni sarebbe impossibile provare l'esistenza dell'infortunio ("probatio diabolica"). I ricorrenti osservano infine che la presa di coscienza dell'eventualità della morte durante la caduta e quindi l'emozione provata a causa della stessa andrebbero qualificate al pari di un avvenimento terrificante, paragonabile ad infortunio. 
5. 
5.1 Si prende atto in questa sede che i ricorrenti, pur censurando un accertamento lacunoso dei fatti da parte della Corte cantonale in relazione alle conclusioni mediche concernenti l'assenza di un nesso di causalità naturale tra caduta e decesso, non contestano la causa di morte così come stabilita, per esclusione, dal dott. L.________, consistente in un disturbo del ritmo cardiaco con esito letale (più precisamente: disturbo del sistema elettrico di conduzione). Tale circostanza trova del resto conferma nella documentazione esaminata e non è suscettibile di essere messa in discussione dal rapporto del dott. C.________. In effetti, le evidenze istruttorie hanno permesso di escludere chiaramente la presenza - evocata dal perito di parte sulla scorta di una mera ipotesi - di un edema cerebrale. Lo stesso dicasi per un'eventuale asfissia e per altre lesioni mortali a livello toracico. 
5.2 Per parte sua, il rapporto del dott. L.________, in cui egli ha esaminato i punti litigiosi importanti, che sono stati oggetto di uno studio approfondito, si fonda su esami completi, considera parimenti le censure espresse - in occasione della sua audizione in sede cantonale il perito ha così potuto esaminare e commentare quelle esposte dal dott. C.________ -, è stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), la descrizione del contesto medico è chiara e le conclusioni sono ben motivate. Il referto del medico legale cantonale, con i relativi approfondimenti, appare quindi attendibile e poteva pertanto a ragione essere posto alla base del giudizio cantonale, come può esserlo ai fini della presente sentenza. 
5.3 In simili circostanze, i primi giudici non erano tenuti a sottoporre ulteriormente le precisazioni esposte dal dott. L.________ al perito di parte. Una siffatta operazione si sarebbe rivelata del tutto superflua. 
5.4 Con riferimento alla probabile rottura del bicipite, del resto evocata dallo stesso rapporto autoptico, essa non proverebbe ancora che la lesione sarebbe avvenuta nel tentativo di aggrapparsi e arrestare la caduta, quest'ultima evenienza essendo stata definita meramente ipotetica dal perito cantonale. Né si comprende l'utilità di atti foto- e topografici, dei quali gli insorgenti lamentano la mancanza all'inserto, alfine di valutare, con la dovuta serenità, alcune - non meglio precisate - affermazioni dei testi, che peraltro, si osserva di transenna, concordano sia in merito alle modalità di lavoro che - per quanto è stato possibile osservare - di caduta di P.________. 
6. 
6.1 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'accertamento dei fatti non può essere definito lacunoso ed incompleto, tale conclusione dovendo, per i motivi che seguono, valere anche in ordine alla determinazione del momento esatto del decesso, o, meglio, della sopravvenienza del disturbo cardiaco che ha portato alla morte del defunto assicurato. A tal proposito può segnatamente essere prestata adesione alla valutazione dei primi giudici, secondo cui l'esito del gravame non muterebbe se il disturbo cardiaco dovesse essere sopraggiunto in seguito allo schock emotivo causato dalla caduta dalla scala. 
6.2 Secondo questa Corte, un trauma psichico costituisce infortunio se è la conseguenza di un avvenimento di particolare violenza avvenuto alla presenza dell'assicurato e atto a turbare immediatamente l'equilibrio psichico non solo di persone che godono di costituzione psichica sana, ma anche di soggetti in grado di sopportare in maniera limitata determinati schock nervosi (SJ 1998 pag. 429), provocando reazioni di angoscia e di terrore (come paralisi, palpitazioni, confusione mentale o altri disturbi psichici [DTF 129 V 179 seg. consid. 2.1, 129 V 404 consid. 2.1 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure la sentenza del 31 maggio 2001 in re A., U 349/00, consid. 1b]). Anche in tale ipotesi la straordinarietà non concerne gli effetti, ma il fattore medesimo (sentenza citata del 31 maggio 2001 in re A., ibidem). 
 
Solo degli eventi straordinari atti a suscitare terrore e che provocano schock psichici a loro volta straordinari adempiono la condizione del fattore esterno straordinario e costituiscono infortunio (DTF 129 V 404 seg. consid. 2.1 con riferimenti). 
 
L'esistenza di simili avvenimenti paragonabili ad infortunio può ammettersi ad es. in presenza di uno spavento improvviso dovuto a un incendio o a un terremoto catastrofali, a incidenti ferroviari o aerei vissuti in prima persona, a incidenti gravi della circolazione, al crollo di un ponte, al lancio di una bomba, a una rapina o ad altre situazioni di pericolo di morte improvvisa (STFA 1939 pag. 117 consid. 4 e 5; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 29 e 33). È stato inoltre considerato infortunio un trauma psichico subito da un macchinista di un treno che si era reso conto di aver investito una persona sdraiatasi sui binari (RAMI 1990 no. U 109 pag. 300), non tuttavia quello subito da una persona sotto schock emotivo in seguito ad un incidente della circolazione in cui si erano verificati unicamente danni materiali (RAMI 1990 no. U 128 pag. 225; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 35; Rumo-Jungo, op.cit., pag. 39). 
6.3 In concreto, dagli atti emerge che all'incirca dopo le 13 del 20 agosto 2002, mentre si stava apprestando ad iniziare la propria attività presso il cantiere V.________, segnatamente dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni e la relativa documentazione dal capo cantiere I.________, l'assicurato, giunto all'incirca a metà altezza, è caduto da una scala a pioli lunga all'incirca 3.70m appoggiata all'impalcatura, atterrando nella fossa di scavo sottostante, profonda due metri e contenente dell'acqua. Il decesso è subentrato alle 13.35 subito dopo l'arrivo dei soccorsi (rapporto di costatazione della polizia, pag. 2). Dagli accertamenti compiuti dalla polizia emerge inoltre che nessuno dei tre operai presenti sul luogo dell'accaduto ha potuto riferire sulle cause della caduta, né ha sentito gridare P.________. Le persone coinvolte hanno potuto unicamente constatare che l'operaio stava cadendo (verbale d'interrogatorio 20 agosto 2002 di I.________, pag. 2: "ho notato il P.________ nella fase finale della caduta"; cfr. pure verbale d'interrogatorio 21 agosto 2002 di S._________, pag. 2) e provvedere a soccorrerlo. 
6.4 In via preliminare dev'essere evidenziato che l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui il momento del decesso non sarebbe stato stabilito, poggia molto probabilmente su un malinteso. In effetti dagli atti emerge chiaramente che esso ha potuto essere accertato e fatto risalire alle 13.35. 
 
Alla luce di quanto affermato dal dott. L.________ e delle ulteriori motivazioni ricorsuali è per contro probabile che i ricorrenti abbiano inteso sostenere che non è stato stabilito il momento in cui è intervenuto il disturbo del sistema elettrico di conduzione del cuore, probabile causa di morte, e meglio se prima o dopo l'inizio della caduta dalla scala. Invocata sarebbe pertanto la questione se il malore è intervenuto prima della caduta, provocandola, rispettivamente se l'interessato è scivolato e, cercando di riprendere il controllo, senza riuscirci, si è spaventato a tal punto, trovandosi di fronte alla possibilità di morire, da provocare un disturbo del ritmo cardiaco e quindi il decesso. 
6.4.1 In proposito va tuttavia rilevato che tale questione - oltre a non potere in alcun modo essere accertata da un punto di vista medico, ritenuto che la causa della morte è stata stabilita per esclusione, e a non potere essere nemmeno ricostruita sulla base di testimonianze non essendovi alcun testimone che ha potuto assistere all'origine della caduta e che quindi potesse essere in grado di attestarne le modalità precise - risulta priva di rilevanza ai fini del giudizio. Infatti, anche volendo seguire l'ipotesi dei ricorrenti, gli estremi per riconoscere l'esistenza di un evento terrificante straordinario equiparabile ad infortunio non potrebbero comunque essere ammessi. 
 
Questa Corte non ritiene così il caso in esame paragonabile a quelli summenzionati (consid. 6.2), per quanto riguarda la straordinarietà del fattore esterno. Per un operario attivo abitualmente sui cantieri, la caduta da una scala, avvenuta nell'ambito della propria attività abituale e nelle circostanze suesposte, non costituisce, a ben vedere, un evento che eccede l'ambito di situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali (similmente, non configura, per un macchinista di treno, un fattore esterno straordinario l'improvvisa apparizione del segnale indicante l'obbligo di fermata incondizionata e l'impossibilità, dovuta allo spazio di frenata, di fermarsi in tempo [STFA 1956 pag. 81 segg.; Rumo-Jungo, op. cit., pag. 39]). 
 
Secondo la generale esperienza della vita, sui cantieri accadono incidenti più o meno gravi con relativa frequenza, in quanto l'attività stessa viene svolta in condizioni particolari non prive di rischi. Gli operai lavorano infatti in condizioni di disagio a causa del terreno sconnesso, della presenza di buche, di impalcature, di strutture in fase di completazione, di macchinari in funzione, di materiale di scarto ecc. L'attività sul cantiere, seppur svolta nel rispetto delle usuali norme di sicurezza, è senz'altro esposta a un certo numero di rischi di cui anche la caduta da una scala (ad esempio in seguito ad una scivolata) può far parte. D'altro canto per gli operai vi è una certa qual abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose per la salute rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle eventuali conseguenze negative che potrebbero presentarsi. In concreto è il comportamento stesso dell'assicurato a confermare tale fatto. Come testimoniato dagli operai presenti, infatti, egli avrebbe potuto raggiungere la propria postazione operativa accedendo dall'edificio principale, più sicuro, mentre invece ha utilizzato una scala, adibita ad altri scopi, appoggiata ad un'impalcatura e vicina ad una fossa di scavo dell'altezza di 2m. Ciò dimostra che egli non ha ritenuto particolarmente rischioso l'utilizzo di quella scala, fatto che, sempre secondo la generale esperienza della vita, verrebbe valutato diversamente da chi sul cantiere non è abituato a lavorare. 
 
Inoltre nelle concrete circostanze egli doveva senz'altro essere al corrente dell'esistenza della fossa di scavo sottostante la scala e contenente dell'acqua che, in caso di caduta avrebbe "contribuito a rendere più molle il terreno d'impatto" (cfr. verbale d'audizione 25 settembre 2003 del dott. L.________). 
6.4.2 Alla luce di quanto sopra esposto - senza per questo voler assolutamente sminuire l'entità e la tragicità dell'evento che ha duramente colpito i familiari -, è lecito concludere che la caduta dalla scala non può essere considerata, secondo il grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), un avvenimento terrificante straordinario, parificabile ad infortunio, suscettibile di avere provocato un disturbo del ritmo cardiaco ed il successivo decesso dell'interessato. È infatti soltanto possibile, ma per l'appunto non verosimile in maniera preponderante, che egli si sia ritenuto in pericolo di morte, in quanto la situazione concreta avrebbe potuto anche condurlo a concludere il contrario. In tali condizioni, la pronuncia impugnata va tutelata e il ricorso di diritto amministrativo, in quanto infondato, disatteso. 
7. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 22 agosto 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: