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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.406/2002 /bom 
 
Sentenza del 4 giugno 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________ e B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.C.________ e D.C.________, 
opponenti, patrocinati dall'avv. Giorgio Rezzonico, via della Pace 5, casella postale 220, 6601 Locarno, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (servitù; azione di accertamento), 
 
ricorso di diritto pubblico del 29 ottobre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
A.A.________ e B.A.________ hanno acquistato nel 1980 la particella n. XXX RFD di F.________, che a valle confina con il mappale n. YYY, da cui è stata scorporata. Quest'ultimo fondo è contiguo alla pubblica via. Contestualmente alla vendita, i coniugi A.________ hanno ottenuto una servitù prediale consistente in un "diritto per la costruzione e la posa di un ascensore sulla particella n. YYY, parallelamente alla scala esistente, e fino al confine con la particella n. XXX". La menzionata scala è situata sul lato est del fondo serviente. 
 
Dopo aver edificato una casa di abitazione, A.A.________ e B.A.________ hanno ottenuto nel 1989, sulla base di piani sottoscritti pure dalla nuova proprietaria del fondo serviente, una licenza edilizia per la costruzione di un montacarichi merci su binari, che dalla strada avrebbe dovuto raggiungere il loro mappale, passando sul lato ovest della particella n. YYY. Il 12 aprile 1993 le appena menzionate parti hanno modificato la predetta servitù, costituendo un "diritto per la costruzione e la posa di un ascensore sulla particella n. YYY, da esercitare sulla parte segnata in rosso nel piano allegato", e cioè su un tracciato rettilineo al confine ovest del fondo serviente. Il progettato impianto è stato solo parzialmente realizzato. 
 
C.C.________ e D.C.________ sono diventati proprietari della particella n. YYY nel 1999 e l'anno seguente hanno presentato una domanda di costruzione, a cui si sono opposti i coniugi A.________, che reputano la pensilina e posteggi progettati sul fondo serviente incompatibili con la citata servitù, perché impediscono l'edificazione di una piattaforma destinata al carico e allo scarico del carrello. Constatato il fallimento di un tentativo di conciliazione nell'ambito del quale l'architetto E.________ aveva allestito un progetto alternativo, l'autorità comunale ha rilasciato la domandata licenza edilizia il 13 luglio 2000, rilevando che l'esistenza e l'estensione della servitù possono unicamente essere stabilite dal giudice civile. 
2. 
Con petizione 24 luglio 2000 A.A.________ e B.A.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città C.C.________ e D.C.________ affinché, in via principale, fosse "accertato che la superficie oggettivamente indispensabile per l'esistenza e l'esercizio della servitù" è quella indicata nel progetto di costruzione approvato il 14 luglio 1989. In via subordinata, per quanto attiene alla piattaforma, gli attori hanno chiesto che la sua superficie sia quella risultante dal progetto dell'architetto E.________. Il 3 ottobre 2001 il Pretore ha respinto l'azione. 
3. 
Con sentenza 24 settembre 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'appellazione degli attori e ha confermato il giudizio di primo grado. I giudici cantonali, dopo aver rilevato che l'iscrizione nel registro fondiario è chiara, sebbene il termine "ascensore" sia infelice, indicano che litigiosa è l'estensione della superficie gravata, la quale non è riportata né sull'atto costitutivo del 22 aprile 1980 né sulla successiva modifica del 1993. Tuttavia, dalla planimetria, in scala 1:1000, allegata all'atto del 12 aprile 1993 risulta una linea rossa dello spessore di circa un millimetro. Tale circostanza costituisce, secondo la Corte cantonale, un indizio da cui si può dedurre che l'esercizio della servitù avrebbe dovuto riguardare una striscia di terreno larga circa un metro, atteso altresì che i piani approvati dall'autorità amministrativa nel 1989 prevedevano un asse rotabile di circa 1,25 m. Con riferimento alle strutture di carico e scarico del carrello, la sentenza impugnata indica che la piattaforma inferiore non è stata segnata sulla planimetria e che i progetti da cui essa risultava non sono né stati allegati né menzionati nella convenzione del 12 aprile 1993, motivo per cui non possono essere opposti a terzi in buona fede. Gli attori, a cui incombeva l'onere della prova, non hanno nemmeno dimostrato che una piattaforma come quella progettata fosse indispensabile per il funzionamento dell'impianto, atteso che essi avevano rinunciato alla perizia chiesta all'udienza preliminare. 
4. 
Con ricorso di diritto pubblico del 29 ottobre 2002 A.A.________ e B.A.________ postulano, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio degli atti all'autorità cantonale affinché questa accerti la superficie necessaria per tutto il percorso (binari, carrello e piattaforma di partenza). Lamentano che i giudici cantonali si sono unicamente chinati sulla necessità di una piattaforma, senza esprimersi sul tracciato dei binari. Così facendo la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 9 Cost., disattendendo la domanda di accertamento formulata con la petizione. I giudici cantonali avrebbero poi ignorato il fatto notorio, secondo cui le cabine degli ascensori del tipo progettato hanno l'accesso laterale e che in concreto non sarebbe stato possibile, per motivi di sicurezza, avere un accesso frontale, circostanza che avrebbe dovuto risultare dal sopralluogo. 
Il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame con decreto 18 novembre 2002. 
5. 
A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col ricorso sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii). 
5.1 La sentenza impugnata indica che nella planimetria allegata alla modifica della servitù non è indicata alcuna superficie corrispondente all'impianto terminale del montacarichi che i ricorrenti intendono realizzare. Quest'ultimi, a cui incombeva l'onere probatorio, non hanno nemmeno provato che l'erezione di una stazione a valle posta in capo all'asse rotabile, senza ulteriori sporgenze sul fondo serviente, fosse tecnicamente impossibile o comportasse un costo sproporzionato. Nel corso della causa, essi hanno infatti rinunciato alla perizia, richiesta all'udienza preliminare, "sulle necessità edificatorie (segnatamente sullo spazio di accesso) in relazione alla costruzione dell'ascensore/ montacarichi secondo quanto previsto dalla servitù". 
5.2 I ricorrenti non contestano né di essere gravati dall'onere probatorio né che dai documenti giustificativi allegati alla domanda di iscrizione della servitù non risulti l'ingombro, a valle, dell'impianto in discussione. Essi ritengono però notorio che tutti gli ascensori del tipo progettato abbiano l'accesso laterale. Inoltre, il sopralluogo avrebbe dovuto evidenziare che la prossimità della strada e la morfologia del terreno non permettono la costruzione di un adeguato accesso frontale. 
La censura non ossequia i summenzionati requisiti di motivazione. L'argomentazione ricorsuale si esaurisce, infatti, in semplici affermazioni, che non sono suffragate da alcuna prova e che si rivelano inidonee a dimostrare un apprezzamento arbitrario delle risultanze probatorie agli atti da parte della Corte cantonale. I ricorrenti sembrano segnatamente dimenticare che la circostanza secondo cui le "cabine degli ascensori" del tipo scelto abbiano un accesso laterale non basta per dimostrare l'impossibilità di realizzare un impianto differente, con un altro tipo di carrello e munito di un accesso frontale. 
6. 
I ricorrenti sostengono poi che la Corte cantonale, non esprimendosi sull'asse rotabile, avrebbe disatteso la richiesta di accertamento formulata con la petizione e violato l'art. 9 Cost. 
 
Ora, i ricorrenti sembrano dimenticare di aver introdotto la loro azione dopo essersi opposti ai progettati parcheggi con pensilina sul fondo serviente, perché questi avrebbero impedito la realizzazione della stazione a valle del montacarichi e che tutta la causa è stata incentrata sulla problematica inerente alla sistemazione della parte terminale dell'impianto di trasporto, situata in prossimità della pubblica via. Il Pretore aveva quindi integralmente respinto la petizione, senza pronunciarsi sulla larghezza dell'asse rotabile. Nel loro appello, i ricorrenti non hanno lamentato l'omissione dell'accertamento della larghezza dell'asse rotabile. Anzi, essi paiono aver ritenuto pacifiche le dimensioni dell'asse rotabile, atteso che nel rimedio cantonale hanno ribadito che la costruzione prevista dalla servitù "non può riguardare soltanto `il tracciato` in senso stretto", ma concerne pure lo spazio necessario a valle per salire e scendere dall'ascensore. La censura, che non è stata sottoposta all'ultima istanza cantonale, si rivela pertanto nuova e come tale inammissibile a causa del mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica assegnare ripetibili ridotte alla controparte, che ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, che rifonderanno, in solido, complessivi fr. 200.-- per ripetibili della sede federale alle controparti. 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle controparti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 4 giugno 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: