Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_590/2020  
 
 
Sentenza del 19 ottobre 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Kradolfer, giudice supplente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 agosto 2020 (32.2020.6). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1970, di professione impiegato di vendita, per problemi alla schiena ha presentato nel gennaio 1999 una domanda di prestazioni AI, nel senso di una richiesta d'orientamento professionale, d'avviamento ad altra professione o di riadattamento nella stessa professione. Con decisione su opposizione del 5 luglio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha constatato il successo della riqualifica in informatico dell'assicurato, considerandolo integrato nel mondo lavorativo, e ha ritenuto l'assenza dei presupposti per il diritto alla rendita o a ulteriori provvedimenti reintegrativi.  
 
A.b. Nel maggio 2017 A.________ ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'UAI con decisione del 30 maggio 2018 ha respinto la domanda dell'assicurato in quanto il grado d'invalidità era inferiore al 40%. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza dell'8 ottobre 2018 ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'amministrazione per un aggiornamento peritale e una nuova valutazione economica. Con decisione del 28 novembre 2019 l'UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, in quanto l'assicurato presentava un grado d'invalidità del 29%.  
 
B.  
Con sentenza del 18 agosto 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ del 14 gennaio 2020. 
 
C.  
Il 18 settembre 2020 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio dell'incarto all'amministrazione per nuova valutazione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a seguito della domanda inoltrata nel maggio 2017. Considerati i motivi e le conclusioni del gravame, la lite verte essenzialmente sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato e sul reddito senza invalidità, da cui scaturisce il grado d'invalidità.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, la Corte cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità e i presupposti per la concessione di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 e 16 LPGA; art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LAI), in particolare il concetto di salario da valido (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.1), nonché i compiti del medico al fine di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Per quanto attiene alla capacità lavorativa residua, il Tribunale cantonale, fondandosi principalmente sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) - su incarico dell'UAI - del 18 settembre 2019, ha accertato che l'assicurato era inabile al lavoro in qualsiasi attività al 40% dal 24 gennaio 2016.  
 
3.2. Il ricorrente censura, anche in questa sede, la mancanza d'indicazione dei motivi d'ordine medico per cui le diverse incapacità lavorative consecutive alle varie patologie riscontrate dai periti nella perizia pluridisicplinare del SAM del 18 settembre 2019 non sarebbero state sommate l'una all'altr a bensì ritenute integrabili.  
 
3.3. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2). Lo stesso vale per la valutazione concreta delle prove (sul tema cfr. DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimento). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto.  
 
3.4. Ora nel ricorso, non viene censurato il valore probante della perizia pluridisciplinare del SAM del 18 settembre 2019, segnatamente il ricorrente non contesta né la valutazione dello stato valetudinario né la determinazione delle diverse incapacità lavorative in ragione delle diverse patologie. Tale perizia ha compreso la valutazione internistica del dott. B.________ - specialista FMH in medicina interna generale - quella reumatologica del dott. C.________ - specialista FMH in reumatologia - quella neurologica del dott. D.________ - specialista FMH in neurologia - quella pneumologica del PD dott. E.________ - specialista FMH in medicina interna e pneumologia - quella ORL del dott. F.________ - specialista FMH ORL - e quella psichiatrica del dott. G.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.  
I periti, dopo un'esauriente discussione plenaria, sono giunti alla conclusione che "globalmente in un'attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa nella misura del 60% inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa " (perizia pluridisciplinare del 18 settembre 2019, pag. 44). Inoltre essi hanno specificato esplicitamente che "le incapacità lavorative descritte dai consulenti non devono essere sommate, integrandosi vicendevolmente con compensazioni reciproche, essendo tutte all'origine di una riduzione del rendimento con rallentamento di esecuzione e diminuita caricabilità" (perizia pluridisciplinare del 18 settembre 2019, pag. 44). 
 
L'UAI ha fatto proprie le conclusioni dei periti del SAM (a tal riguardo cfr. rapporto finale del Servizio medico regionale del'UAI [SMR] del 20 settembre 2019)e il Tribunale federale condivide gli accertamenti del Tribunale cantonale quando considera che le conclusioni poste dai periti del SAM, avallate dal dott. H.________del SMR, hanno pieno valore probatorio perché rese dopo accertamenti approfonditi e completi e, come visto, non vi sono indizi idonei a metterne in discussione il valore probatorio (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti). Se è vero che ogni perito ha posto dapprima l'incapacità lavorativa relativa al suo campo di competenza, è anche vero che la capacità lavorativa totale del 60% - inteso come riduzione del rendimento sull'arco dell'intera giornata - è stata determinata dopo discussione plenaria di tutti i periti. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i periti hanno motivato la capacità complessiva, e meglio hanno spiegato perché le singole incapacità non devono essere sommate, in quanto si integrano vicendevolmente con compensazioni reciproche, ciò che esclude pertanto una loro addizione. Si rileva altresì per completezza che nessun perito è andato oltre a un'incapacità lavorativa del 40%. 
 
Non incorre in arbitrio la Corte cantonale allorquando condivide, ritenendole pertanto sufficienti, le conclusioni dei periti secondo cui le singole incapacità lavorative non vanno sommate ma che si integrano vicendevolmente con compensazioni reciproche, per giungere alla percentuale, sempre convalidata da tutti i periti, di capacità lavorativa residua complessiva del 60%. È pertanto compiutamente accertato che il ricorrente dispone di una capacità lavorativa residua del 60% nell'abituale attività e nell'attività appresa di informatico, come pure in attività rispettose dei suoi limiti funzionali. 
 
4.  
 
4.1. In merito al salario da valido, unica contestazione concernente l'aspetto economico del calcolo operato con il metodo ordinario, il Tribunale cantonale ha ritenuto quello di venditore, ovvero quello che avrebbe conseguito senza il danno alla salute e, conformemente ai dati statistici, esso ammonta a fr. 61'615.94.  
 
4.2. Il ricorrente rivendica quale reddito da valido quello da informatico, formazione appresa nell'ambito della riformazione professionale, iniziata nel settembre 2000 e terminata con l'attestato AFC come informatico nell'agosto del 2005. Il ricorrente ha svolto tale professione fino al 31 dicembre 2006 nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo presso il Centro I.________. Successivamente l'assicurato non ha più trovato un nuovo impiego. Ciononostante a mente del ricorrente, al momento della presentazione della domanda alla base della presente vertenza, ovvero nel maggio 2017, la sua professione era quella di informatico e non di addetto alla vendita e quindi non vi sarebbe alcun motivo per l'UAI di non ritenere tale professione per la determinazione del grado d'invalidità.  
 
4.3. Il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida. Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 58 consid. 3.1 con riferimenti), in quanto esso è in linea di principio il punto di riferimento, in base all'esperienza comune, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 139 V 28 consid. 3.3.2 e 135 V 58 consid. 3.1 con riferimenti; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. ed. 2014, n. 49 e 52 ad art. 28a LAI). Sapere che lavoro farebbe l'assicurato senza il danno alla salute, in considerazione del corso ipotetico degli eventi, è una questione di fatto (sentenza 9C_868/2018 del 22 agosto 2019, consid. 3.2). Di conseguenza, le conclusioni del Tribunale cantonale sono in linea di principio vincolanti per il Tribunale federale, a meno che non siano manifestamente inesatte o comportino una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. consid. 1).  
 
4.4. Il ricorrente pretende che vi siano i presupposti per riconoscere nel caso in rassegna un'eccezione al principio appena menzionato. A sostegno della propria pretesa egli indica che non ha beneficiato di una breve riqualifica ma piuttosto di una formazione completa ed esaustiva nella professione di informatico, che inoltre è stata l'ultima svolta effettivamente dal ricorrente,e che la riqualifica si era resa necessaria proprio a causa di problemi di salute che rendevano impossibile l'esercizio della professione di addetto alla vendita.  
 
4.5. Ora, nel caso in rassegna è incontestato che il ricorrente abbia dovuto cambiare una prima volta attività a causa del danno alla salute consecutivo alla prima domanda di prestazioni AI, come pure che le misure di riformazione professionale si siano concluse con successo. Contrariamente a quanto rivendicato dal ricorrente, il reddito da valido non è tuttavia il guadagno nell'ultima professione esercitata ma quello che avrebbe ottenuto nella professione praticata se non fosse divenuto invalido (cfr. consid. 4.3). Il Tribunale cantonale ha condiviso quanto appurato dall'UAI, ovvero che il ricorrente, benché riqualificato come informatico, è stato inattivo per dieci anni prima che subentrassero le nuove patologie alla base della nuova domanda di prestazioni del maggio 2017. Non è pertanto plausibile affermare che, se non fossero insorte le problematiche alla salute, egli avrebbe esercitato l'attività d'informatico. È per contro altamente verosimile che, in assenza del danno alla salute, a distanza di numerosi anni dal termine della riqualifica, egli non avrebbe più intrapreso tale professione. La giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di specificare che l'applicazione del reddito dopo la riqualifica professionale è un'eccezione. Tale era stato per esempio il caso nella sentenza menzionata dal ricorrente, segnatamente 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 4.3.2, dove era stato ritenuto eccezionalmente il salario dopo la riqualifica professionale, in quanto, tra l'altro, svolto a tempo pieno da quasi un decennio e interrotto unicamente per motivi di salute. Presupposti che non sono però dati nel caso in rassegna. Non vi è pertanto arbitrio da parte del Tribunale cantonale nel fissare, nel caso di specie, il reddito da valido quale venditore sulla base dei dati statistici (fr. 61'615.94). Raffrontato a un reddito da invalido di fr. 43'937.28, non contestato dalle parti e vincolante per il Tribunale federale (consid. 1), ne deriva una perdita di guadagno del 29%, insufficiente per riconoscere il diritto a una rendita d'invalidità. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.  
 
5.  
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 19 ottobre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi