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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_413/2011 
 
Sentenza del 17 agosto 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Presidente della Pretura penale, 
via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedimento penale, rifiuto di nomina di 
un difensore d'ufficio, 
 
ricorso contro la decisione emanata l'8 luglio 2011 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto contro A.________ un procedimento penale per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP); 
che il procedimento penale è sfociato in un decreto di accusa contro il quale A.________ ha presentato opposizione, chiedendo nel contempo l'ammissione al gratuito patrocinio; 
che, interpretando l'istanza come richiesta di designazione di un patrocinatore d'ufficio, il Presidente della Pretura penale l'ha respinta con decreto dell'8 giugno 2011; 
che, avverso questa decisione, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 18 giugno 2011; 
che la CRP ha invitato il reclamante ad emendare il gravame siccome non adempiva i requisiti di motivazione degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP
che il reclamante ha dato seguito all'invito presentando un ulteriore allegato entro il termine suppletorio assegnatogli; 
che, con sentenza dell'8 luglio 2011, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP siccome non soddisfava i requisiti di motivazione nemmeno dopo l'emendamento; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in particolare di annullarla e di accogliere la sua domanda di essere assistito da un legale i cui costi verrebbero posti a carico dello Stato; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che quando, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in violazione del diritto l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi rifiutata a torto di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2); 
che le censure che ripropongono le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono quindi inammissibili; 
che le esposte esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, spiegando per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto che il gravame non adempiva i requisiti dell'art. 385 CPP
che il ricorrente ripropone infatti genericamente la sua richiesta di farsi assistere gratuitamente da un avvocato, ma non spiega perché il suo reclamo dinanzi alla CRP rispettava le esigenze dell'art. 385 CPP
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito; 
che, vista la situazione del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Pretura penale e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 17 agosto 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni