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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_733/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 dicembre 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2014 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino serbo, è giunto in Svizzera nel luglio del 1988 per ricongiungersi con i genitori. A tale scopo, egli è stato posto a beneficio di un permesso di dimora e, dal 30 aprile 1990, di un permesso di domicilio. 
Tossicodipendente, durante il suo soggiorno in Svizzera A.________ ha interessato le autorità amministrative e penali nei seguenti termini: 
 
- Decreto d'accusa del 17 maggio 1995: riconosciuto colpevole di violazione (luglio 1994-marzo 1995) alla legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) e condannato a 30 giorni di arresto sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno. 
- Decreto d'accusa del 17 febbraio 1997: riconosciuto colpevole di ripetuta e continuata infrazione alla LStup (settembre 1994-marzo 1995), ammonito, e condannato a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella comminatagli il 17 maggio 1995. 
- 15 aprile 1997: 1° ammonimento dipartimentale. 
- Decreto d'accusa del 6 aprile 1999: riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup (5 dicembre 1998) e contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (11 giugno e 7 settembre 1998) e condannato al pagamento di una multa di fr. 200.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 25 ottobre 2001: riconosciuto colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54) (31 marzo 2001) e ripetuta contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (16 maggio e 9 luglio 2001) e condannato al pagamento di una multa di fr. 300.-- così come al versamento di fr. 140.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa dell'11 febbraio 2002: riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup (gennaio-29 dicembre 2001), ammonito, e condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella comminatagli il 25 ottobre 2001. 
- Decreto d'accusa del 27 agosto 2002: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (3 giugno 2002) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 80.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- 24 agosto 2004: commutazione di una multa di fr. 1'000.--, comminatagli in precedenza per violazione alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), in una pena di 33 giorni di arresto da espiare. 
- 18 gennaio 2005: commutazione di una multa di fr. 100.--, comminatagli in precedenza, in una pena di 6 giorni di arresto da espiare; 
- Decreto d'accusa del 22 agosto 2005: riconosciuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LStup (febbraio-novembre 2003) e ripetuta contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (12 febbraio-15 settembre 2004) e condannato al pagamento di una multa di fr. 500.-- così come al versamento di fr. 300.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 7 dicembre 2005: riconosciuto colpevole di infrazione (1° luglio-15 settembre 2005) e contravvenzione alla LStup (1° luglio-17 ottobre 2005) e condannato ad una pena detentiva di 40 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. 
- 1° febbraio 2006: 2. ammonimento dipartimentale. 
- Decreto d'accusa del 20 marzo 2006: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (1° dicembre 2005) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 28 agosto 2006: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (15 aprile 2006) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 2 aprile 2007: riconosciuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LStup (18 ottobre 2005-30 dicembre 2006) e condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--. 
- Decreto d'accusa del 4 giugno 2007: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (13 febbraio 2007) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- 5 settembre 2007: 3. ammonimento dipartimentale. 
- Decreto d'accusa dell'8 ottobre 2007: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (22 maggio 2007) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 19 novembre 2007: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (30 luglio 2007) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 27 aprile 2009: riconosciuto colpevole di contravvenzione all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (22 dicembre 2008) e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- così come al versamento di fr. 100.-- a titolo di risarcimento alla parte civile. 
- Decreto d'accusa del 1° marzo 2010: riconosciuto colpevole di infrazione alla LStup (2009) e condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 200.--. 
- 5 aprile 2010: 4. ammonimento dipartimentale. 
- Sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 6 marzo 2012: riconosciuto colpevole di infrazione aggravata (novembre-dicembre 2010) e di contravvenzione (6 novembre 2009-6 luglio 2011) alla LStup e condannato, tenuto conto di una scemata responsabilità, a una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, con l'ordine di proseguire un percorso terapeutico presso "Ingrado" per un periodo di 3 anni o fino ad anticipata dimissione. 
 
B.   
Con decisione del 15 ottobre 2012 - richiamati segnatamente gli ammonimenti indirizzatigli, la sentenza della Corte delle assise correzionali del 6 marzo 2012 e le innumerevoli altre occasioni in cui ha interessato le autorità di polizia e giudiziarie ticinesi - la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio di cui disponeva A.________, fissandogli un termine per lasciare la Svizzera. 
Su ricorso, detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, il 7 maggio 2013, che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 18 luglio 2014, dopo che A.________ gli aveva comunicato di essersi sposato con una cittadina elvetica. 
 
C.   
Con ricorso del 27 agosto 2014, A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo la restituzione del suo permesso di domicilio e l'assistenza giudiziaria. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Rispettate le condizioni che prescrive l'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio di una persona giunta nel nostro Paese nel 1988. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.  
 
 
3.2. Dato un motivo di revoca, una tale misura si giustifica comunque solo se è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Quando il provvedimento preso ha ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame si impone anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
 
4.  
Nel caso che ci occupa, il Tribunale amministrativo ticinese ha correttamente rilevato che il ricorrente non è mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. Una pena detentiva è infatti considerata di lunga durata solo se è stata pronunciata per più di un anno, ragione per la quale non rientra sotto questa categoria di pene nemmeno quella di 12 mesi inflittagli con la sentenza del 6 marzo 2012 (DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18; 137 II 297 consid. 2.3 pag. 300 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). 
Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, che sottopone ora la questione al Tribunale federale, la Corte cantonale ha però concluso che il permesso di domicilio potesse essere revocato sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. 
 
5.  
 
5.1. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è innanzitutto data quando gli atti compiuti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Gravemente lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr può però essere anche il cumulo di più violazioni di minore entità, segnatamente nel caso in cui, seppur già più volte condannato, il beneficiario del permesso di soggiorno dimostra di non lasciarsi impressionare dalle condanne subite, portando quindi la prova di non volere o di non essere in grado di rispettare l'ordinamento giuridico vigente nel Paese che lo ospita (DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.).  
 
 
5.2. Chiamato ad esprimersi su un caso di revoca del permesso di domicilio pronunciato nei confronti di una persona che aveva subito molteplici condanne per reati di minore entità, il Tribunale federale ha di recente esposto la giurisprudenza in materia e quindi ricordato che (sentenza 2C_699/2014 del 1° dicembre 2014 consid. 3.3) :  
Nella DTF 137 II 297, le condizioni per una revoca in base all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr sono state negate nel caso concernente una persona condannata per 16 volte nell'arco di un periodo di 10 anni per reati contro il patrimonio e infrazioni alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri, dopo avere osservato che i primi erano relativamente lontani nel tempo e che, con la concessione del permesso poi revocato, le seconde non potevano più essere considerate. 
Nella sentenza 2C_273/2010 del 6 ottobre 2010, le condizioni per una revoca in base all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr sono state negate ed il dossier è stato rinviato all'istanza precedente per nuovi accertamenti, nel caso concernente una persona oggetto di isolate condanne penali, di esecuzioni per un importo di circa fr. 200'000.-- così come di attestati di carenza beni per un importo di circa fr. 100'000.--, siccome la stessa aveva fatto valere sforzi per rimediare alla propria situazione finanziaria. 
Nella sentenza 2C_310/2011 del 17 novembre 2011, le condizioni per una revoca in base all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr sono state ammesse nel caso concernente una persona oggetto di condanne continue nell'arco di un periodo di 10 anni (in particolare, per furto e gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale) e che aveva accumulato debiti legati ad obblighi di diritto pubblico per importi rilevanti (imposte, tasse di giustizia, premi della cassa malattia), considerando che la stessa aveva dato prova di un sistematico disprezzo dei limiti e degli obblighi posti dalla legge. 
Nella sentenza 2C_160/2013 del 15 novembre 2013, le condizioni per una revoca in base all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr sono state ammesse nel caso concernente una persona che non si era resa colpevole di gravi reati, ma che era stata sanzionata per lesioni semplici già da minorenne, aveva continuato a delinquere con regolarità anche da adulto (lesioni semplici, vie di fatto, infrazioni alle norme della circolazione) ed aveva inoltre ignorato gli ammonimenti che le erano stati indirizzati dalle autorità, dando così prova di non volere o di non essere in grado di rispettare l'ordinamento giuridico elvetico e di non sapere fornire garanzie in tal senso nemmeno per il futuro. 
Proprio con la sentenza 2C_699/2014 del 1° dicembre 2014, nella quale si trova il riassunto della giurisprudenza appena esposto, il Tribunale federale ha quindi tutelato una revoca pronunciata nei confronti di una persona condannata 18 volte tra il 1996 e il 2012 (prevalentemente per reati in materia di circolazione stradale e in materia di esecuzione e fallimento) a pene privative della libertà per un totale di 116 giorni, a pene pecuniarie pari a 50 aliquote di fr. 50.-- ciascuna e a 20 aliquote di fr. 60.-- ciascuna nonché a multe per un importo totale di fr. 4'180.-- e nel contempo oggetto di esecuzioni per fr. 595'325.65 rispettivamente di attestati di carenza beni per fr. 296'681.40. Seppur segnalando di avere a che fare con un caso limite, il Tribunale federale ha in effetti nuovamente concluso che, tenuto conto del sistematico disprezzo dei limiti e degli obblighi posti dalla legge, il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr dovesse essere ammesso. 
 
5.3. Preso atto della giurisprudenza appena indicata, medesima conclusione poteva però allora essere a buon diritto tratta anche nel caso che qui concretamente ci occupa.  
 
5.3.1. Secondo gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, che vincolano il Tribunale federale (precedente consid. A; art. 105 cpv. 1 LTF), la permanenza del ricorrente in Svizzera è da lungo tempo contraddistinta da un comportamento penalmente rilevante, sanzionato come tale dalle autorità competenti ed aggravatosi negli anni.  
A partire dal 1994, egli si è infatti reso colpevole di innumerevoli atti contrari alla legge federale sugli stupefacenti e all'abrogata legge federale sul trasporto pubblico, così come di atti contrari alla legge federale sulle armi e alla legge federale sulla circolazione stradale, che lo hanno portato a subire una ventina di condanne. 
 
5.3.2. L'entità delle pene comminategli permette certo di relativizzare almeno in parte quanto rimproveratogli. Anche nel caso degli atti meno gravi, colpisce tuttavia la regolarità del loro compimento.  
A questi atti, che gli sono valsi l'obbligo di pagare una serie di multe e risarcimenti, se ne affiancano poi altri, compiuti in maniera altrettanto regolare, e che sono invece sfociati in pene privative della libertà di non trascurabile importanza quali quelle che gli sono state inflitte il 17 maggio 1995 (30 giorni di arresto sospesi con un periodo di prova di un anno), il 17 febbraio 1997 (90 giorni di detenzione sospesi con un periodo di prova di tre anni), il 24 agosto 2004 (33 giorni di arresto da espiare), il 7 dicembre 2005 (40 giorni di detenzione sospesi con un periodo di prova di due anni) e, infine, il 6 marzo 2012 (12 mesi di detenzione sospesi con un periodo di prova di tre anni, tenendo già conto di uno stato di scemata imputabilità dovuto al consumo di stupefacenti). 
 
5.3.3. Così come nelle menzionate sentenze 2C_310/2011 del 17 novembre 2011 e 2C_160/2013 del 15 novembre 2013, a fornire la prova dell'adempimento del motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr concorrono infine sia la serie di ammonimenti invano pronunciati nei confronti del ricorrente dalle autorità penali (in due occasioni: nel 1997 e nel 2002) e dalle autorità amministrative (in ben quattro occasioni: nel 1997, nel 2006, nel 2007 e nel 2010), sia i 150 attestati di carenza beni da lui accumulati (per un totale di fr. 128'436.50), senza dar concreta dimostrazione di intendere in qualche modo porre rimedio alla propria situazione debitoria.  
Come osservato nel giudizio impugnato, che sottolinea tra l'altro a ragione come - nonostante la ripetuta presa a carico da parte di apposite strutture per curare la sua tossicodipendenza e dopo avere ricevuto un quarto ammonimento - il ricorrente ha addirittura aggravato la sua posizione, anche questi aspetti attestano in effetti che egli non vuole rispettivamente non è in grado di rispettare i limiti e gli obblighi posti dalla legge e permettono così di concludere, insieme agli elementi già evidenziati, che il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr risulta in casu adempiuto. 
 
6.   
Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, il provvedimento preso dalla Sezione della popolazione non viola nel contempo il principio della proporzionalità ancorato nell'art. 96 LStr e nell'art. 8 CEDU
 
6.1.  
 
6.1.1. Il ricorrente, trentasettenne al momento della pronuncia del giudizio impugnato, vive in Svizzera dal luglio del 1988. Tale aspetto, di evidente rilievo, deve tuttavia essere relativizzato in considerazione della sistematica indifferenza da lui dimostrata nei confronti dell'ordinamento giuridico svizzero durante quasi un ventennio, quindi dall'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, oggetto della sua ultima e più pesante condanna. Risalente al 2012 e riferita a dei fatti che non possono essere considerati lontani nel tempo (sentenza 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 4.3.1), essa sanziona in effetti, oltre al consumo, anche l'intermediazione nella vendita di un quantitativo di 142/145 g di eroina: ovvero il compimento di un reato atto a mettere in pericolo la salute di parecchie persone e che comporta un giudizio severo sia in base alla giurisprudenza del Tribunale federale che di quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Aufenthaltsbeendender Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, EuGRZ 2013, pag. 1 segg., n. 40 segg.; sentenza 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.2.1, da cui risulta espressamente che - in caso di smercio di stupefacenti a terzi - lo stato di tossicodipendenza nel quale una persona può essersi trovata a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento).  
 
6.1.2. Inoltre, l'integrazione del ricorrente dev'essere poi ulteriormente relativizzata sia alla luce del fatto che egli non svolge a tutt'oggi nessuna attività lucrativa sia in considerazione delle procedure esecutive aperte a suo carico (per un ammontare di fr. 4'677.40), dei 150 attestati di carenza beni da lui accumulati (per un ammontare di fr. 128'436.50) e della percezione dell'aiuto sociale (per un ammontare di fr. 22'892.--; sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1; 2C_901/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2.1 e 2C_650/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.2.3).  
 
6.1.3. Ritenuto che dai fatti accertati nel giudizio impugnato non risulta che il ricorrente abbia definitivamente risolto i propri problemi di dipendenza, ma solo che è stato di nuovo preso a carico di una struttura riabilitativa, e considerato parallelamente che nell'impugnativa egli si limita a sostenere di avere da tempo rinunciato all'uso di stupefacenti senza tuttavia sostenere rispettivamente dimostrare che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria (precedente consid. 2.2), il giudizio impugnato è infine condivisibile anche per quanto riguarda l'ammissione di un concreto pericolo di recidiva. Fino a un'uscita definitiva dallo stato di dipendenza in cui il ricorrente da tempo si trova - che non risulta nemmeno dall'attestato di frequenza di data 13 novembre 2012, prodotto davanti al Consiglio di Stato - il pericolo di recidiva non può in effetti per nulla essere considerato basso, come erroneamente sostenuto nel ricorso (sentenze 2C_408/2013 del 15 novembre 2013 consid. 4.2; 2C_466/2012 del 14 novembre 2012 consid. 3.2 e 2C_222/2010 del 29 luglio 2010 consid. 7.2).  
 
6.2. Una diversa valutazione degli interessi in discussione non si impone d'altra parte neanche considerando gli ulteriori aspetti sollevati nell'impugnativa, ovvero i rapporti intrattenuti con i familiari che vivono nel nostro Paese o gli ostacoli che l'insorgente dovrà affrontare al rientro in patria.  
 
6.2.1. Al momento del matrimonio - avvenuto nella primavera 2014, quando già era pendente il ricorso davanti al Tribunale amministrativo contro la misura di revoca del permesso di domicilio - sua moglie non poteva infatti ignorare né i trascorsi delittuosi del marito né che essi avrebbero potuto costituire un concreto impedimento ad una vita di coppia e familiare in Svizzera (sentenza 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Khan contro Regno Unito del 12 gennaio 2010, n. 47486/06, § 46 seg.).  
 
6.2.2. Per quanto riguarda l'asserita vicinanza dei genitori e della sorella va invece ribadito che essa non ha purtroppo impedito al ricorrente di tenere il comportamento indicato. Con riferimento specifico al diritto convenzionale, va nel contempo rilevato che il richiamo all'art. 8 cifra 1 CEDU presupporrebbe l'esistenza di un rapporto che non sia solo di vicinanza, bensì di qualificata dipendenza, che non viene qui per nulla sostanziato (sentenze 2C_147/2014 del 26 settembre 2014 consid. 5.4 e 2C_901/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Emonet contro Confederazione svizzera del 13 dicembre 2007, n. 39051/03, § 35).  
 
6.2.3. Riguardo al rientro in quanto tale non va infine dimenticato come il giudizio impugnato attesti che il ricorrente ha vissuto nel proprio Paese di origine fino all'età di 11 anni e che ne conosce lingua e costumi. In aggiunta, occorre poi constare come egli non faccia valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza e nemmeno contesti che la formazione seguita in Ticino potrà essergli d'aiuto anche dal punto di vista professionale.  
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, nella misura in cui sia ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato.  
 
7.2. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame dev'essere parimenti respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.  
 
 
Losanna, 18 dicembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli