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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_394/2019  
 
 
Sentenza del 15 maggio 2019  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR, 
Tele Ticino SA. 
 
Oggetto 
Trasmissioni xxx, puntata 
yyy della Radio Televisione svizzera 
di lingua italiana e zzz di Tele Ticino, 
 
ricorso contro le decisioni b.808 e b.810 emanate 
il 19 marzo 2019 rispettivamente il 1° aprile 2019 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con due scritti del 24 gennaio 2019 rispettivamente del 4 marzo 2019 A.________ si è rivolto all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: AIRR) criticando, nel primo, la puntata yyy della trasmissione xxx della Radio Televisione svizzera di lingua italiana (RSI LA1), nel secondo la trasmissione zzz diffusa da Tele Ticino. 
 
B.   
Dopo avere invitato A.________ a sanare le carenze formali e materiali dei due allegati ricorsuali, con decisioni del 19 marzo 2019 rispettivamente del 1° aprile 2019 l'AIRR ha deciso di non entrare nel merito dei ricorsi. Detta autorità ha rilevato, per entrambi i gravami, che l'interessato non adempiva le esigenze poste dall'art. 94 cpv. 1 LRTV (RS 784.40) affinché gli venisse riconosciuta la legittimazione a presentare un ricorso individuale, che non erano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV affinché fosse aperto il ricorso popolare e, infine, che non era dato l'interesse pubblico esatto dall'art. 96 cpv. 1 LTRV per potere, adempiute precise condizioni, trattare nel merito un ricorso che non adempiva le esigenze formali. Infine ha informato l'insorgente che in quanto riferito al mediatore RSI il suo scritto (del 24 gennaio 2019) veniva trasmesso all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per motivi di competenza e che nella misura in cui in quello del 4 marzo 2019 veniva criticato l'operato del mediatore di emittenti radiotelevise private svizzere la critica sarebbe stata esaminata in una procedura separata come denunzia (art. 71 PA; RS 172.021]). 
 
C.   
Con un unico ricorso del 30 aprile 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando entrambe le decisioni dell'AIRR nonché l'attività dei mediatori. Chiede di essere esentato dal dovere pagare spese giudiziarie e pretende di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata "a garanzia del rispetto dei diritti ricorsuali [...] nonché delle possibilità di ritiro del ricorso". Domanda poi che "a seguito delle sentenze 2C_26/2018 e 2C_189/2019 (...) emesse dal Presidente Seiler Georg e dal cancelliere Ieronimo Perroud" (...) di astenersi dall'entrata in merito ricorsuale per i difetti procedurali e di valutazione già inflitti". Critica a lungo l'agire dell'autorità precedente, il contenuto delle trasmissioni televisive denunciate nonché l'operato del mediatore RSI e di quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).  
 
1.2. Come già ripetuto più volte al ricorrente (sentenza 2C_189/2019 del 25 febbraio 2019 consid. 1.2 nonché ribadito nella sentenza 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). La relativa richiesta va disattesa.  
 
1.3. La domanda di astensione del Presidente Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio odierno è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come già spiegatogli ripetutamente in precedenza, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_189/2019 citata consid. 1.3 e numerosi richiami, ribadito nella sentenza 5A_327/2019 citata consid. 3).  
 
1.4. Per quanto il ricorrente accenna alle vertenze tuttora pendenti dinanzi all'UFCOM rispettivamente all'AIRR (quale denunzia) e relative al mediatore RSI e a quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere, sul cui comportamento nonché modo di agire si dilunga, le critiche esulano dall'oggetto dei litigi in esame e non vanno ulteriormente esaminate.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). La motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti); in particolare il ricorso esperito contro una decisione di irricevibilità deve menzionare la specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame in cui vengono formulate censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio.  
 
2.2. Nel caso concreto l'oggetto dei litigi dinanzi all'AIRR è stato circoscritto per entrambe le decisioni ora contestate ai presupposti di ricevibilità dei ricorsi. Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente e riguardanti il merito delle cause (ossia le trasmissioni televisive di cui critica il contenuto) esulano dall'oggetto del contendere e non vanno pertanto considerate.  
 
2.3. Per quanto invece il ricorrente si pronuncia sui presupposti di ricevibilità dei ricorsi, egli si limita in realtà ad esprimere una propria opinione, esaurendosi il ricorso in una confusa e generica contestazione delle decisioni querelate, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.  
 
2.4. In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali dei giudizi dell'autorità precedente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
2.5. Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dal ricorrente di potere valutare le possibilità di ritirare il suo gravame.  
 
3.  
 
3.1. La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), senza trascurare che egli non ha in alcun modo dimostrato la sua indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
3.2. Come già spiegato più volte al ricorrente, la sua richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione da lui introdotti dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione al ricorrente, alla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR, a Tele Ticino SA e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud