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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_75/2016,  
 
4D_77/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Hohl, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Clarissa Indemini, 
opponenti, 
 
Oggetto 
ricusa del Pretore, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 5 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 10 aprile 2014 la B.________ SA e il suo direttore C.________ hanno promosso innanzi al Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 21'600.--, fatto valere dall'avv. A.________ con due precetti esecutivi, e di annullamento e cancellazione delle due esecuzioni. Il medesimo giorno la predetta società anonima ha pure adito il menzionato Pretore affinché A.________ fosse condannata a pagarle fr. 10'173.60, oltre interessi e spese. 
 
Con decisioni 13 giugno 2016 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto le domande con cui A.________ ha chiesto la ricusa del Pretore della sezione 1. 
 
B.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha con sentenze 5 settembre 2016 respinto, nella misura in cui erano ricevibili, reclami presentati da A.________ contro le predette decisioni. Ha ritenuto manifestamente infondata la critica secondo cui il Pretore ricusato non poteva essere considerato indipendente ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU perché la giustizia ticinese sarebbe controllata e lottizzata dal potere politico e dalle lobby retrostanti. 
 
C.   
A.________ è insorta al Tribunale federale con un atto del 12 ottobre 2016 intitolato "ricorso in materia civile". Domanda il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e afferma che le predette sentenze dell'ultima istanza cantonale violano il suo diritto a un giudice indipendente e imparziale. 
 
Il 3 novembre 2016 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile contro decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione. La via di ricorso contro tali decisioni segue quella della causa di merito (DTF 138 III 555 consid. 1). Queste concernono nella fattispecie cause civili di natura pecuniaria con un valore di lite inferiore alla soglia di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) prevista per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Le decisioni impugnate sono quindi unicamente suscettive di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.  
 
1.2. L'impugnativa è diretta contro due decisioni che si riferiscono sostanzialmente ai medesimi fatti e pongono gli stessi temi giuridici e vedono coinvolte le medesime parti. Per ragioni di economia procedurale si giustifica nella fattispecie congiungerle ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1). Non va invece congiunta, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, anche la procedura attinente a una terza controversia (causa 4A_593/2016), invece suscettiva in ragione del suo valore di lite di fr. 343'200.-- di un ricorso in materia civile, incoata innanzi al Pretore ricusato da una parte estranea alle presenti vertenze.  
 
2.   
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione di un diritto costituzionale (art. 116 e 118 cpv. 2 LTF combinati). 
 
Ne segue che l'impugnativa si rivela di primo acchito inammissibile, laddove la ricorrente si limita a invocare l'art. 47 CPC
 
3.   
 
3.1. La ricorrente lamenta in sostanza di una violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, affermando che il Pretore ricusato - come del resto tutta la magistratura ticinese - non sarebbe indipendente, perché sarebbe " controllato dal potere politico e dalle lobby-logge retrostanti " che lo hanno eletto.  
 
3.2. Sia l'art. 30 cpv. 1 Cost. che l'art. 6 n. 1 CEDU assicurano la facoltà di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Per verificare che ciò sia il caso occorre, dal profilo oggettivo, ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 140 I 326 consid. 5.1).  
 
Nel Cantone Ticino i magistrati sono eletti dal Parlamento cantonale, previo concorso pubblico, per un periodo di 10 anni (art. 36 e 81 Cost./TI; art. 2 e segg. della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006). Il sistema di elezione e la durata del mandato si fondano sul postulato che, una volta eletti, i magistrati sono presunti capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronunciano oggettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica a cui appartiene al punto da non più apparire imparziale nella trattazione di una determinata causa (sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3 e 4A_519/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 5.1). Limitandosi a criticare il predetto sistema di elezione dei giudici e lanciando apodittiche accuse di uno scambio di favori, la ricorrente non dimostra l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Nemmeno soccorre la ricorrente l'affermazione secondo cui la prevenzione del giudice ricusato emergerebbe pure dal fatto che egli avrebbe emanato " una lunghissima serie di decisioni " sempre favorevoli ad " avversari potenti ", già per il motivo che tale argomentazione è inammissibilmente basata su una fattispecie non risultante dalle sentenze impugnate (sopra, consid. 2). 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto nella misura in cui risulta ammissibile. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, indipendente dalla pretesa indigenza della ricorrente, perché il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le cause 4D_75/2016 e 4D_77/2016 sono congiunte. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti