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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_129/2018, 4A_131/2018  
 
 
Sentenza dell'8 marzo 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
4A_129/2018 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Clarissa Indemini, 
opponente, 
 
 
4A_131/2018 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Clarissa Indemini, 
opponenti, 
 
Oggetto 
anticipo spese; assistenza giudiziaria, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 16 gennaio 2018 dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2017.140 e 12.2017.141). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 3 luglio 2017, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA e dal suo direttore C.________, il Pretore del distretto di Lugano ha accertato l'inesistenza del credito di fr. 21'600.-- per il quale A.________ aveva fatto spiccare due precetti esecutivi e ha ordinato la cancellazione delle relative esecuzioni; 
che il medesimo giorno il Pretore ha, in accoglimento della petizione presentata dalla predetta società, condannato A.________ al pagamento di fr. 10'173.60, oltre interessi; 
che l'11 settembre 2017 A.________ ha appellato i predetti giudizi e che il 14 settembre 2017 è stata invitata a versare per ogni appello un anticipo di fr. 500.-- per le spese processuali presunte entro il 2 ottobre 2017; 
che dopo l'infruttuoso scadere di una protrazione, l'autorità inferiore ha assegnato all'appellante il 27 ottobre 2017 un ultimo termine improrogabile scadente il 13 novembre 2017 per effettuare i richiesti versamenti, avvertendola di non entrare nel merito dell'impugnativa in caso di assenza del pagamento; 
che con lettera 13 novembre 2017 A.________ ha riproposto una domanda di rinuncia al prelievo di anticipi spese; 
che con decisioni 16 gennaio 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha innanzi tutto giudicato tale richiesta (considerata una domanda di gratuito patrocinio nel senso dell'art. 118 cpv. 1 lett. a CPC, subordinata all'inesistenza dei mezzi finanziari necessari e alle possibilità di esito favorevole del gravame) irricevibile, perché l'istante si era limitata ad affermare senza produrre alcuna prova di trovarsi in una situazione disperata dovendo corrispondere l'equivalente di 3 canoni di locazione per la garanzia di un nuovo ente locato e sostenere spese di trasloco; 
che egli ha poi dichiarato inammissibili gli appelli per mancato versamento dell'anticipo spese; 
che in un unico atto intitolato " ricorso in materia civile sub costituzionale e/o ricorso per flagrante diniego di giustizia " del 28 febbraio 2018 A.________ postula l'annullamento, " previa riunione ", delle sentenze cantonali e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che le due decisioni impugnate si riferiscono fondamentalmente ai medesimi fatti, pongono gli stessi temi giuridici e vedono sostanzialmente coinvolte le medesime parti, ragione per cui per motivi di economia procedurale si giustifica congiungere le due procedure ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1); 
che non essendo raggiunto il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile le decisioni impugnate sono unicamente suscettive di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 116 LTF (cpv. 2); 
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché la ricorrente, pur riconoscendo che in materia di assistenza giudiziaria " l'onere della prova circa l'insufficienza dei mezzi economici " è a carico della parte richiedente, non censura validamente l'accertamento dell'autorità inferiore secondo cui ella non ha provato la propria indigenza nelle predette procedure; 
che infatti il riferimento a una procedura di assistenza giudiziaria, di cui ha allegato una copia di alcuni documenti al gravame in esame, avviata  posteriormente alle decisioni impugnate non costituisce una censura ammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2.2);  
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che così stando le cose la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 4A_129/2018 e 4A_131/2018 sono congiunte. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione alle parti e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 marzo 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti