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[AZA 0/2] 
 
5P.355/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
18 gennaio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Raselli e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 agosto 2000 presentato da B.________, Lugano, patrocinata dall'avv. dott. 
Orazio Dotta, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente all' avv. dott. A.________, Londra, patrocinato dagli avv. Sandro Patuzzo e Brenno Brunoni, Lugano, in materia di servitù; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________ è proprietario della particella n. 
XXX RFD di Lugano la quale a monte confina con il mappale n. YYY, che attualmente appartiene a B.________. A favore di quest'ultimo fondo e a carico del primo sono state iscritte servitù riguardanti un divieto di soprelevazione dei fabbricati e delle sporgenze e divieto di costruzione oltre a quanto risulterà dalla prima licenza di costruzione, un divieto di tenere animali e un divieto di sosta e parcheggio degli automezzi se non nelle autorimesse. 
 
B.- Il 28 febbraio 1991 le sorelle B.________ e C.________, allora comproprietarie della particella n. YYY, hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano A.________ per violazione delle predette servitù. Esse hanno chiesto al Pretore di ordinare al convenuto di demolire i manufatti posti sulla particella n. XXX ad un'altezza superiore alla quota di 361, 5 m e di far rispettare la servitù di divieto di tenere animali e quella di divieto di parcheggio e sosta di veicoli. Esse hanno altresì postulato un risarcimento danni di giornalieri fr. 150.-- dalla petizione fino a conclusione della lite. Il convenuto ha domandato la reiezione della petizione. Con sentenza 29 aprile 1996 il Pretore ha respinto l'azione. 
 
C.- Il 25 luglio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio inoltrato da B.________, ha riformato il giudizio di primo grado nel senso che la petizione è parzialmente accolta e a A.________ è fatto ordine di osservare relativamente alla particella n. XXX RFD di Lugano sia il divieto di tenere animali domestici e di altra specie che il divieto di sosta e parcheggio degli automezzi, se non nelle autorimesse. Le spese processuali di entrambe le istanze sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Per il resto i giudici cantonali hanno confermato la decisione di primo grado. Con riferimento alla servitù riguardante il divieto di soprelevazione e sporgenza, essi hanno rilevato che la stessa non impone il rispetto di una linea teorica, ma di una volumetria. Infatti la licenza di costruzione indicata nel testo della servitù concerneva un complesso residenziale con l'indicazione di una quota alla gronda - escluso quindi il tetto e il vano d'entrata - di 361, 5 m. Nella fattispecie la cupola rotonda, il vano d'entrata e la terrazza della villa del convenuto superano la predetta quota, tuttavia agli atti non c'è alcun elemento che consente di determinare se tale costruzione ecceda il progetto originale nel suo ingombro e nella sua posizione. 
 
D.- B.________ ha impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per riforma. Con il primo rimedio postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla I Camera civile del Tribunale d'appello per nuovo giudizio sulle spese processuali cantonali, sulla temerarietà nella resistenza in lite e sul rinvio a separato giudizio per altre pretese per oneri di procedura. Il 2 settembre 2000 la ricorrente ha inoltrato una domanda di ricusa nei confronti del giudice federale Bianchi. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) La domanda di ricusa formulata dalla ricorrente è priva d'oggetto, poiché il giudice Bianchi non fa parte della composizione della Corte. 
 
b) Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede di regola alle sentenze sul ricorso per riforma fino a decisione del parallelo ricorso di diritto pubblico. Nella fattispecie non vi è motivo di derogare a tale principio. 
 
2.- Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che in concreto non si realizzano, natura meramente cassatoria. Nella misura in cui la ricorrente chiede più del semplice annullamento della decisione impugnata, segnatamente il rinvio della causa con istruzioni alla Corte cantonale, il gravame si rivela inammissibile (DTF 125 I 104 consid. 1b). 
 
3.- Adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. , il Tribunale federale si basa sulla fattispecie accertata nella sentenza impugnata, tranne nei casi in cui il ricorrente dimostra - con un'argomentazione conforme ai requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha, violando la costituzione, eseguito un accertamento dei fatti errato o incompleto (DTF 118 Ia 20 consid. 5a). 
 
Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. In un ricorso per arbitrio non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, invocare l'art. 9 Cost. e criticare la decisione impugnata come se il Tribunale federale fosse una corte d'appello a cui compete di rivedere liberamente le questioni di fatto e di diritto e di ricercare esso stesso la corretta applicazione di norme cantonali (DTF 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b ). Il Tribunale federale si pronuncia infatti unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiono sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a; 118 Ia consid. 1 c con rinvii). 
 
 
Ne segue che, nella misura in cui la ricorrente allega una fattispecie che non trova riscontro in quella riportata nella sentenza impugnata senza nel contempo spiegare per quale motivo i diversi o mancanti accertamenti dell' autorità cantonale siano incostituzionali, il gravame si rivela inammissibile. Ciò è segnatamente il caso per la cronistoria riguardante il divieto di soprelevazione. Altrettanto inammissibili si rivelano i rinvii agli atti cantonali. 
 
4.- Un ricorso di diritto pubblico è in linea di principio ammissibile solo contro decisioni dell'ultima istanza cantonale (art. 86 OG). La decisione dell'autorità cantonale inferiore può unicamente essere impugnata con il ricorso diretto contro quella emanata dall'ultima istanza cantonale, se quest'ultima fruisce di un potere di esame più limitato di quello del Tribunale federale (DTF 125 I 492 consid. 1a e rinvii). 
 
Nella fattispecie, a giusta ragione, la ricorrente non sostiene che il Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adito con un appello, dispone di un potere d'esame più limitato di quello del Tribunale federale. Ne segue che tutte le censure concernenti la procedura svoltasi innanzi al Pretore e la sentenza di quest'ultimo si rivelano inammissibili. 
Fra queste si annoverano le critiche mosse nei confronti degli allegati (risposta e duplica), redatti dalla controparte e proposti al primo giudice, che secondo la ricorrente non ossequiano le norme del CPC ticinese. È esatto che la ricorrente ha censurato con il proprio appello il modo di procedere della controparte, ma nella sede federale essa non esprime alcuna critica - conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG - sulla maniera in cui l'ultima istanza cantonale si è occupata di tale censura risp. come essa l'abbia tacitamente respinta, facendo ad esempio valere una violazione del diritto di essere sentita. Altrettanto dicasi per l'asserita tardività e conseguente inammissibilità delle conclusioni, argomentazione ricorsuale che la ricorrente nemmeno afferma di aver sottoposto all' ultima istanza cantonale. Del resto, pure le censure sollevate in questo contesto concernenti una violazione degli art. 8 e 9 Cost. sono meramente appellatorie e quindi inammissibili. 
Anche laddove la ricorrente critica, oltre all' allegato conclusionale della controparte, la perizia giudiziaria, essa dimentica che oggetto del ricorso di diritto pubblico può in concreto unicamente essere la decisione dell'ultima istanza cantonale. Inoltre alla luce del fatto che i Giudici cantonali hanno ritenuto che la servitù in questione impone il rispetto di una volumetria e non di un'altezza, la ricorrente avrebbe dovuto allegare la rilevanza della mera questione della quota, che è stata oggetto della perizia. Infine irricevibili si rivelano pure le critiche rivolte alla decisione di primo grado concernenti la questione dell'altezza e le critiche personali rivolte al Pretore. 
 
5.- La ricorrente si dilunga poi su una perizia concernente la volumetria dapprima ordinata d'ufficio dalla Presidente della Corte cantonale e alla quale quest'ultima, dopo l'opposizione della stessa ricorrente, ha rinunciato. 
A tal proposito non è ravvisabile alcun interesse giuridicamente protetto a ricorrere, poiché la ricorrente non è gravata dalla questione, essendo segnatamente l'anticipo spese richiestole stato, per sua stessa ammissione, restituito. 
Quanto precede vale pure per le allegazioni concernenti la procedura di ricusa nei confronti della Presidente della Corte cantonale iniziata dalla ricorrente e da essa poi ritirata. 
 
6.- L'interpretazione di una servitù è una questione di diritto che può, in linea di principio, essere sottoposta al Tribunale federale con un ricorso per riforma (DTF 123 III 461). L'argomentazione ricorsuale diretta contro la sentenza cantonale, la quale ha interpretato la servitù di divieto di soprelevazione e di sporgenza nel senso che essa non impone il rispetto di una linea teorica d'altezza, ma di una volumetria, si rivela pertanto, vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), inammissibile. Ciò vale segnatamente per la critica dell'interpretazione della servitù espressa riassumendo l'istanza di ricusa presentata in sede cantonale. 
 
7.- La ricorrente fa pure valere una violazione del principio della buona fede. Tale censura è irricevibile. 
A prescindere dalla sua natura appellatoria, le violazioni del diritto rimproverate alla Corte cantonale e alla sua Presidente, quand'anche - contrariamente a ciò che risulta in concreto - dovessero avverarsi fondate, non sono sufficienti a motivare una violazione della norma costituzionale che impone di agire secondo il principio della buona fede. Pure irricevibili, poiché insufficienti per dimostrare una violazione della Costituzione, sono - come del resto pare ammettere la stessa ricorrente nel proprio gravame a pag. 56 - le argomentazioni dirette contro la prima frase del consid. 5c della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha stabilito che l'istruttoria innanzi al Pretore si era incentrata su una premessa fallace. 
 
8.- Infine la ricorrente si duole della mancata ed errata applicazione degli art. 150 e 152 CPC ticinese. La prima norma concerne le ripetibili e la seconda riguarda la responsabilità aggravata derivante da una lite temeraria. 
 
a) La Corte cantonale ha reputato che la resistenza del convenuto, visto l'esito della controversia, non poteva essere definita temeraria. A tale motivazione la ricorrente si limita a contrapporre prolisse argomentazioni che in larga misura nulla hanno a che vedere con la sentenza impugnata. Per il resto, le censure appellatorie nel gravame sono completamente inidonee a dimostrare un eventuale arbitrio dei giudici cantonali nell'applicazione risp. nella non applicazione dell'art. 152 CPC
 
b) La sentenza impugnata rileva che la ricorrente ha vinto la causa sul divieto di tenere animali e sul divieto di sosta e parcheggio, ma è risultata soccombente sulle altre domande, motivo per cui si giustifica compensare le ripetibili. Ora, la motivazione ricorsuale su questo punto si rivela appellatoria e quindi inammissibile, nonché menzionante circostanze estranee alla lite. Si può rilevare che la ricorrente non spiega infatti minimamente in che modo tale ripartizione sia dovuta ad una svista ed essa omette di esprimersi, laddove indica di aver potuto rimediare alla decisione di prima istanza in ragione di 2/3, sulla rispettiva importanza economica delle 3 servitù. 
 
9.- Da quanto precede segue che il ricorso si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 8000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 gennaio 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,