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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.106/2003 /bom 
 
Sentenza del 14 ottobre 2003 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, 
Fonjallaz, vicepresidente, e Marazzi. 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
reclamanti, 
entrambi patrocinati dall'avv. John Rossi, Studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
attestazione di assunzione di misura coercitiva, 
 
reclamo contro la decisione del 29 agosto 2003 
del Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
Il 3 febbraio 2003 l'ufficio del Giudice istruttore di Coira ha avviato un procedimento penale a seguito della denuncia presentata dalla Commissione federale delle banche (CFB) nei confronti di C.________, D.________ ed E.________ - rispettivamente amministratore, impiegato e azionista della società finanziaria F.________ SA con sede a Roveredo (GR) - per titolo di disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), soppressione di documenti (art. 254 CP) e truffa (art. 146 CP). La denuncia va messa in relazione con lo scioglimento e la liquidazione coatta della F.________ SA decisa dalla CFB il 29 ottobre 2002, per il fatto che questa esercitava un'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della dovuta autorizzazione. La società liquidatrice nominata dalla CFB ha potuto constatare che la F.________ SA, a dispetto delle ingiunzioni della CFB, è stata spogliata di ogni bene e che ingenti valori patrimoniali di sua spettanza sono stati verosimilmente trasferiti a terzi, anche all'estero. 
 
Tale procedimento è stato successivamente riunito con quello avviato, sempre nel Canton Grigioni, a seguito della denuncia presentata da un cliente della F.________ SA contro ignoti per titolo di truffa (art. 146 CP). 
B. 
Nell'ambito dell'inchiesta il 12 marzo 2003 il Giudice istruttore di Coira ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro delle relazioni bancarie presso la G.________ AG di Zurigo di cui risultano essere titolari la F.________ SA, la società offshore B.________ - che intratteneva relazioni d'affari con la F.________ - ed A.________, cittadino israeliano che risulta essere il beneficiario economico della B.________. Il Giudice istruttore ha decretato nel contempo il sequestro di tutta la documentazione inerente i conti di cui sopra dal 1° gennaio 2000 al 10 marzo 2003. 
C. 
L'11 marzo 2003 l'autorità giudiziaria grigionese ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di assumere il procedimento penale aperto nel Cantone Grigioni. Ritenuto che le fattispecie presentate dall'autorità cantonale erano da sottoporre alla giurisdizione federale, il 20 giugno 2003 il MPC ha aperto una procedura di indagine di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 101 e segg. PP nei confronti di C.________, di D.________ e di E.________ per titolo di disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), soppressioni di documento (art. 254 CP) e truffa (art. 146 CP). Nel contempo sono state aperte indagini anche nei confronti di ignoti per titolo di sospetta appartenenza ad organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, visto che la natura e le modalità dei contatti intrattenuti tra le persone coinvolte nel procedimento lasciavano trasparire il concreto sospetto che l'azione criminosa sotto indagine fosse concepita da un'organizzazione criminale con ramificazioni internazionali. 
D. 
Con decisione del 29 agosto 2003 il MPC ha comunicato alla B.________ e a A.________ di avere assunto l'ordine di perquisizione e sequestro emanato il 12 marzo 2003 dal Giudice istruttore di Coira. Per il MPC la misura coercitiva è rispettosa del principio della proporzionalità, essendo stata adottata in presenza di sufficienti indizi di reato. 
E. 
Con reclamo dell'8 settembre 2003 alla Camera di accusa del Tribunale federale, A.________ e B.________ chiedono l'annullamento dell'attestazione di assunzione di misura coercitiva del 29 agosto 2003 come pure della decisione di perquisizione e sequestro del 12 marzo 2003. Postulano altresì la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
 
Nel merito, i reclamanti negano che sui conti a loro riconducibili presso la G.________ AG di Zurigo siano pervenuti degli averi della F.________ SA, osservando come le autorità inquirenti non siano state in grado di portare indizi in tal senso. Essi sostengono che sia il liquidatore sia il Giudice istruttore dispongono della documentazione completa relativa ai movimenti dei conti intestati alla F.________ SA e sanno quindi perfettamente presso quali banche si trovano gli averi della società posta in liquidazione. Ritenuto che la destinazione dei fondi provento dei (presunti) reati è già stata chiarita e che anche il richiamo a generiche "relazioni d'affari" tra la B.________ e la società in liquidazione non sarebbe sufficiente per giustificare il sequestro di conti appartenenti a terzi non denunciati, i reclamanti chiedono l'annullamento immediato del provvedimento adottato nei loro confronti. 
F. 
Con risposta del 19 settembre 2003, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura in cui è ammissibile. Il MPC osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto asserito dai reclamanti, non è dato di sapere con certezza dove sono finiti tutti i beni sottratti alla F.________ SA, la cui consistenza e titolarità è peraltro ancora da definire. A sostegno della propria decisione, l'autorità inquirente ricorda che, visto il rapporto contrattuale intrattenuto tra la F.________ SA e la B.________, vi è il fondato sospetto che dei fondi sono stati illecitamente trasferiti dalla prima alla seconda. Più in generale, dall'inchiesta finora eseguita, pare che l'azione criminosa sotto indagine è stata concepita da un'organizzazione criminale di spessore internazionale finalizzata al riciclaggio di denaro. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e segg. PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto pacifica, essendo i reclamanti i titolari o comunque i beneficiari economici delle relazioni bancarie poste sotto sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). 
2. 
Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Rep 1998, pag. 360; G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2a ediz., Losanna 1994, n. 1454 e 1461, p. 285/286). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: é infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Camera di accusa non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). 
3. 
I reclamanti contestano la presenza di elementi sufficienti atti a giustificare la misura coercitiva impugnata. Essi rilevano infatti che le autorità inquirenti non sono state in grado di apportare la benché minima prova di un eventuale trasferimento di fondi della F.________ SA sulle relazioni bancarie oggetto del sequestro; a loro dire, inoltre, tutti i trasferimenti di attivi della F.________ SA sarebbero già stati chiariti dalla CFB e dal liquidatore della società e debitamente comunicati alle autorità inquirenti, per cui ogni altra indagine non avrebbe più senso. 
3.1 Le critiche dei reclamanti sono infondate. L'ordinanza del 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira, pur se succintamente, richiama la procedura d'indagine giudiziaria in corso e indica i motivi per i quali occorre procedere alla perquisizione e sequestro dei litigiosi conti bancari. Viene menzionato il fatto che la F.________ SA in liquidazione ha intrattenuto delle relazioni d'affari con la B.________, società delle Antille Olandesi il cui beneficiario economico risulta essere A.________, che nel 1999 aveva pure acquistato le azioni della F.________ SA; secondo le informazioni in possesso del Giudice istruttore inoltre, la G.________ AG (alla quale è indirizzata l'ordinanza) sarebbe in relazioni d'affari con la B.________, per tramite del conto n. XXX. Quanto precede è (appena, tuttavia) sufficiente affinché le esigenze di motivazione di un ordine di perquisizione e sequestro (v. in merito Rep 130 1997 n. 101 consid. 6 e 7) appaiono soddisfatte: una lettura oggettiva della decisione 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira, confermata dal MPC con la decisione impugnata, consente infatti ai reclamanti di comprendere perché le autorità inquirenti si interessano a loro e alle loro relazioni bancarie aperte presso la banca sequestrataria. 
 
Ora, il sospetto che parte delle risorse economiche sottratte alla società posta in liquidazione coatta dalla CFB siano state indirizzate su conti di persone o società estere - così come emerso dapprima dalle indagini esperite dal liquidatore della società, e poi dalle autorità giudiziarie cantonali e federali - giustificano pienamente il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sui conti di pertinenza dei reclamanti presso la G.________ AG di Zurigo; è infatti possibile che su questi conti siano stati depositati fondi illecitamente sottratti alla F.________ SA, ciò che può essere determinato soltanto analizzando la documentazione relativa sul lungo periodo. 
3.2 L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che l'attuale ubicazione dei fondi sottratti alla F.________ SA sarebbe nota alle autorità inquirenti, non può essere accolta giacché basata - come indicato nella risposta del MPC - solo su alcuni elementi dell'inchiesta. In particolare, già solo attenendosi agli stralci della denuncia penale del 3 febbraio 2003 della CFB riportati dai reclamanti e contrariamente a quanto gli stessi pretendono, non si può dare per accertato che le autorità abbiano conoscenza certa su entità e locazione precisa di tutti gli averi della F.________ SA in liquidazione, rispettivamente siano in possesso di tutta la documentazione attinente: le contrarie asserzioni dei reclamanti sono il frutto di pura speculazione e di una lettura tendenziosa della decisione 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira. L'inchiesta è peraltro ben lungi dall'essere terminata, non da ultimo viste le sue ramificazioni a livello internazionale, e sarà proprio questa che dovrà stabilire la consistenza e la sorte dei fondi sottratti alla società in liquidazione e accertare se parte di questi averi sia stata trasferita anche sui conti riconducibili ai reclamanti oggetto di sequestro. 
 
Nelle concrete circostanze, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per i terzi non implicati nell'inchiesta, il provvedimento impugnato non potrebbe comunque essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dai reclamanti. 
3.3 Dato che vi sono indizi sufficienti per giustificare il provvedimento impugnato già sulla sola scorta dell'ordinanza del 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira, non è stato necessario far capo alla documentazione allegata alla risposta 19 settembre 2003 del MPC. Tale documentazione viene pertanto ritornata al mittente senza che la Camera d'accusa abbia preso conoscenza del suo contenuto, e questo per rispettare i diritti delle parti ed in particolare il principio di parità delle armi. 
4. 
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto. 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile il reclamo è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
La domanda di effetto sospensivo è stralciata siccome divenuta senza oggetto. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore dei reclamanti e al Ministero pubblico della Confederazione. 
Losanna, 14 ottobre 2003 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: