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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_171/2019  
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2019 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.32). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decisione 9 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e ha posto fr. 500.-- di spese processuali a carico della ricorrente. Il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________ al Tribunale federale avverso tale decisione è stato respinto in data 12 giugno 2018. 
 
2.   
In accoglimento dell'istanza 14 novembre 2018 dello Stato del Cantone Ticino, med iante decisione 29 gennaio 2019 il Giudice di pace di Balerna ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatole il 2 novembre 2018 dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 500.--. 
 
Con sentenza 2 luglio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con cui l'escussa ha chiesto di riformare la decisione del Giudice di pace nel senso di respingere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione e di concederle il condono delle spese processuali fissate dal Tribunale cantonale amministrativo. La Corte cantonale ha spiegato che la decisione 9 gennaio 2017, cresciuta in giudicato, giustifica senz'altro il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 500.-- e che il giudice del rigetto non è competente né per riesaminare tale decisione né per concedere il condono delle spese processuali stabilite in essa. 
 
3.   
Mediante ricorso datato 2 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 2 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio, di concederle il condono delle spese processuali oggetto della procedura esecutiva " stante le condizioni economiche precarie in cui versa la ricorrente " e di sospendere la procedura esecutiva " in attesa del ripristino del domicilio legale in Svizzera ". A.________ ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
4.   
Nel gravame all'esame, la ricorrente afferma di non aver più, dal 22 luglio 2018, un " domicilio legale in Svizzera " e chiede, in ossequio agli art. 5, 9 e 30 cpv. 2 Cost., di s ospendere la procedura esecutiva, " carente di un presupposto necessario ", fino al " ripristino " di tale domicilio. 
L'obiezione relativa al foro d'esecuzione (v. art. 46 segg. e 84 cpv. 1 LEF) è tuttavia, in ogni modo, tardiva, dato che la ricorrente non ha impugnato il precetto esecutivo (notificatole il 2 novembre 2018, quindi già dopo l'asserita perdita del " domicilio legale in Svizzera ") mediante ricorso all'autorità di vigilanza giusta l'art. 17 LEF per contestare la competenza dell'ufficio di esecuzione (v. DTF 112 III 9 consid. 2; v. anche DTF 136 III 373 consid. 2 e 3; sentenza 5A_333/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.2, in SJ 2017 I pag. 469). La richiesta di sospensione risulta quindi inammissibile. 
 
5.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne, contrariamente a quanto sostiene apoditticamente la ricorrente, una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver erroneamente ritenuto che il giudice del rigetto non fosse competente per riesaminare la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nella decisione 9 gennaio 2017 del Tribunale cantonale amministrativo e per concedere il condono delle spese processuali fissate in tale decisione, nonché di aver violato le sue garanzie procedurali generali ed il suo diritto al gratuito patrocinio ed al condono. Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione degli art. 81 LEF, 63 cpv. 1 PA [RS 172.021] e 112 cpv. 1 CPC [RS 272], il suo ricorso risulta tuttavia di primo acchito inammissibile, dato che non si tratta di diritti costituzionali. Nella misura in cui ella si duole della lesione degli art. 5, 9, 29, 29 a, 30, 35 e 36 Cost., degli art. 6, 13 e 17 CEDU, nonché degli art. 2 e 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2), le sue critiche - generiche ed apodittiche - non soddisfano invece le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
 
Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diventa perciò priva di oggetto. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 ottobre 2019 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini