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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1245/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 gennaio 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (falsa testimonianza, abuso di autorità), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, con scritto del 17 ottobre 2014, A.________ ha denunciato diverse persone e autorità per vari reati in relazione a procedure di curatela e in materia di locazione concernenti suo nipote B.________; 
che, con decisione del 22 ottobre 2014, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in mancanza dei presupposti processuali e degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati; 
che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato il 30 ottobre 2014 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 31 ottobre 2014 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo; 
che il 14 novembre 2014 il reclamante ha presentato delle precisazioni, allegando ulteriore documentazione; 
che, con giudizio del 20 novembre 2014, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo per difetto di legittimazione del reclamante e per carenze formali sotto il profilo delle esigenze di motivazione; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in particolare di rinviare l'incarto a un altro PP, affinché esamini in modo approfondito gli atti e statuisca nuovamente al riguardo; 
che il ricorrente ha successivamente prodotto altra documentazione a sostegno del suo gravame; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della CRP; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che la Corte cantonale ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo sia perché, quale semplice denunciante, il ricorrente non era legittimato a presentarlo sia per il fatto che il gravame non rispettava le esigenze di forma e di motivazione previste dall'art. 385 CPP
che perciò la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa; 
che in tale circostanza il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 e riferimenti); 
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto negandogli la legittimazione ricorsuale e per quali ragioni, rifiutandosi a suo dire a torto di entrare nel merito del gravame, avrebbe accertato, sempre in modo lesivo del diritto, l'assenza dei presupposti formali; 
che il ricorrente non si confronta puntualmente con le argomentazioni della Corte cantonale, adducendo per quali motivi il diniego della legittimazione violerebbe l'art. 382 CPP e il rifiuto di procedere all'esame di merito l'art. 385 CPP
che il ricorrente critica in generale le autorità cantonali, in particolare per quanto riguarda le modalità di nomina dei magistrati, esponendo per il resto argomenti che si riferiscono al merito delle procedure civili e amministrative concernenti il nipote; 
che tali questioni esulano tuttavia dall'oggetto del litigio, come visto circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo; 
che il ricorrente sembra invero pure contestare la considerazione della CRP, secondo cui egli dinanzi alla stessa non ha agito quale rappresentante del nipote, in mancanza di esplicite indicazioni in tal senso, di una procura o di un documento analogo; 
che tuttavia l'accertata mancanza della procura o di un atto di rappresentanza da parte della Corte cantonale si riferisce solo al procedimento penale in oggetto e non alle vertenze in materia di curatela o di contratto di locazione accennate dal ricorrente, la cui critica esula quindi nuovamente dal tema della causa in esame; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 gennaio 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni