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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_882/2010 
 
Sentenza del 22 novembre 2010 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2010 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
Il 22 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione 12 ottobre 2007 dell'Ufficio federale della migrazione che respingeva la domanda d'asilo presentata il 28 dicembre 2005 da A.________, cittadino russo (1955), ed ha pronunciato il suo allontanamento immediato. Nel frattempo, ossia il 26 novembre 2009, questi è stato posto in detenzione amministrativa per la durata di tre mesi, dato che aveva più volte disatteso l'ordine di assegnazione di un luogo di soggiorno intimatogli dalla Sezione della popolazione del Cantone Ticino. La carcerazione è stata confermata dal Giudice delle misure coercitive il 2 dicembre 2009 il quale, considerato che l'interessato non aveva intrapreso nulla per procurarsi dei validi documenti di viaggio e che si rifiutava di collaborare per ottenerli, complicando di riflesso il suo rimpatrio, l'ha poi prorogata in data 24 febbraio 2010 e 26 agosto 2010, ogni volta per la durata di sei mesi. 
 
B. 
Il 4 ottobre 2010 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato da A.________ contro la proroga pronunciata il 26 agosto 2010. In primo luogo ha osservato che l'insorgente non aveva dato seguito al decreto con cui, sotto pena d'inammissibilità, gli veniva concesso un termine per tradurre in italiano il gravame presentato in lingua russa, ma anzi aveva reiterato presentando un nuovo allegato redatto in russo, motivo per cui il ricorso andava dichiarato inammissibile. Ha poi aggiunto che quand'anche fosse stata ammissibile l'impugnativa, in quanto rivolta contro la proroga della carcerazione, sarebbe comunque stata da respingere, essendo adempite le esigenze poste dall'art. 76 cpv. 3 LStr (RS 142.20) per potere pronunciare un'ulteriore proroga della carcerazione amministrativa. 
 
C. 
Il 9 novembre 2010 A.________ ha spedito al Tribunale federale un ricorso datato 1° novembre 2010 e redatto in lingua russa. Con decreto del 17 novembre 2010 ne è stata ordinata la traduzione d'ufficio in lingua italiana. 
Questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii). 
 
2. 
Il ricorrente chiede che la sentenza di questa Corte gli sia notificata in lingua tedesca. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, nel caso specifico l'italiano. Al riguardo il ricorrente non fa valere motivi che giustificherebbero di scostarsi da questa regola, in particolare non afferma di non capire questo idioma. Anzi, nel suo gravame dichiara di non condividere la decisione emessa dal Tribunale cantonale amministrativo, evocandone il contenuto e la portata. La richiesta va di conseguenza disattesa e la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano. 
 
3. 
3.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400). 
 
3.2 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, la memoria ricorsuale si esaurisce in pratica in un lungo esposto sulle angherie ed umiliazioni che il ricorrente avrebbe subite nonché sulla difficile situazione psico-logica e fisica nella quale ora si trova, aspetti che esulano tuttavia dall'oggetto del litigio. Riguardo alla sentenza cantonale egli non si confronta del tutto con gli argomenti posti a fondamento della stessa, non si esprime cioè né sull'inammissibilità del suo gravame cantonale per mancato ossequio dalle esigenze legali formali né sui motivi (tra l'altro la sua mancata collaborazione) che hanno condotto ad una proroga di sei mesi della sua carcerazione, così come non si confronta con l'esauriente argomentazione sviluppata al riguardo dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 4 a 6) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF), limitandosi ad addurre che non è d'accordo con la sentenza querelata. L'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile. 
 
4. 
4.1 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
4.2 Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Giudice delle misure coercitive e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
Losanna, 22 novembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Zünd Ieronimo Perroud