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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_354/2018  
 
 
Sentenza del 15 maggio 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano, 
opponenti, 
 
Oggetto 
Liberazione condizionale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.6). 
 
 
Considerando:  
che, per quanto qui interessa, con decisione del 24 novembre 2017 il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), statuendo in materia di applicazione della pena, ha disposto il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale per scontare una pena detentiva di tre anni e quattro mesi alla quale era stato condannato; 
che, approssimandosi il termine di esecuzione di due terzi della pena, con decisione del 27 dicembre 2017 il GPC gli ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale, ritenendo negativa la prognosi riguardante il rischio di recidiva; 
che, con sentenza del 12 marzo 2018, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato dal detenuto contro il diniego della liberazione condizionale, confermando il giudizio di primo grado; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere liberato condizionalmente; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che contro la sentenza della CRP relativa all'esecuzione della pena è di principio data la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che il ricorrente si limita a richiamare il fatto di avere scontato i due terzi della pena detentiva ed a sostenere che la concessione della liberazione condizionale gli permetterebbe di sottoporsi al trattamento della sua tossicodipendenza in una struttura adeguata in Italia; 
ch'egli non fa tuttavia valere la violazione dell'art. 86 CP, disposizione che disciplina i presupposti per la concessione della liberazione condizionale; 
che non si esprime in particolare sulla questione, decisiva nella fattispecie, relativa alla prognosi negativa per quanto concerne la possibilità di commettere nuovi crimini o delitti; 
che gli sarebbe infatti spettato spiegare per quali ragioni la CRP avrebbe violato l'art. 86 cpv. 1 CP riconoscendo in concreto un elevato rischio di recidiva; 
che, peraltro, nell'ambito della decisione sulla liberazione condizionale, le competenti autorità beneficiano di un potere d'apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo quand'esse eccedano o abusino di tale potere, violando così il diritto federale (cfr. DTF 133 IV 201 consid. 2.3; sentenza 6B_684/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2); 
che, nella fattispecie, trascurando di confrontarsi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, il ricorrente non sostanzia un abuso del potere di apprezzamento da parte delle autorità cantonali; 
che in tali circostanze il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
che in considerazione delle particolarità del caso si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 maggio 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni