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[AZA] 
I 588/99 Ws 
 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 2 marzo 2000  
 
nella causa 
 
G.________, ricorrente, rappresentato dal 
Patronato X.________, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue 
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, Losanna 
 
F a t t i :  
 
    A.- Con decisione del 5 novembre 1987 la Cassa canto- 
nale di compensazione del Canton Svitto poneva G.________, 
cittadino italiano, nato nel 1953, al beneficio di una 
rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1987, stante un 
grado d'invalidità del 75%. L'assicurato, di professione 
saldatore, aveva subito un intervento chirurgico per 
un'ernia discale L5/S1 nel 1987 e soffriva dei postumi 
dell'intervento e di uno stato dopo ulcera del duodeno. 
    Dopo un periodo di osservazione presso l'Arbeitszen- 
trum Y.________, con decisione del 27 maggio 1988, la 
rendita veniva ridotta alla metà a decorrere dal 1° luglio 
1988. Il diritto alla mezza rendita veniva poi confermato 
in sede di revisione dopo ulteriori accertamenti medici ed 
economici il 20 gennaio 1989 e il 21 settembre 1990. 
    A seguito del rimpatrio dell'assicurato, avvenuto alla 
fine del 1990, il versamento della prestazione è stato as- 
sunto dalla Cassa svizzera di compensazione a partire dal 
1° gennaio 1991. La mezza rendita veniva nuovamente confer- 
mata, al termine di un'ulteriore procedura di revisione, 
con decisione del 6 giugno 1994. 
    L'11 febbraio 1997 l'Ufficio AI per gli assicurati re- 
sidenti all'estero dava avvio a una nuova procedura di re- 
visione della rendita. Dopo aver richiesto il rapporto del- 
l'INPS e aver sentito in merito l'opinione del proprio con- 
sulente medico e dell'esperto del mercato del lavoro, l'Uf- 
ficio medesimo sottoponeva all'assicurato un progetto di 
decisione che prevedeva la soppressione della mezza rendita 
per sopravvenuta carenza d'invalidità pensionabile. 
    Esaminata la presa di posizione presentata dall'assi- 
curato e la documentazione prodotta, l'Ufficio AI, con de- 
cisione del 1° luglio 1998, confermava la soppressione del- 
la prestazione dal 1° settembre 1998. 
 
    B.- Adita da G.________, assistito dal Patronato 
X.________, la Commissione federale di ricorso in materia 
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 
del 9 agosto 1999, respingeva il ricorso, confermando la 
soppressione della mezza rendita d'invalidità dal 1° set- 
tembre 1998. 
 
    C.- G.________, sempre assistito dal Patronato 
X.________, insorge al Tribunale federale delle 
assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo, 
chiedendo l'annullamento della pronunzia della Commissione 
di ricorso e, conseguentemente, il ripristino della mezza 
rendita anche dopo il 1° settembre 1998. Degli argomenti 
ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. 
    L'Ufficio AI propone di respingere il gravame, produ- 
cendo il parere espresso da un suo consulente medico. 
    L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per 
contro, non si è determinato. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- La presente lite verte unicamente sulla soppres- 
sione, a partire dal 1° settembre 1998, della mezza rendita 
d'invalidità erogata all'assicurato dal 1° luglio 1988, de- 
cisa con il provvedimento amministrativo del 1° luglio 
1998. 
 
    a) Va comunque ricordato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 
LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute 
che provocano una incapacità al guadagno "presunta perma- 
nente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una 
incapacità al guadagno "di rilevante durata". Di conseguen- 
za, l'art. 29 cpv. 1 LAI disciplina in modo diverso la na- 
scita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce 
il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta 
un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% 
(lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui 
l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli 
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media 
(lett. b). 
    Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto 
a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una 
mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di 
rendita se è invalido almeno al 40%; nei casi economicamen- 
te rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido al- 
meno nella misura del 40%. Le rendite per un grado d'inva- 
lidità inferiore al 50% sono versate, secondo l'art. 28 
cpv. 1ter LAI, solo ad assicurati che sono domiciliati e 
dimorano abitualmente in Svizzera. 
 
    b) Giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del 
beneficiario di una rendita subisce una modificazione che 
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa 
sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corri- 
spondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione 
ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto su- 
scettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di 
accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve 
confrontare la situazione di fatto al momento della deci- 
sione iniziale di assegnazione della rendita con quella vi- 
gente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265 
consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 
112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
    Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi- 
sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica- 
zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora 
le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur 
essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo- 
dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze 
ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con- 
sid. 1b). 
 
    c) Deve infine essere rilevato che, per costante giu- 
risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina 
la decisione amministrativa deferitagli sulla base della 
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in 
cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi- 
catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac- 
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla 
decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con- 
sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
 
    2.- a) Secondo i giudici di primo grado, le condizioni 
di salute dell'assicurato al momento della decisione impu- 
gnata, vale a dire del provvedimento di soppressione della 
prestazione del 1° luglio 1998, apparivano chiaramente mi- 
gliorate rispetto all'epoca in cui gli era stata assegnata 
una mezza rendita (in sostituzione della rendita intera 
precedentemente erogatagli), il 27 maggio 1988. Questa va- 
lutazione trova riscontro negli atti, segnatamente nell'ap- 
prezzamento dei medici dell'INPS, che attestano un tasso 
d'invalidità del 45%, osservando che il paziente è idoneo a 
svolgere attività diverse da quella esercitata prima del- 
l'invalidità, segnatamente quelle indicate dai diversi con- 
sulenti medici interpellati dall'Ufficio AI, che si sono 
dimostrati concordi nell'affermare che l'incapacità lavora- 
tiva dell'assicurato, alla luce dei reperti obiettivi ri- 
scontrati dai sanitari italiani, non supera il 20% in atti- 
vità leggere o sedentarie. Non v'è quindi motivo di sco- 
starsi dalla valutazione fatta propria dai giudici di primo 
grado. 
    La decisione impugnata sfugge peraltro a critiche fon- 
date anche laddove aderisce alla determinazione della per- 
dita di guadagno eseguita dall'esperto del mercato del la- 
voro, il quale ha in modo convincente esposto come il ri- 
corrente, qualora esercitasse un'attività leggera, compati- 
bile con il suo stato di salute nella misura medicalmente 
esigibile, subirebbe una perdita di guadagno inferiore al 
50%, quindi insufficiente per continuare a dargli diritto 
all'erogazione di una prestazione dell'AI, segnatamente di 
una mezza rendita (v. considerando 1a in fine). 
 
    b) Nemmeno in questa sede il ricorrente è in grado di 
provare che la valutazione espressa dai diversi consulenti 
medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti obiettivi 
costatati dai medici italiani, sia errata. Il certificato 
del dott. M.________, prodotto con il ricorso, si limita in 
sostanza a mettere in evidenza un'ulcera duodenale, la qua- 
le, secondo la consulente medica dell'Ufficio AI, dott.ssa 
E.________, può essere trattata con medicamenti appropriati 
ed è guaribile normalmente nel volgere di alcuni giorni, 
quindi tale da provocare un'incapacità lavorativa soltanto 
di breve durata. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla  
    Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
    per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
    derale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 2 marzo 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: