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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.126/2003 
6S.346/2003 /bom 
 
Sentenza del 27 novembre 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly, Karlen, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Patrizia Gianelli, 
contrada di Sassello 5, casella postale 2554, 
6900 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo 
di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
6S.346/2003 
sottrazione alla prova del sangue; violazione dei doveri 
in caso di infortunio; commisurazione della pena 
 
6P.126/2003 
art. 9, 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU (procedura penale; arbitrio), 
 
ricorso per cassazione (6S.346/2003) e ricorso di diritto pubblico (6P.126/2003) contro la sentenza del 13 agosto 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 5 dicembre 2002, poco prima di mezzanotte, X.________ è partito alla guida della propria automobile dal Bar A.________ di Ponte Tresa con l'intenzione di dirigersi a Sessa presso la casa di Y.________. Dopo aver percorso alcune centinaia di metri, giunto ad una curva leggermente piegante a destra situata nel territorio del Comune di Croglio, egli ha perso il controllo del proprio veicolo, invaso la corsia di contromano ed urtato la barriera laterale di protezione, danneggiandola su una lunghezza di trenta metri. Abbandonata l'automobile sulla strada ed allontanatosi dal luogo del sinistro egli ha telefonato con il suo cellulare a Y.________ per chiedere soccorso. Quest'ultima lo ha raggiunto poco dopo in prossimità del Ristorante B.________, dove lo ha fatto salire in macchina conducendolo al domicilio di lei per la notte. Il mattino seguente X.________ si è fatto accompagnare alla propria abitazione di Vernate e verso le 8 e 30 ha telefonato alla Polizia cantonale di Caslano comunicando l'accaduto. Subito interrogato sul posto di polizia ha tra le altre cose dichiarato di avere bevuto tra le 18.00 e l'ora dell'incidente alcuni bicchieri di gazzosa mischiata con vino rosso. Per quanto riguarda l'incidente ha affermato di non ricordare quasi nulla se non un forte botto, la vista del guidovia, la sua uscita dal veicolo e una caduta nel bosco sottostante. Su quanto è successo dopo sostiene di non ricordare più nulla. La prova etanografica a cui X.________ è stato sottoposto alle 9 e 45 ha dato esito negativo. 
 
Questi fatti ricadono nel periodo di prova di 3 anni di sospensione condizionale di una precedente condanna a 20 giorni di detenzione, unitamente ad una multa di fr. 1'200.--, inflitta il 28 febbraio 2000 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per circolazione in stato di ebrietà ed infrazione alle norme della circolazione. 
B. 
Con sentenza 8 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale, pronunciandosi a fronte dell'opposizione interposta dall'accusato contro il pregresso decreto d'accusa del Procuratore pubblico, condannava X.________ ad una pena di 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e ad una multa di fr. 500.--, siccome dichiarato autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 n. 1 LCStr, opposizione (recte: sottrazione) alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr) ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr). In tale sede veniva altresì deciso di non revocare la sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione precedentemente inflitta dal Ministero pubblico, prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova. 
C. 
Il 13 agosto 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione di X.________ avverso la sentenza della Pretura penale. 
D. 
X.________ interpone tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Domanda inoltre in entrambi i ricorsi la concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, compresa la dispensa dall'anticipo delle spese. 
E. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Non sono state chieste altre osservazioni ai ricorsi. 
 
Diritto: 
1. Ricorso di diritto pubblico (6P.126/2003) 
1.1 Mediante ricorso di diritto pubblico si può denunciare la violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La violazione del diritto federale va invece fatta valere mediante ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP). In base all'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali rispettivamente delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 127 I 38 consid. 4 pag. 43; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). 
1.2 Nel gravame qui in esame le censure costituzionali non vengono sempre distinte in maniera sufficientemente chiara, per cui spesso è difficile capire a quale fattispecie penale o a quali fatti si riferiscano. 
Nel complesso si nota una ridondanza argomentativa che rende arduo seguire il costrutto logico delle motivazioni. A questo proposito va ribadito che il Tribunale federale esamina in sede di ricorso di diritto pubblico solo censure esposte in maniera chiara ed accurata (DTF 127 I 38 consid. 3c e rinvii). Molte delle considerazioni contenute nell'atto di ricorso, per altro caratterizzato da un numero eccessivo di refusi, non ottemperano a questi requisiti formali, per cui risultano irricevibili. L'esame va dunque limitato alle censure costituzionali sufficientemente motivate alla luce di quanto prescritto all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
2. 
2.1 Secondo il ricorrente la CCRP avrebbe violato il principio "in dubio pro reo", condannandolo senza il supporto di prove sufficienti e accollandogli ingiustamente l'onere probatorio. Avrebbe inoltre disatteso il divieto dell'arbitrio, accertando i fatti e valutando le prove in modo assolutamente insostenibile (ricorso pag. 7 e segg.). 
2.2 Il principio "in dubio pro reo" è il corollario della presunzione d'innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II e concerne sia la ripartizione dell'onere della prova che la valutazione delle prove in quanto tali. Tali disposizioni costituzionali e convenzionali garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF 127 I 38 consid. 2b; 123 I 221 consid. II/3f/aa). 
 
Riferito all'onere probatorio, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non invece a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce al riguardo di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvio). 
 
In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii). 
2.3 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice del merito, il cui operato è già stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano, dalla CCRP, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
2.4 Quando, come in concreto, la cognizione con la quale ha giudicato l'ultima istanza cantonale è pari a quella di cui dispone il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di tale istanza può essere oggetto del gravame. Anche se la decisione del primo giudice non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove da questi eseguita con il susseguente avallo dell'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte del giudice di merito. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha, a torto, ammesso o negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1 e rinvii). 
2.5 Il ricorrente sostiene che i giudici cantonali lo hanno condannato unicamente perché non è stato in grado di provare la propria innocenza, segnatamente perché non ha prodotto un certificato medico attestante il suo stato psico-fisico al momento dei fatti e non ha chiesto l'allestimento di una perizia a riprova di un eventuale guasto meccanico (ricorso pag. 8). Spettava invece all'accusa rispettivamente al giudice approfondire le cause dell'incidente, sulla base della ricostruzione dei fatti da lui proposta (ricorso pag. 9 e seg.). 
Alla difesa bastava rendere verosimile l'ipotesi di un guasto tecnico o del malore (ricorso pag. 15). 
2.6 Per entrare in materia su queste censure occorre preliminarmente distinguere due momenti della dinamica fattuale: da un lato le circostanze e le cause che hanno dato luogo all'incidente e dall'altro il comportamento del ricorrente dopo l'incidente. Si tratta di due situazioni da tenere chiaramente distinte, in quanto sfociano in figure penali differenti che non si possono trattare in maniera unitaria e diffusa come invece tende a fare il ricorrente nel suo gravame. 
2.7 Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente alla luce dell'art. 90 n. 1 LCStr, i giudici cantonali hanno esaminato la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dal ricorrente, non ravvisando tuttavia alcuna forma di arbitrio nell'accertamento dei fatti operato dal giudice di merito e giungendo alla conclusione che nulla suffraga l'evenienza che l'incidente fosse dovuto ad un guasto del veicolo. Così facendo hanno negato che la polizia avrebbe dovuto esperire accertamenti più precisi sullo stato del veicolo, visto anche il fatto che nemmeno il ricorrente ha sostenuto una simile tesi di fronte agli agenti che lo hanno interrogato; una tesi che è emersa per la prima volta in sede dibattimentale (sentenza impugnata pag. 5 e seg.). 
2.8 Tale motivazione è convincente e non presta il fianco ad alcuna critica di rango costituzionale. In effetti non esiste nessun elemento che suffraghi le ipotesi alternative sollevate dal ricorrente. Se esse fossero verosimili non si comprende assolutamente perché egli abbia aspettato così tanto tempo prima di presentarle, attendendo per quanto riguarda l'ipotesi del guasto tecnico il dibattimento dell'8 maggio 2003 davanti al giudice di merito (verbale della Pretura penale, pag. 4) e addirittura, per quanto riguarda l'ipotesi del malore, il ricorso per cassazione alla CCRP (ricorso 20 giugno 2003 alla CCRP, pag. 5) visto che nel verbale della Pretura penale non c'è traccia di tale ipotesi. 
 
Nulla nell'interrogatorio di polizia avvenuto la mattina dopo l'incidente lasciava trasparire l'ipotesi di un guasto tecnico o di un malore (cfr. rapporto 17 gennaio 2003 della Polizia Cantonale), per cui non si può pretendere che la polizia o l'autorità giudiziaria assumessero ulteriori misure di carattere probatorio, segnatamente una perizia tecnica o addirittura medica, per accertarsi di fatti comunque già sufficientemente chiari. In questo senso non è stata in alcun modo violata la presunzione d'innocenza e non vi è stato arbitrio nell'accertamento dei fatti. 
 
Su questo punto il gravame, manifestamente infondato, va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
2.9 Il ricorrente lamenta l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del principio "in dubio pro reo" anche in relazione alle condanne per sottrazione alla prova del sangue giusta l'art. 91 cpv. 3 LCStr ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio giusta l'art. 92 cpv. 1 LCStr, attinenti quindi al suo comportamento dopo l'incidente (ricorso pag. 10). 
 
A mente del ricorrente i giudici cantonali non hanno preso in considerazione in maniera costituzionalmente conforme la propria ricostruzione dei fatti, scartando in maniera arbitraria l'ipotesi dello stato di incoscienza per effetto di shock da incidente. Hanno altresì violato la presunzione di innocenza pretendendo da lui che producesse un certificato medico attestante il suo stato psico-fisico al momento dei fatti (ricorso pag. 10 e segg., nonché 16 e segg.). 
2.10 Come già pertinentemente rilevato da parte della CCRP la gran parte degli argomenti addotti a suffragio della tesi dell'incoscienza per effetto di shock sono di natura appellatoria per cui risultano inammissibili anche in questa sede. Il ricorrente insiste a proporre una propria personale versione dei fatti, alquanto poco credibile, senza sostanziare alcuna forma di arbitrio nell'accertamento operato dall'autorità cantonale. È invece corretta l'obiezione mossa già dal giudice di merito e confermata dalla CCRP, sul fatto che, fosse vero quanto sostenuto circa lo stato di totale disorientamento e di incoscienza come conseguenza dell'infortunio, il ricorrente non avrebbe dovuto incontrare difficoltà nel comprovare tale circostanza producendo un certificato medico attestante il suo quadro clinico nel periodo immediatamente successivo al sinistro (sentenza impugnata pag. 8). Ciò non costituisce in alcun modo una violazione della presunzione di innocenza ma è una osservazione frutto di normale buon senso, visto che non si capisce come mai il ricorrente, che sostiene di avere subito uno shock così traumatico per la sua mente al punto da indurre una amnesia quasi totale, non abbia sentito il bisogno di consultare un medico per accertarsi delle conseguenze per la sua salute di questo preteso trauma. La tesi è talmente inverosimile che rasenta la temerarietà. 
 
Riassumendo l'autorità cantonale ha accertato i fatti nel rispetto della presunzione di innocenza e senza incorrere in alcuna forma di arbitrio, per cui anche su questo punto il ricorso, manifestamente infondato, va disatteso nella misura della sua ammissibilità. 
2.11 Per quanto concerne da ultimo la prevedibilità della prova del sangue, le motivazioni sollevate nel rimedio (ricorso pag. 21 e segg.) sono in parte appellatorie ed in parte riguardano la mera applicazione del diritto federale, senza che venga sostanziata in alcun modo arbitrarietà di sorta. Su questo punto il ricorso è dunque inammissibile. 
3. Da quanto precede risulta che il ricorso di diritto pubblico, nella limitata misura in cui appare ricevibile, s'avvera manifestamente infondato e come tale va pertanto respinto. 
4. Ricorso per cassazione (6S.346/2003) 
4.1 Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, perlomeno in modo implicito, nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246 consid. 1 e rinvio). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). 
4.2 Non tutte le argomentazioni addotte nel ricorso ottemperano a questi presupposti formali. In particolare il ricorrente solleva anche considerazioni di carattere meramente appellatorio irricevibili in questa sede (cfr. ad es. ricorso pag. 8). L'esame va quindi limitato alle motivazioni conformi ai requisiti di forma prescritti dalla procedura penale federale. 
5. 
5.1 Il ricorrente contesta dapprima l'infrazione di sottrazione alla prova del sangue giusta l'art. 91 cpv. 3 LCStr, ritenendo che, viste le minime quantità di alcool da lui assorbite prima dell'incidente, aveva delle buone ragioni per credere che la prova del sangue non sarebbe stata effettuata, o quantomeno avrebbe agito per effetto di errore sui fatti giusta l'art. 19 CP. Non esisteva inoltre obbligo di informare la polizia essendoci solo danni materiali (ricorso pag. 6 e segg.). 
5.2 La CCRP ha ripreso e confermato a questo proposito le motivazioni del giudice di merito rilevando in particolare come la perdita di controllo del veicolo, la conseguente invasione della corsia di contromano, la collisione con la barriera di sicurezza, in assenza di spiegazioni legate allo stato particolare della carreggiata, alla situazione del traffico o ad un difetto del veicolo, avrebbero senz'altro insospettito gli inquirenti, inducendoli a presumere che il conducente non fosse del tutto idoneo alla guida. La polizia avrebbe quindi verosimilmente disposto una prova del sangue, fatto di cui il ricorrente, forte anche della sua precedente esperienza penale in questo ambito, doveva essere pienamente consapevole (sentenza impugnata pag. 7 e seg.). 
5.3 Viene punito in base all'art. 91 cpv. 3 LCStr chiunque, intenzionalmente, si sottrae o si oppone alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo. 
 
Secondo la giurisprudenza il fatto di non annunciare immediatamente un incidente alla polizia adempie i requisiti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue quando (1) il conducente aveva l'obbligo in base all'art. 51 LCStr di avvertire senza indugio la polizia, (2) l'avvertimento in questione era possibile e, (3) tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell'avvertimento. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano da un lato l'incidente in quanto tale (genere, gravità, dinamica) e dall'altro lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di prova del sangue. Richiesto è altresì che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 e seg.). Anche se nella legge si parla di sottrazione alla prova del sangue con questo concetto si intende la sottrazione alla procedura della prova del sangue, la cui prima tappa è in pratica l'analisi dell'alito mediante etilometro (cfr. art. 138 cpv. 3 OAC; sentenza 6S.435/2001 dell'8 agosto 2001, consid. 2a; Philippe Weissenberger, Tatort Strasse, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, pag. 348). 
5.4 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sono in casu adempiuti. L'obbligo di avvertire senza indugio la polizia era dato giusta l'art. 51 cpv. 3 LCStr visto che il danneggiato è lo Stato, nella sua veste di proprietario della barriera laterale, ed il ricorrente ha addirittura abbandonato la sua auto sulla strada. L'avvertimento in questione era indubbiamente possibile considerato che egli aveva a disposizione un cellulare con cui del resto ha telefonato ad una sua amica per farsi soccorrere. Infine tenuto conto delle circostanze la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell'avvertimento, per i motivi già esaurientemente esposti nella sentenza impugnata ed ai quali si può semplicemente rinviare, non mancando tuttavia di rilevare che differentemente da quanto ritenuto dalla CCRP, ma sulla base dei vincolanti accertamenti di fatto operati in sede cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP), l'ordine della prova sanguigna era altamente verosimile e non semplicemente verosimile (cfr. sentenza impugnata pag. 9 consid. 2e). Trattandosi di una questione di sussunzione giuridica il Tribunale federale non è vincolato dai motivi fatti valere dalle parti (art. 277bis cpv. 2 PP) oppure dall'autorità cantonale. La soluzione finale formulata da quest'ultima ne esce comunque confermata seppure con un'argomentazione parzialmente diversa, ma decisiva per una corretta applicazione della fattispecie. 
 
Anche dal profilo soggettivo sono pacificamente dati tutti i requisiti sviluppati dalla giurisprudenza, visto che il ricorrente, forte della sua precedente esperienza sfociata in una condanna per guida in stato di ebrietà, era indubbiamente consapevole della procedura a cui sarebbe andato incontro dopo un simile incidente. La stessa omissione dell'avvertimento alla polizia non può ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il ricorrente ha preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. Elementi per ritenere dato un errore sui fatti non ce ne sono. 
5.5 L'istanza inferiore ha dunque applicato in maniera corretta l'art. 91 LCStr ed il ricorso su questo punto va respinto, nella misura della sua ammissibilità. 
6. 
6.1 Il ricorrente denuncia infine una violazione dell'art. 63 CP sostenendo che la pena applicata è eccessivamente severa e subordinatamente non tiene conto della propria scemata responsabilità al momento dei fatti (ricorso pag. 9 e seg.). 
6.2 La CCRP si richiama in gran parte alle motivazioni del giudice di merito ribadendo come la pena inflitta non denota né eccesso né abuso del potere di apprezzamento, ma risulta addirittura clemente ove si consideri che non solo ha sospeso la pena privativa della libertà prevista nel decreto d'accusa, ma nonostante la recidiva ha evitato all'imputato il carcere, non revocando il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna (sentenza impugnata pag. 11). 
6.3 In base all'art. 63 CP il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Tale disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo illustrata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente rilevare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente. 
6.4 L'autorità cantonale, alle cui pertinenti considerazioni in fatto e in diritto si può rinviare, ha correttamente tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi determinanti ai sensi dell'art. 63 CP. La pena inflitta non è eccessivamente severa ma tiene in dovuta considerazione tutte le circostanze del reato, nonché la vita anteriore e le condizioni personali del reo. Non vi è stata dunque violazione del diritto federale. 
6.5 Per quanto riguarda la pretesa scemata responsabilità si tratta di un'affermazione puramente appellatoria oltre che infondata ed al limite del temerario, anche tenuto conto di quanto emerso a fronte del ricorso di diritto pubblico, per cui su questo punto il ricorso risulta irricevibile. 
7. Da tutto ciò discende che il ricorso per cassazione va respinto nella misura della sua ricevibilità. 
8. Spese e richieste 
8.1 Le domande di assistenza giudiziaria sono da respingere poiché entrambi i ricorsi erano fin dall'inizio privi di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Della situazione finanziaria del ricorrente si tiene conto nella fissazione delle tasse di giustizia (art. 153a cpv. 1 OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG, art. 278 cpv. 1 PP). 
8.2 Visto l'esito delle cause le domande di effetto sospensivo sono divenute prive di oggetto. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura della loro ammissibilità il ricorso di diritto pubblico ed il ricorso per cassazione sono respinti. 
2. 
Le domande di assistenza giudiziaria vengono respinte. 
3. 
Le tasse di giustizia, per un ammontare complessivo di fr. 1'600.--, sono messe a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 novembre 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: