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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_150/2007 
 
Sentenza del 3 gennaio 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Leuzinger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
L.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, via Fusoni 4, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di disoccupazione, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 febbraio 2007. 
 
Fatti: 
A. 
Per decisione del 4 settembre 2006, sostanzialmente confermata il 5 ottobre successivo anche in seguito a opposizione, la Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda di L.________ volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione dal mese di agosto 2006 per il motivo che la richiedente, durante i due anni precedenti l'iscrizione al collocamento, aveva lavorato presso la ditta X.________ SA gestita e amministrata dal marito M.________. 
B. 
Patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, L.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale per pronuncia del 28 febbraio 2007 ha respinto il gravame. 
C. 
Sempre patrocinata dall'avv. Taddei Marsiglia, l'assicurata ha inoltrato un "ricorso di diritto amministrativo" contro il giudizio cantonale, di cui chiede l'annullamento con contestuale riconoscimento delle indennità di disoccupazione. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. 
 
La Cassa cantonale di disoccupazione e il Segretariato di Stato dell'economia non si sono espressi sul gravame. 
 
Pendente causa, l'insorgente ha trasmesso a questa Corte un estratto del registro di commercio, dal quale emerge che la X.________ SA è stata sciolta e messa in liquidazione dal 23 agosto 2007. 
 
Diritto: 
1. 
Essendo la decisione impugnata stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
3. 
Oggetto del contendere è il tema di sapere se correttamente all'insorgente sia stato negato il diritto a indennità di disoccupazione rivendicato a partire dal 1° agosto 2006. 
4. 
4.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le condizioni cui è subordinato il diritto a indennità di disoccupazione evidenziando la disciplina applicabile alle persone che rivestono una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché ai loro coniugi. 
4.2 Dopo avere ricordato che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda, il primo giudice ha correttamente precisato che con la sentenza pubblicata in DTF 123 V 234 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. Allo stesso modo ha rammentato che fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge consentendo a quest'ultimo di influenzare la perdita di lavoro da lui subita e rendendo così la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3, pubblicata in DLA 2005 no. 9 pag. 130). 
4.3 Alla pronuncia cantonale può infine essere prestata adesione pure nella misura in cui ha ricordato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenirne il mero rischio che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 92/02 del 14 aprile 2003, pubblicata in DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004, consid. 2). 
5. 
5.1 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta. Nel periodo intercorso tra la data a partire dalla quale l'insorgente postula il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione (1° agosto 2006) e quella della decisione su opposizione in lite (5 ottobre 2006), che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4, 167 consid. 1 pag. 169), l'interessata era coniugata con l'amministratore dell'ultimo datore di lavoro, ditta X.________ SA, che l'aveva licenziata per la fine di luglio 2006. 
5.2 Come moglie di una persona che nel periodo in oggetto, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale, rivestiva incontestatamente una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, l'interessata, alla luce della giurisprudenza sopra esposta, era pertanto esclusa dal diritto alle richieste prestazioni di disoccupazione (cfr., per una fattispecie analoga, la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05 del 17 ottobre 2005, consid. 2). Il querelato giudizio cantonale, che non lede alcuna norma di diritto, né risulta da un accertamento manifestamente errato dei fatti, merita quindi tutela. A ciò nulla permette di mutare l'estratto dal registro di commercio prodotto dall'insorgente in sede di procedura - dal quale emerge che X.________ SA è stata sciolta e messa in liquidazione dal 23 agosto 2007 - in quanto riferito a periodo posteriore alla data decisiva della decisione su opposizione in lite. 
6. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 3 gennaio 2008 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble