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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1015/2018  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.213). 
 
 
Considerando:  
che il 18 giugno 2018 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro la Giudice di pace supplente del circolo di X.________, per avere respinto una richiesta di sospensione di una procedura civile; 
che l'11 luglio 2018 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato un non luogo a procedere, non ravvisando elementi di rilevanza penale; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 30 agosto 2018, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 10 ottobre 2018 al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale a torto si sarebbe rifiutata di esaminare il suo reclamo nel merito; 
che l'oggetto del litigio in esame è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 I 377 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che spettava quindi al ricorrente spiegare in modo puntuale perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che in questa sede il ricorrente espone essenzialmente argomentazioni concernenti le varie procedure svolte o pendenti anzitutto in sede cantonale, formulando critiche generali e richieste di risarcimento nei confronti delle autorità e di altre persone, ma non spiega puntualmente per quali ragioni la CRP avrebbe ritenuto a torto irricevibile il reclamo; 
ch'egli contesta l'impugnata decisione di irricevibilità soltanto genericamente, facendo riferimento ad un'altra causa in cui un suo gravame sarebbe stato accolto dalla CRP, sostenendo altresì che il decreto di non luogo a procedere emanato dal PP non rispetterebbe le prescrizioni degli art. 80 e 81 CPP
che con queste argomentazioni il ricorrente non si confronta tuttavia con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che le contestazioni relative allo svolgimento della procedura civile dinanzi alla Giudice di pace supplente esulano dall'oggetto del litigio, come visto limitato alla questione dell'irricevibilità del reclamo alla CRP, e sono pertanto inammissibili in questa sede; 
che pure improponibili sono le censure di ritardata o denegata giustizia riferite ad altri procedimenti penali pendenti davanti al Ministero pubblico, contro le quali è peraltro dapprima dato il rimedio del reclamo alla Corte cantonale (art. 393 cpv. 2 lett. a in relazione con l'art. 396 cpv. 2 CPP); 
che il gravame è parimenti inammissibile laddove il ricorrente accenna a pretesi motivi di ricusa nei confronti del Presidente della CRP; 
che, come noto al ricorrente, la domanda deve essere presentata nella sede cantonale e che, in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, egli non può prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata a lui sfavorevole (art. 58 cpv. 1 CPP; DTF 140 I 240 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.5; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.1); 
che peraltro egli non fa valere specifici motivi di ricusazione previsti dall'art. 56 CPP e che la circostanza secondo cui il magistrato abbia in passato respinto doglianze promosse dal ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità, né un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3); 
che in assenza di circostanze eccezionali, che possano oggettivamente fare ritenere il magistrato prevenuto, nemmeno l'appartenenza dello stesso ad un partito politico fonda di per sé un motivo di ricusa (DTF 105 Ia 157 consid. 6a; sentenza 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.2 e rinvii, in: SJ 2013 I pag. 438 segg.); 
che, analogamente, la domanda di astensione di giudici federali e cancellieri, pure formulata in maniera generica senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, è priva di fondamento ed irricevibile; 
che su questo aspetto e sulla richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte giudicante può inoltre essere rinviato a precedenti giudizi del Tribunale federale che riguardano il ricorrente (sentenze 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2); 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni