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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_638/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Carmelo Seminara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (diffida ai debitori), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 22 agosto 2017 
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2017.76). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nell'ambito di un'azione unilaterale di divorzio introdotta con petizione 18 febbraio 2016 da A.________ avanti al competente Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con decreto cautelare 13 aprile 2017 lo stesso giudice l'ha condannata a versare al marito un contributo alimentare di fr. 2'000.-- mensili. 
 
Adito da A.________, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha conferito all'appello 18 aprile 2017 parziale effetto sospensivo, limitato ai contributi dovuti dal 1° luglio 2016 fino al 13 aprile 2017. 
 
B.   
Su istanza del marito B.________, il Pretore ha ordinato al datore di lavoro della moglie in data 8 agosto 2017 di trattenere dallo stipendio di A.________ la somma di fr. 2'000.-- e di riversarli direttamente su un conto intestato al marito. 
In data 11 agosto 2017 A.________ ha impugnato detta decisione avanti al Tribunale d'appello e postulato l'annullamento della trattenuta di stipendio. Ella ha assortito il proprio gravame con una richiesta di concessione dell'effetto sospensivo. Con il qui impugnato decreto 22 agosto 2017, il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. 
 
C.   
Contro il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo, A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato in data 24 agosto 2017 ricorso in materia civile, postulando la riforma del decreto in questione nel senso della concessione dell'effetto sospensivo. 
 
Con risposta 26 ottobre 2017 B.________ (qui di seguito: opponente) ha proposto di respingere il gravame nella misura in cui sia ricevibile. Il Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
La ricorrente non ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso in materia civile, sebbene per svista sia stata chiesta all'opponente una presa di posizione a tal proposito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il presente ricorso - ampiamente tempestivo (combinati art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 2 LTF) - è diretto contro la decisione mediante la quale il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha negato l'effetto sospensivo all'appello interposto dalla qui ricorrente contro la trattenuta di salario, ordinata in applicazione (per analogia) dell'art. 177 CC. La decisione impugnata è pertanto una decisione incidentale pronunciata invero dal Tribunale d'appello in qualità di istanza cantonale unica, ma nondimeno impugnabile (art. 75 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 475 consid. 1; 137 III 424 consid. 2.2).  
 
1.2. Salvo i casi di cui tratta l'art. 92 cpv. 1 LTF, una decisione incidentale può essere impugnata immediatamente al Tribunale federale soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; nel caso concreto, l'ipotesi della lett. b non entra in considerazione). È considerato dalla giurisprudenza irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii). Incombe al ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio, a meno che esso non sia di palese evidenza (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvio; 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).  
In base alle allegazioni ricorsuali il decreto impugnato non lascerebbe alla ricorrente il suo minimo vitale per la durata della procedura di appello. Si può allora considerare soddisfatto il requisito formulato all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
 
1.3. La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4). Nel caso concreto, l'effetto sospensivo litigioso è postulato con riferimento ad una diffida ai debitori in applicazione analogica dell'art. 177 CC. Si tratta di una misura esecutiva  sui generis strettamente connessa con il diritto civile (art. 72 cpv. 2 lett. b LTF). Le vertenze relative ad una diffida ai debitori sono di carattere pecuniario; in ragione della durata indeterminata dell'obbligo contributivo e della sua entità, il valore di lite (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) va considerato raggiunto (art. 51 cpv. 4 LTF; sentenza 5A_698/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1).  
 
1.4. In definitiva, il ricorso in materia civile può essere esaminato nel merito.  
 
2.  
 
2.1. Per costante giurisprudenza, la decisione che nega il conferimento dell'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF - come lo sono le decisioni simili di conferimento eccezionale o di revoca dell'effetto sospensivo, e quella di esecuzione provvisoria anticipata. La parte ricorrente può pertanto invocare unicamente una violazione dei propri diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5).  
 
2.2. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).  
 
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contesta ta (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). 
 
3.  
 
3.1. Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). L'esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 315 cpv. 5 CPC). Alla ricezione di una domanda di concessione dell'effetto sospensivo fondata sull'art. 315 cpv. 5 CPC, il giudice di appello deve nuovamente soppesare gli interessi delle parti in causa, prendendo in considerazione i rispettivi pregiudizi difficilmente riparabili: da un lato, quello della parte attrice se la misura non fosse immediatamente eseguita, dall'altro, quello della parte convenuta, che consiste nelle conseguenze dell'esecuzione immediata della misura (DTF 138 III 378 consid. 6.3).  
 
3.2. Nel presente caso, dopo aver stabilito che la decisione pretorile concernente la diffida ai debitori pronunciata pendente causa di divorzio costituiva un provvedimento cautelare, il Giudice cantonale ha considerato che il rifiuto del postulato effetto sospensivo all'appello privava la ricorrente del proprio fabbisogno minimo, mentre la concessione privava l'opponente dei mezzi necessari al proprio sostentamento. Ha inoltre evidenziato che la situazione venutasi a creare era la conseguenza di una decisione unilaterale della ricorrente, la quale ha ridotto la propria attività lavorativa del 40 % a partire dal 1° agosto 2017 per motivi di salute, ma che nel suo ruolo di giudice dell'esecuzione (v. supra consid. 1.3) non era abilitato a sindacare la fondatezza di tali motivi. Ne ha dedotto che non incombeva pertanto a lui di bloccare l'esecuzione mediante la concessione dell'effetto sospensivo all'appello, bensì al coniuge debitore che non è più in misura di far fronte al proprio obbligo contributivo di rivolgersi al giudice del divorzio affinché questi proceda a una riduzione dei contributi. Per queste ragioni, egli ha respinto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente invoca in primo luogo gli art. 7 e 12 Cost., che tutelano la dignità della persona rispettivamente il diritto di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. La detrazione dell'importo di fr. 2'000.-- mensili dal suo salario mensile di fr. 3'880.75 (percepito dal 1° agosto 2017) la pone nell'impossibilità di coprire il proprio fabbisogno personale; e ciò, a prescindere dal fatto che la riduzione del suo salario sia avvenuta per decisione unilaterale o no. Inoltre, non può ovviare alle proprie difficoltà alienando o gravando ulteriormente il proprio alloggio, tuttora in comproprietà con l'opponente.  
 
4.2. I diritti costituzionali menzionati sono legati, nel senso che l'aiuto previsto dall'art. 12 Cost. serve a garantire la dignità umana (GÄCHTER/ WERDER, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n. 7 ad art. 12 Cost.). Tuttavia, entrambi riguardano l'azione dello Stato (v. GÄCHTER/WERDER, op. cit., n. 4 ad art. 12 Cost.) ma non vincolano direttamente il privato cittadino (cosiddetto effetto orizzontale diretto: sentenza 5P.172/2002 del 6 giugno 2002 consid. 2.1.3; v. Belser/ Molinari, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n. 71 ad art. 7 Cost.; Lucien Müller, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3aed. 2014, n. 10 ad art. 12 Cost.; più sfumato Philippe Mastronardi, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3aed. 2014, n. 36 ad art. 7 Cost.). Essi non forniscono pertanto base legale idonea per giudicare sull'opportunità della concessione dell'effetto sospensivo in una procedura di appello nella quale si confrontano due privati cittadini. Peraltro, siccome diritto che obbliga lo Stato, nulla impedisce alla ricorrente di fare richiesta di aiuto sulla base dell'art. 12 Cost.  
 
La censura è pertanto infondata. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente invoca in seguito un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; sul concetto v. supra consid. 2.2) dell'art. 315 cpv. 5 CPC. Spiega che la riduzione del proprio tasso d'impiego è dovuta a motivi di salute e si fonda su un suggerimento medico. Rimprovera poi all'autorità cantonale un comportamento contraddittorio per aver essa affermato di non poter giudicare sui motivi che hanno portato a detta riduzione del carico lavorativo, ma di aver in seguito fatto l'opposto. A suo giudizio, il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello doveva unicamente decidere se, senza l'effetto sospensivo al suo appello 11 agosto 2017, la ricorrente rischiava o meno di subire un pregiudizio difficilmente riparabile; non gli competeva invece, poiché questione di merito, dire che "la ricorrente doveva procedere con la riduzione dei contributi alimentari" per far valere l'ammanco mensile scaturente dalla riduzione dell'onere lavorativo. Compito dell'autorità inferiore era unicamente di dire se la trattenuta di stipendio a carico della ricorrente fosse o meno possibile senza intaccare il suo minimo esistenziale. A comprova che ciò non era il caso, la ricorrente spiega che un pignoramento di fr. 2'000.-- dal suo salario non sarebbe possibile. Ella paventa poi che i propri debiti aumenteranno rapidamente, dando origine a procedure esecutive, pignoramenti infruttuosi, attestati di carenza beni ed un danno d'immagine altamente pregiudizievole, segnatamente con la verosimile disdetta del mutuo ipotecario e la perdita degli immobili.  
 
5.2. L'argomentazione ricorsuale testé riassunta non riesce a far apparire arbitraria l'applicazione che il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello ha fatto dell'art. 315 cpv. 5 CPC.  
Contrariamente all'opinione della ricorrente, l'autorità inferiore non poteva limitarsi a decidere se la trattenuta di stipendio fosse o meno possibile senza intaccare il suo minimo esistenziale. Nel quadro dell'art. 315 cpv. 5 CPC occorre infatti procedere ad una ponderazione degli interessi di entrambe le parti in causa (v. supra consid. 3.1). E a pari pregiudizio per le parti per i rispettivi ammanchi finanziari, il Giudice cantonale ha (implicitamente) fondato la propria decisione su un altro fattore, ossia quello del presumibile esito dell'appello (sulla portata di questo criterio v. DTF 129 II 286 consid. 3 con rinvii). A questo proposito, ha ritenuto che il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori non possa pronunciarsi sulla legittimità della trattenuta di stipendio, aggiungendo che se la ricorrente sostiene che il contributo di mantenimento non sia (più) conforme allo stato di fatto attuale - segnatamente in ragione della diminuzione del suo reddito -, ella dovrebbe attivarsi presso il giudice del divorzio al fine di ottenere una sua riduzione. 
Ora, nel gravame all'esame, la ricorrente sostiene che l'esito presumibile dell'appello non sarebbe univoco, tuttavia non pretende che l'obbligo di agire in riduzione del contributo cautelare - ritenuto dall'autorità di appello - sarebbe insostenibile. In particolare, la ricorrente non pretende (e tantomeno dimostra) che la diminuzione del tasso d'impiego a partire dal 1° agosto 2017 non poteva già essere allegata dinanzi al giudice del divorzio nel quadro della fissazione del contributo di mantenimento cautelare (ella riconosce del resto di avere "problemi di salute da tempo "). Secondo la giurisprudenza, infatti, il giudice che statuisce sulla diffida ai debitori deve applicare, per analogia, i principi sulla fissazione del minimo vitale del diritto esecutivo validi per il pignoramento di salario soltanto se,  dall'emanazione della decisione sui contributi di mantenimento, la situazione del debitore alimentare si è aggravata in modo tale che la diffida ai debitori intacca il suo minimo esistenziale (v. sentenze 5A_223/2014 del 30 aprile 2014 consid. 2; 5A_791/2012 del 18 gennaio 2013 consid. 3; 5P.138/2004 del 3 maggio 2004 consid. 5.3), ciò che incombe al debitore alimentare di allegare e sostanziare.  
Mancando qui precise contestazioni in punto ai tempi e ai modi della tematizzazione della riduzione del tempo di lavoro della ricorrente e, di riflesso, della sua retribuzione, la (implicita) conclusione dell'autorità inferiore, per la quale l'appello pare votato all'insuccesso poiché l'evoluzione delle circostanze di fatto va fatta valere avanti al giudice del divorzio, non può essere detta - a questo stadio del procedimento e nella limitata prospettiva della concessione dell'effetto sospensivo - arbitraria. 
Nella misura in cui possa dirsi sufficientemente motivata e quindi ammissibile, la censura si appalesa perciò infondata. 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto. Le spese giudiziarie e ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2017 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini