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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_113/2018  
 
 
Sentenza del 3 luglio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SAS, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Ettore Item, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.228). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
L'azienda A.________SAS ha escusso B.________SA per l'incasso di fr. 4'413.78 oltre interessi dell'8 % dal 31 agosto 2016. 
In parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla creditrice escutente, con decisione 28 novembre 2017 il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla società escussa al precetto esecutivo limitatamente a fr. 4'413.78 oltre interessi del 5 % dal 10 aprile 2017. 
Con sentenza 28 maggio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo introdotto da B.________SA e ha respinto la predetta istanza. La Corte cantonale ha osservato che la documentazione prodotta dall'istante non reca la firma manoscritta del rappresentante della società escussa o di un suo organo, né riveste le caratteristiche di un atto pubblico, per cui non può essere considerata quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. 
 
2.   
A.________SAS si è rivolta al Tribunale federale con un allegato datato 22 giugno 2018. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi.  
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
3.2. Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente si limita infatti a spiegare per quale motivo la firma non compare sulla documentazione prodotta, senza seriamente confrontarsi con l'argomentazione del giudizio cantonale e senza minimamente prevalersi della lesione di diritti costituzionali.  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 luglio 2018 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini