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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_129/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 15 gennaio 2016 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 18 dicembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________ e regolato gli effetti accessori del divorzio; 
che con decreto 15 gennaio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha preso atto del ritiro del "ricorso " presentato da A.________ avverso la decisione pretorile e ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza; 
che con "replica " 15 febbraio 2016 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, postuland o in via superprovvisionale e provvisionale " lo sgombero immediato degli affittuari abusivi dalla propria comproprietà sita al mapp. 606 di X.________, perizia per valutazione dell'immobile con la relativa mobilia o, la vendita " e nel merito la riforma della decisione impugnata " nel senso che al signor A.________ è concesso, lo sgombero, la perizia o, la vendita dell'immobile di propria comproprietà "; 
che il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente omette infatti del tutto di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento del decreto cantonale di stralcio; 
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
che, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che con l'evasione del ricorso, la domanda di adozione di misure cautelari è divenuta priva d'oggetto; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 febbraio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini