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[AZA 1/2] 
 
1P.346/1999 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
8 novembre 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Aeschlimann e Scartazzini, supplente. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_________ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 4 giugno 1999 pre- 
sentato da  Luciano T a m b u r i n i, Oberwil-Lieli, pa-  
trocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Lugano, contro la 
decisione emessa il 3 maggio 1999 dal  Tribunale della pia -  
nificazione del territorio del Cantone Ticino nella causa  
che oppone il ricorrente al  Comune di Paradiso, rappresen-  
tato dal Municipio, e al  Consiglio di Stato del Cantone Ti -  
cino, in merito all'approvazione del piano regolatore;  
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
Luciano Tamburini è proprietario dei fondi n.  
216, 218, 220 e - in ragione di 1/3 - del fondo n. 327 RFD 
di Paradiso. La particella n. 218 è annessa come compro- 
prietà coattiva alla part. n. 220 in ragione di 1/3. Questi 
fondi, ubicati in località "Morchino", erano inseriti nelle 
zone edificabili R2 e R2s del piano regolatore comunale, 
approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 21 
febbraio 1979. 
 
       Il 25 marzo 1996 il Consiglio comunale di Paradiso 
ha adottato il progetto di revisione del piano regolatore, 
che prevedeva l'inserimento dei citati fondi nella zona 
agricola, con un vincolo di protezione paesaggistica 
(ZPP1). Gli edifici ai mappali n. 218 e 220 sono inoltre 
stati considerati monumenti culturali e classificati come 
"meritevoli di conservazione con possibile cambiamento di 
destinazione d'uso". 
 
       Contro tale decisione Luciano Tamburini è insorto 
al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo la mo- 
difica del piano regolatore nella misura in cui riguardava 
i suoi fondi. Con risoluzione del 27 agosto 1997 il Consi- 
glio di Stato ha respinto il ricorso e approvato la revi- 
sione del piano regolatore. 
 
B.-  
Il Tribunale della pianificazione del territo-  
rio del Cantone Ticino (TPT), adito da Luciano Tamburini ne 
ha respinto il ricorso con sentenza del 3 maggio 1999. Ha 
accertato che i fondi erano sostanzialmente liberi da co- 
struzioni e ritenuto che essi non erano prevedibilmente ne- 
cessari all'edificazione secondo l'art. 15 lett. b LPT; la 
loro idoneità agricola risulterebbe peraltro storicamente 
comprovata, perché costituirebbero parte integrante di un 
antico podere agricolo. Il TPT ha aggiunto che sia il vin- 
colo di protezione paesaggistica sia quello di monumento 
culturale sono compatibili con la garanzia della proprietà, 
né sarebbe violato il principio della parità di trattamen- 
to. La Corte cantonale ha concluso che l'interesse pubblico 
a preservare la funzione agricola e paesaggistica del com- 
prensorio prevale su quello del ricorrente a edificare. 
 
C.-  
Luciano Tamburini impugna questa sentenza con  
un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chie- 
de di annullare sia il giudizio impugnato che la risoluzio- 
ne governativa e il piano regolatore, nella misura in cui 
attribuiscono i fondi alla zona agricola e a quella di pro- 
tezione paesaggistica. 
 
       Il ricorrente fa valere una violazione della garan- 
zia della proprietà, del divieto dell'arbitrio, della pari- 
tà di trattamento, della sicurezza del diritto e dell'affi- 
damento. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei con- 
siderandi. 
 
D.-  
Il TPT rinuncia a presentare una risposta. La  
Divisione cantonale della pianificazione territoriale e il 
Municipio di Paradiso chiedono di respingere il ricorso. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e  
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli 
vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, 
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 
126 I 81 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a). 
 
       b) Il ricorso di diritto pubblico, interposto tem- 
pestivamente contro la decisione cantonale di ultima istan- 
za inerente al nuovo piano regolatore di Paradiso è, per 
principio, ricevibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 
86 cpv. 1 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT
 
       c) La decisione impugnata concerne direttamente le 
particelle di proprietà del ricorrente, la cui legittima- 
zione ai sensi dell'art. 88 OG è pertanto data (DTF 119 Ia 
362 consid. 1a; cfr. in generale DTF 125 I 119 consid. 2a). 
 
       d) Con la riserva di eccezioni, i cui presupposti 
non sono qui adempiuti, il ricorso di diritto pubblico ha 
natura meramente cassatoria (DTF 125 I 104 consid. 1b, 124 
I 327 consid. 4a e rinvii). In quanto vadano oltre l'annul- 
lamento della decisione impugnata, le conclusioni ricorsua- 
li sono quindi inammissibili. 
 
       e) Il ricorrente chiede di annullare, oltre la 
sentenza della Corte cantonale, anche la decisione governa- 
tiva. Ciò è inammissibile. Infatti, secondo la giurispru- 
denza, quando, come in concreto (art. 38 della legge canto- 
nale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990, LALPT), 
il potere cognitivo dell'autorità cantonale è pari o comun- 
que non è più limitato di quello che compete al Tribunale 
federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo 
la decisione di tale istanza, ad esclusione di quella dell' 
autorità precedente, può formare oggetto del gravame (DTF 
125 I 492 consid. 1a/aa, 119 Ia 316 consid. 1 inedito, 118 
Ia 20 consid. 3b, 115 Ia 414 consid. 1). 
 
       f) Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, 
oltre la designazione della decisione impugnata, deve con- 
tenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), l'esposi- 
zione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti 
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono 
violati, precisando in che consista la violazione (lett. 
b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribu- 
nale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statui- 
sce unicamente sulle censure sollevate e solo quando esse 
siano sufficientemente motivate. Nella misura in cui il ri- 
corso non adempie queste esigenze di motivazione, esso si 
rivela inammissibile (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 
1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d) : il ricor- 
rente ripropone infatti, in maniera appellatoria, numerose 
critiche già sollevate dinanzi alle precedenti istanze, 
senza prendere puntualmente posizione sulle argomentazioni 
sviluppate dalla Corte cantonale, segnatamente per quanto 
riguarda le censure di violazione del divieto dell'arbi- 
trio, del principio dell'affidamento e della sicurezza del 
diritto. 
 
2.-  
In questa sede il ricorrente non censura l'im-  
posizione del vincolo di monumento culturale sugli edifici 
che sorgono sulle particelle n. 218 e 220. Egli critica in- 
vece il fatto che le sue particelle siano state tolte dalla 
zona edificabile secondo il precedente piano regolatore per 
inserirle in quella agricola. Non sostiene che il provvedi- 
mento pianificatorio si fondi su una base legale insuffi- 
ciente, ma contesta ch'esso sia sorretto da un interesse 
pubblico preponderante e che rispetti il principio della 
proporzionalità. Rileva che i fondi avrebbero una chiara 
vocazione all'edificabilità, dimostrata - tra l'altro - 
dalla loro pregevole ubicazione, dall'esistente edificazio- 
ne del nucleo di "Morchino" e dalla loro urbanizzazione; 
essi sarebbero inoltre circondati da zone edificabili e da 
aree già edificate. Il ricorrente osserva poi che il conte- 
stato intervento pianificatorio sarebbe essenzialmente det- 
tato dalla necessità di compensare l'attribuzione alla zona 
edificabile di superfici situate in altre località del Co- 
mune. Lo stralcio dalla zona edificabile non sarebbe in ef- 
fetti giustificato da un suo sovradimensionamento, essendo 
le contenibilità del nuovo piano regolatore e di quello 
previgente simili. Secondo il ricorrente le particelle non 
sarebbero inoltre idonee a uno sfruttamento agricolo razio- 
nale, tale idoneità non essendo peraltro prevista dal piano 
direttore cantonale. 
 
       a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- 
le si è in presenza di una mancata attribuzione alla zona 
edificabile ("Nichteinzonung") quando l'autorità adotta per 
la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esi- 
genze del diritto federale, segnatamente della LPT, e non 
inserisce un fondo in alcuna zona edificabile. È irrilevan- 
te che i terreni in discussione fossero edificabili secondo 
il diritto previgente o che appartenessero al comprensorio 
già largamente edificato ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT 
(DTF 125 II 431 consid. 3b, 123 II 481 consid. 6b-c, 122 II 
326 consid. 4c, 121 II 417 consid. 3e;  Enrico Riva in Aemi-  
segger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar zum Bundesge- 
setz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 141 seg. all' 
art. 5). Vi è invece un'esclusione dalla zona edificabile, 
o dezonamento ("Auszonung"), ove una particella, già inse- 
rita formalmente nella zona edificabile secondo un piano 
regolatore conforme ai principi della LPT, venga attribuita 
a una zona non edificabile (DTF 122 II 326 consid. 4c;  Ri -  
va, op. cit., n. 140 all'art. 5).  
 
       In concreto, contrariamente a quanto sembra ritene- 
re il ricorrente, che fonda le sue censure su un asserito 
dezonamento, essendo la previgente normativa antecedente 
all'entrata in vigore della LPT (avvenuta il 1° gennaio 
1980), il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato 
il 27 agosto 1997 è il primo ad esserne conforme: il conte- 
stato provvedimento pianificatorio deve quindi essere con- 
siderato quale mancata attribuzione dei fondi alla zona 
edificabile. Questa conclusione vale anche nel caso in cui 
il piano previgente rispettasse materialmente le esigenze 
della LPT, ciò che comunque il ricorrente non dimostra. 
 
       b) Di regola, come ogni altra restrizione di di- 
ritto pubblico della proprietà, il mancato inserimento di 
un fondo nella zona edificabile è compatibile con la garan- 
zia della proprietà dell'art. 26 Cost. - che riprende es- 
senzialmente l'art. 22ter vCost. (FF 1997 I 161) - solo se 
si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato 
da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al 
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.
DTF 125 II 129 consid. 8, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 348 
consid. 2a, 362 consid. 3a, sentenza del 3 febbraio 1995 
consid. 7b, pubblicata in ZBl 97/1996 pag. 272 segg., con- 
cernenti l'art. 22ter vCost.Jörg Paul Müller, Grundrechte  
in der Schweiz, 3aed., Berna 1999, pag. 605 seg.). Il Tri- 
bunale federale esamina di massima liberamente tali que- 
stioni, salvo imporsi un certo riserbo, non essendo un'au- 
torità superiore di pianificazione, in presenza di situa- 
zioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità 
cantonale; esso si astiene inoltre dall'interferire in que- 
stioni di spiccato apprezzamento, quali sono in genere 
l'istituzione o la delimitazione delle zone edilizie (DTF 
124 II 146 consid. 3c, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 88 con- 
sid. 5c/bb, 362 consid. 3a, 117 Ia 434 consid. 3c). L'ac- 
certamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono 
comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo 
dell'arbitrio (DTF 119 Ia 362 consid. 3a e rinvii). 
 
3.-  
Occorre quindi esaminare se la criticata misu-  
ra pianificatoria è giustificata da un interesse pubblico 
preponderante e se è conforme al principio della proporzio- 
nalità, ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2), il ri- 
corrente non fa valere l'assenza di una base legale suffi- 
ciente. 
 
       a) I piani di utilizzazione, istituiti per garan- 
tire un'utilizzazione funzionale del suolo e un'abitabilità 
razionale del territorio, compito costituzionale che spetta 
ai Cantoni in virtù dell'art. 75 cpv. 1 Cost. (che riprende 
essenzialmente il previgente art. 22quater vCost., cfr. FF 
1997 I 230), devono delimitare in primo luogo le zone edi- 
ficabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone 
edificabili comprendono, giusta l'art. 15 cpv. 1 LPT, i 
terreni idonei all'edificazione che sono già edificati in 
larga misura (lett. a; al riguardo cfr. DTF 119 Ib 138 con- 
sid. 5b, 117 Ia 434 consid. 3e e rinvii) e quelli prevedi- 
bilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro 
quindici anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempie 
queste esigenze deve essere attribuito alla zona edificabi- 
le, salvo che, dopo una ponderazione globale degli interes- 
si che la legislazione sulla pianificazione del territorio 
tende a salvaguardare (cfr. in particolare gli art. 1 e 3 
LPT), debbano essere inclusi, parzialmente o totalmente, 
nel territorio fuori della zona edificabile (DTF 118 Ia 151 
consid. 4 e rinvii). Un terreno mantenuto o attribuito al 
territorio fuori della zona edificabile deve essere inclu- 
so, di massima, nella zona agricola ai sensi dell'art. 16 
LPT quando è idoneo all'utilizzazione agricola o all'orti- 
coltura (lett. a) o quando è compreso nei terreni che, 
nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall' 
agricoltura (lett. b; cfr. anche l'art. 3 cpv. 2 lett. a 
LPT). Riguardo alle zone agricole, il 1° settembre 2000, è 
entrato in vigore un nuovo art. 16 LPT (RU 2000 2042), di 
diverso tenore, che amplia la nozione di utilizzazione 
agricola (cfr. FF 1996 III 467 segg.;  Marco Lucchini, Com-  
pendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 282 
seg.). Le procedure ricorsuali pendenti sono portate a ter- 
mine secondo il diritto previgente, nella misura in cui il 
nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente; ciò 
che non è il caso in concreto (cfr. art. 52 cpv. 2 OPT, [RS 
700.1]; RU 2000 2064). 
 
       b) Secondo l'art. 15 lett. a LPT le zone edifica- 
bili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edi- 
ficati in larga misura. Per la giurisprudenza, tale area 
include essenzialmente il territorio urbanizzato ristretto, 
oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo 
interno, direttamente confinanti con la zona edificata, in 
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta 
(DTF 122 II 326 consid. 6c/aa, 455 consid. 6a, 121 II 417 
consid. 5a e rinvii). Certo, il ricorrente sostiene che i 
suoi fondi avrebbero una chiara vocazione all'edificabili- 
tà, la loro ubicazione essendo tra l'altro pregevole e il 
nucleo di "Morchino" già edificato. La Corte cantonale ha 
tuttavia accertato che, salvo gli edifici che compongono 
tale nucleo, l'area ove sono situati i fondi risulta libera 
da costruzioni. Premesso che il ricorrente non censura 
l'eventuale arbitrarietà di questo accertamento, si può in 
concreto prescindere dall'esaminare se, e in che misura, il 
complesso colonico di "Morchino", quale eventuale costru- 
zione di carattere agricolo, debba essere considerato nella 
valutazione del comprensorio largamente edificato (cfr. DTF 
116 Ia 197 consid. 2b e rinvio). Dagli atti risulta infatti 
che il territorio litigioso, delimitato dalla strada canto- 
nale, da un'ampia superficie boschiva e dalla zona edifica- 
bile del Comune vicino, e che - secondo lo stesso ricorren- 
te - misura poco più di 10'000 m2, è sostanzialmente inedi- 
ficato e costituisce un'area verde legata al nucleo di 
"Morchino" che assume un'importanza e una funzione indipen- 
denti rispetto al territorio circostante (cfr. art. 1 cpv. 
2 lett. b e art. 3 cpv. 3 lett. e LPT; DTF 121 II 417 con- 
sid. 5a). Essa non risulta pertanto edificata in larga mi- 
sura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT
 
       c) Il ricorrente ritiene adempiuto anche il requi- 
sito dell'art. 15 lett. b LPT, secondo cui le zone edifi- 
cabili comprendono i terreni idonei all'edificazione ad es- 
sa prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici 
anni. 
 
       Certo, egli osserva che la contenibilità del nuovo 
piano regolatore non si scosterebbe sostanzialmente da 
quella del piano previgente. Non censura tuttavia un'even- 
tuale accertamento arbitrario dei fatti, segnatamente dei 
parametri demografici alla base del provvedimento pianifi- 
catorio litigioso, da parte della Corte cantonale, né tale 
circostanza è ravvisabile nella fattispecie. I Giudici can- 
tonali hanno infatti stabilito che la popolazione del Comu- 
ne di Paradiso è passata da 3'261 abitanti nel 1980 a 3'372 
nel 1990, aumentando quindi del 3,4 %. Alla fine del 1994 
il numero di abitanti ha raggiunto 3'585 unità. Sulla base 
di questa evoluzione demografica, il TPT ha quindi ritenuto 
improbabile l'esaurimento della contenibilità del piano re- 
golatore, commisurato a un totale di 11'200 unità insedia- 
tive, di cui 5'250 destinate agli abitanti. La conclusione 
della Corte cantonale, secondo cui, anche in considerazione 
dell'interesse generale a impedire la formazione di zone 
edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e), i 
fondi appartenenti al ricorrente non risultano prevedibil- 
mente necessari all'edificazione ai sensi dell'art. 15 
lett. b LPT, non presta pertanto il fianco a critiche. 
D'altra parte, il fatto che, come sostiene il ricorrente, i 
fondi in questione sarebbero urbanizzati non è determinan- 
te. Tale circostanza non gli conferisce infatti un diritto 
alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 123 II 
481 consid. 5c, 122 II 326 consid. 6a, 455 consid. 4a, 117 
Ia 434 consid. 3g). 
 
       d) Né appare determinante la circostanza, addotta 
dal ricorrente, secondo cui le particelle non si prestereb- 
bero a un'attività agricola moderna, che necessiterebbe di 
ampi spazi e di apposite macchine. La zona agricola non 
comprende infatti unicamente i terreni idonei all'agricol- 
tura, ma anche quelli che, nell'interesse generale, devono 
essere da essa utilizzati (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b 
LPT); ciò può anche essere il caso, come nella fattispecie, 
di fondi declivi, non strettamente idonei alla coltivazione 
(cfr. DTF 115 Ia 231 consid. 4, 113 Ia 32 consid. 3b/ee; 
sentenza del 12 dicembre 1995 nella causa M.-M., consid. 
7c, pubblicata in ZBl 98/1997, pag. 266 segg.;  Walter Hal -  
ler/Peter Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Vol.  
I, 3aed., Zurigo 1999, n. 267). 
 
       Né giova al ricorrente il fatto che il territorio 
in questione non sia designato come idoneo all'agricoltura 
dal piano direttore cantonale. In effetti, secondo la giu- 
risprudenza, divergenze dal piano direttore sono possibili, 
segnatamente quando siano oggettivamente giustificate, di 
secondaria importanza, e quando, secondo le circostanze, 
una previa formale modificazione del piano direttore non 
appaia ragionevole (DTF 119 Ia 362 consid. 4a e rinvii). In 
concreto la Corte cantonale ha tenuto conto delle partico- 
larità del caso, segnatamente della pregevole situazione 
dei fondi e del fatto che essi costituivano parte integran- 
te di un antico podere agricolo. In queste circostanze essa 
poteva ritenere che la loro attribuzione alla zona agricola 
soddisfacesse le esigenze pianificatorie (cfr. art. 1 e 3 
LPT) e che una modificazione del piano direttore non appa- 
risse proporzionata. I Giudici cantonali potevano quindi, 
senza cadere nell'arbitrio, considerare come oggettivamente 
giustificata la divergenza tra il piano regolatore e il 
piano direttore (DTF 119 Ia 362 consid. 4c, pag. 370 seg.). 
 
       e) La mancata attribuzione dei fondi litigiosi al- 
la zona edificabile risponde di conseguenza a un sufficien- 
te interesse pubblico, prevalente su quello del ricorrente 
a edificarli. Tale misura pianificatoria rispetta inoltre 
il principio della proporzionalità, ritenuto che le criti- 
cate limitazioni della proprietà sono idonee a raggiungere 
lo scopo desiderato e che sussiste un rapporto ragionevole 
tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 125 I 209 
consid. 10d/aa, 441 consid. 3b e rinvii). 
 
4.-  
Il ricorrente contesta inoltre l'imposizione  
del vincolo di protezione del paesaggio, ritenendola lesiva 
del principio della proporzionalità. 
 
       La censura è infondata. In effetti la Corte canto- 
nale ha rilevato che l'area inedificata attorno al nucleo 
colonico di "Morchino" caratterizza, con i pendii vignati 
nelle immediate vicinanze del Comune limitrofo, una parte 
delle pendici del Monte San Salvatore, creando un'armoniosa 
cornice al territorio insediativo. Il ricorrente non conte- 
sta tali argomentazioni, e - anche in considerazione del 
fatto che la protezione di un edificio meritevole di con- 
servazione (cfr. consid. 4) può comportare anche quella dei 
suoi dintorni (  Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und  
Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84) - il vincolo litigio- 
so risulta dettato da un sufficiente interesse pubblico. Né 
la misura lede il principio della proporzionalità ritenuto 
che, secondo l'art. 24 delle norme di attuazione del piano 
regolatore, l'uso agricolo dei fondi rimane in sostanza am- 
missibile, mentre sono vietati unicamente quegli interventi 
che modificano in modo rilevante la morfologia del terreno 
e l'aspetto del luogo. 
 
5.-  
Il ricorrente sostiene che le citate misure  
pianificatorie sarebbero lesive anche del principio della 
parità di trattamento. 
 
       a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- 
le, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (cfr. 
al riguardo DTF 124 I 170 consid. 2e, 123 I 19 consid. 3b) 
ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di 
provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, 
è necessario poterle delimitare: non è quindi insostenibile 
trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edi- 
lizio anche terreni analoghi per conformità e posizione 
(DTF 121 I 245 consid. 6e/bb, 117 Ia 302 consid. 4b, 116 Ia 
193 consid. 3b). L'invocato principio si identifica in so- 
stanza, come rileva peraltro rettamente il ricorrente, con 
il divieto dell'arbitrio: per non essere definita arbitra- 
ria, la delimitazione delle zone deve fondarsi pertanto su 
criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 
434 consid. 3e, 115 Ia 384 consid. 5b). 
 
       b) La lamentata disparità di trattamento derivante 
dal fatto che fondi siti nelle località di "Guidino infe- 
riore" e "Guidino superiore" sarebbero stati attribuiti al- 
la zona edificabile è infondata. In effetti non risulta, e 
del resto il ricorrente non lo afferma, che essi presente- 
rebbero situazioni simili a quelle della zona in località 
"Morchino". Nella fattispecie le misure pianificatorie li- 
tigiose erano motivate da circostanze specifiche, in parti- 
colare di ordine paesaggistico, legate tra l'altro all' 
antico nucleo colonico e ai suoi dintorni, e non rese vero- 
simili all'infuori dell'area in esame. D'altra parte non 
risulta che una medesima autorità abbia trattato il ricor- 
rente in modo diverso dalla proprietaria dei fondi confi- 
nanti. Ne deriva che la delimitazione delle zone non è ar- 
bitraria. 
 
6.-  
Il ricorrente si prevale inoltre di una viola-  
zione dei principi dell'affidamento e della sicurezza del 
diritto. 
 
       Come visto, queste censure sono inammissibili per- 
ché non adempiono le esigenze di motivazione imposte dall' 
art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 1f). Esse sarebbero 
comunque infondate. 
 
       In effetti, riguardo all'asserita violazione del 
principio dell'affidamento, il ricorrente non dimostra, né 
sostiene - come esige invece la giurisprudenza - di avere 
ricevuto dall'autorità competente concrete assicurazioni 
che i suoi fondi - inseriti in zona edificabile secondo il 
piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 21 
febbraio 1979 - lo sarebbero stati anche secondo il nuovo 
piano regolatore conforme alla LPT. Né egli afferma che, in 
conseguenza di tali assicurazioni, avrebbe affrontato in- 
genti spese in previsione di edificare su quelle particelle 
(cfr. DTF 122 I 328 consid. 5-7, 119 Ib 124 consid. 4c/aa, 
138 consid. 4e, 118 Ia 245 consid. 4b, 117 Ia 285 consid. 
3g, 297 consid. 2). D'altra parte, anche nel caso di assi- 
curazioni sull'edificabilità di un fondo, un eventuale ef- 
fetto vincolante fondato sul principio dell'affidamento 
verrebbe a cadere trascorsi più di quindici anni, durante i 
quali è anche entrata in vigore la LPT (DTF 119 Ib 138 con- 
sid. 4e). 
 
       Il ricorrente invoca pure a torto il principio del- 
la sicurezza del diritto derivante dal fatto che i suoi 
fondi erano edificabili secondo il piano regolatore previ- 
gente. Questo, approvato il 21 febbraio 1979, è antecedente 
il regime della LPT, per cui il ricorrente non può preva- 
lersi del citato principio (cfr. sentenza del 17 agosto 
1999, nella causa M.A., consid. 6, pubblicata in Pra 2000, 
n. 8, pag. 32 segg.). 
 
       Del resto la circostanza, non dimostrata dal ricor- 
rente, che tale piano fosse eventualmente già materialmente 
conforme al diritto federale non è determinante. L'età del 
piano, nella fattispecie, non permetterebbe infatti di con- 
tare sulla sua stabilità e di opporsi validamente a una mo- 
difica, basata per principio su una previsione di quindici 
anni (DTF 120 Ia 227 consid. 2c; sentenza del 17 agosto 
1999, citata). 
 
7.-  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi-  
le, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la 
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Paradiso, 
che non ha fatto capo al patrocinio di un legale, non com- 
petono indennità per ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è 
respinto. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a 
carico del ricorrente. 
 
       3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, 
al Municipio di Paradiso, al Consiglio di Stato (Divisione 
della pianificazione territoriale) e al Tribunale della 
pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 novembre 2000 
VIZ 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,