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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.13/2006 
6S.34/2006 
6S.36/2006 /biz 
 
Sentenza del 28 agosto 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
6P.13/2006, 6S.36/2006 
A.A.________, 
B.A.________, 
C.________, 
D.A.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin, 
 
6S.34/2006 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
E.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi. 
 
Oggetto 
6P.13/2006 
Art. 9 e 32 Cost., art. 6 CEDU (procedura penale, 
arbitrio nell'accertamento dei fatti) 
 
6S.34/2006, 6S.36/2006 
Omicidio colposo (art. 117 CP), 
 
ricorso di diritto pubblico e ricorsi per cassazione contro la sentenza del 13 dicembre 2005 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La sera del 17 febbraio 2000, di ritorno verso casa, E.________, alla guida di una Seat "Ibiza" targata xxx, imboccava la via Cantonale che da Porza prosegue in direzione di Comano. Giunta presso il Grotto Cacciatori essa investiva il pedone G.A.________ (nato nel 1925) che in quel frangente tentava di attraversare la strada a una decina di metri dalle strisce pedonali. Il pedone decedeva in seguito alle gravi ferite riportate. 
B. 
Con decreto di accusa del 4 novembre 2002 il Procuratore pubblico riteneva E.________ autrice colpevole di omicidio colposo per avere cagionato con imprevidenza colpevole la morte di G.A.________, proponendo una condanna penale di quarantacinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
C. 
Statuendo sull'opposizione sollevata dall'accusata contro il detto decreto, il giudice della Pretura penale, con sentenza del 23 settembre 2003, la assolveva. 
D. 
Il 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della loro ammissibilità, sia il ricorso del Procuratore pubblico che quello di A.A.________, B.A.________, C.________ nata A.________ e D.A.________ avverso la sentenza pretorile che veniva pertanto confermata. 
E. 
A.A.________, B.A.________, C.________ e D.A.________ insorgono contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico, con i quali domandano l'annullamento della sentenza impugnata. Il Procuratore pubblico insorge mediante ricorso per cassazione, domandando a sua volta l'annullamento della sentenza. 
F. 
La CCRP e l'Ufficio federale delle strade (USTRA) rinunciano a presentare osservazioni ai ricorsi. E.________ domanda la reiezione dei ricorsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii). 
2. 
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico delle parti civili e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali l'arbitraria applicazione del diritto processuale cantonale e l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove, mentre la violazione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.13/2006) 
3.1 I ricorrenti sono il coniuge e i figli della vittima. Essi hanno notificato pretese civili di risarcimento sia in prima che in seconda istanza cantonale nei confronti di E.________ ed è pacifico che la decisione impugnata può avere delle conseguenze negative sul giudizio relativo a tali pretese. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c, 2 cpv. 2 lett. b LAV nonché 88 OG essi sono pertanto legittimati ad impugnare il giudizio cantonale (v. DTF 126 IV 42 consid. 3). 
3.2 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv.1 e 89 cpv. 1 OG. 
3.3 Sulla base dell'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c; 125 I 492 consid. 1b). 
3.4 A mente dei ricorrenti l'autorità cantonale ha basato la sua decisione su accertamenti di fatto arbitrari e lesivi del diritto processuale cantonale. Contestata viene in particolare l'attribuzione alla vittima di un comportamento non prevedibile che avrebbe interrotto il nesso di causalità adeguato sussistente fra l'eventuale disattenzione negligente della conducente e l'investimento della vittima stessa. L'ultima autorità cantonale avrebbe inoltre violato in maniera arbitraria l'art. 295 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI) riesaminando d'ufficio una circostanza di fatto che non era stata minimamente menzionata nell'ambito della procedura di prima istanza, segnatamente in merito al momento preciso in cui il pedone avrebbe manifestato l'intenzione di riattraversare la strada da destra a sinistra. Per quanto riguarda gli altri accertamenti ritenuti arbitrari i ricorrenti sottolineano come alla velocità più favorevole all'accusata un pedone che attraversasse la carreggiata sarebbe stato visibile dopo circa cinque secondi dall'inizio della discesa, per cui il pedone doveva essere visto dall'accusata già dalla fase finale del suo primo attraversamento. Dalle deposizioni dell'accusata si evincerebbe tuttavia in modo assolutamente chiaro e inequivocabile che essa non ha visto alcun pedone sulla carreggiata dall'inizio della discesa verso Comano fino a dopo l'impatto fatale. L'unica conclusione compatibile con tali accertamenti di fatto sarebbe quindi che la conducente del veicolo mentre percorreva il tratto stradale in oggetto non stesse prestando alcuna attenzione al campo stradale, rendendosi così colpevole di un comportamento gravemente imprudente. La sua disattenzione le avrebbe in particolare impedito di ridurre ed adeguare la velocità del suo veicolo, avvicinandosi a un passaggio pedonale nelle vicinanze del quale era appena transitato un pedone. La riduzione della velocità del veicolo e la maggiore attenzione che la visione del pedone durante il primo attraversamento della carreggiata avrebbero dovuto suscitare nell'automobilista, le avrebbero potuto permettere di fermarsi prima di investire il pedone quando è tornato sui suoi passi, o almeno di scongiurarne la morte (ricorso pag. 13). I ricorrenti aggiungono inoltre che mentre percorreva a piedi il tragitto di 2,6 - 3,1 m che lo separava dal punto d'impatto il pedone era perfettamente visibile dalla distanza, non superiore a 75 m, alla quale si trovava in quel momento l'automobile dell'accusata. Per percorrere il tragitto che la separava dal punto d'impatto la vittima avrebbe impiegato, camminando a passo spedito, non meno di 2 secondi. Tale lasso di tempo, per quanto breve, alla velocità alla quale circolava l'automobilista secondo l'ipotesi a lei più favorevole, le avrebbe permesso di arrestare il veicolo o quantomeno di ridurne la velocità, scongiurando le conseguenze fatali dell'incidente (ricorso pag. 14 e seg.). In conclusione la CCRP, scagionando da ogni colpa la conducente del veicolo, sarebbe pervenuta all'insostenibile risultato di dover ammettere che, data la versione dei fatti fornita dall'accusata e la totale assenza di frenata, il pedone si sarebbe materializzato improvvisamente davanti all'autovettura (ricorso pag. 15). 
3.5 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). La nozione di arbitrio in questo ambito, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., è oggetto di una consolidata giurisprudenza, recentemente richiamata in DTF 129 I 8, cui si può rinviare. In breve, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). 
3.6 I fatti accertati dall'autorità cantonale non più contestati in questa sede sono i seguenti: 
- verso le ore 18.35 - 18.55, proveniente dal centro di Porza con i fari anabbaglianti accesi, l'automobile dell'opponente cominciava la discesa in direzione di Comano alla velocità di 46-49,5 km/h; 
- il fondo stradale era asciutto e la visibilità era buona grazie all'illuminazione notturna di lampioni, la quale è più intensa nella zona del passaggio pedonale e consente di avvedersi di eventuali pedoni sulle strisce o nelle immediate vicinanze; 
- la carreggiata è larga 6 m e il marciapiede 1,6 m; 
- dall'inizio del rettilineo in discesa al punto d'impatto la distanza è di 165 m e occorrono 12 - 13 secondi per percorrerli a una velocità di 50 km/h, pari a 13,8 m al secondo; 
- il pedone, accomiatatosi dall'amico H.________ nei pressi del parcheggio del Grotto Cacciatori, ha dapprima attraversato la strada da sinistra verso destra, impiegando circa 6,5 secondi ad un'andatura di 1,5 m/sec, per raggiungere un piazzale posto dietro una folta siepe che ostruisce la vista dalla strada; 
- il pedone ha indi deciso di fare "dietro front", riattraversando la strada da destra verso sinistra, ed è stato investito una decina di metri oltre il passaggio pedonale in direzione di Comano; 
- il pedone è stato travolto a circa 1 - 1,5 m dal marciapiede destro; 
- tra il momento in cui è restato sul piazzale dietro la siepe, dopo il primo attraversamento, e l'impatto sono passati 5,5 secondi; 
- l'automobilista non ha visto il pedone né da che direzione questo provenisse e ha frenato 20 m dopo l'impatto. 
3.7 Contestati sono per contro gli accertamenti relativi al comportamento del pedone. L'ultima istanza cantonale ha ritenuto evidente il fatto che esso sia comparso all'improvviso davanti all'automobile. Essa ha aggiunto che dagli atti non è possibile stabilire con certezza quando il pedone, nel suo corto tragitto di ritorno, abbia manifestato l'intenzione di immettersi di nuovo sulla carreggiata e quando si sia apprestato a farlo. Il testimone H.________ non ha saputo dire nulla al riguardo, mentre l'automobilista non si è nemmeno accorta da dove provenisse il pedone. I 5,5 secondi durante i quali quest'ultimo avrebbe potuto riattraversare la strada da destra sono un lasso di tempo relativamente ampio. Tenuto conto del fatto che la vista dalla strada verso il piazzale è ostruita da una siepe, più il pedone ha atteso per immettersi sulla carreggiata, più il rischio di non essere visto era alto. Nel dubbio, ha concluso la CCRP, non rimane che ammettere come l'ipotesi più probabile quella dell'infortunio dovuto a colpa del pedone, il quale si sarebbe immesso sulla strada in maniera improvvisa ed imprevedibile (sentenza impugnata pag. 15 e seg.). 
3.8 Gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale non possono essere considerati arbitrari. A fronte della frammentarietà degli elementi probatori a disposizione essa ha optato per la ricostruzione più favorevole all'accusata, correttamente applicando il principio "in dubio pro reo". Tale principio, quale corollario alla garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii). Certo il pedone, prima di essere investito, ha dovuto ripercorrere il marciapiede (1,6 m) ed un breve tratto della strada (1 m nell'ipotesi più favorevole all'accusata), per cui, anche procedendo a passo spedito (1,5 m/sec sulla base dei calcoli peritali ritenuti dall'autorità cantonale, v. sentenza impugnata pag. 11) per poco meno di 2 secondi egli è stato sicuramente visibile. Tenendo conto della finestra di 5,5 secondi lasciata aperta dagli accertamenti dell'autorità cantonale, questo intervallo poteva anche essere superiore. Sennonché manca in proposito qualsiasi riscontro probatorio sull'effettivo comportamento del pedone una volta giunto sul piazzale, per cui "in dubio pro reo" va ritenuta una visibilità di poco meno di 2 secondi (un secondo sul marciapiede e poco meno di un secondo sulla strada), implicitamente ritenuta dalla CCRP nel concludere che il pedone sia apparso all'improvviso. In che misura il fatto di essere stato comunque visibile per un breve lasso di tempo vada tenuto in considerazione per valutare l'eventuale negligenza colpevole dell'automobilista, è altresì una questione di diritto federale che non può essere esaminata in questa sede. Per quanto riguarda infine la visibilità del pedone in occasione del suo primo attraversamento, l'autorità cantonale ha accertato che l'auto si trovava a 75 m quando la vittima ha completato l'attraversamento per cui a quella distanza doveva essere visibile un eventuale pedone ai lati del marciapiede (sentenza impugnata pag. 12). In che misura ciò abbia conseguenze nell'applicazione delle norme federali pertinenti è anch'essa una questione di diritto che non può essere esaminata nel merito in questa sede. 
3.9 Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la CCRP non ha proceduto ad un nuovo apprezzamento probatorio sul momento preciso in cui il pedone avrebbe manifestato l'intenzione di riattraversare la strada da destra a sinistra, ma ha preso atto che l'accertamento fatto in proposito dal giudice del merito regge in applicazione del principio "in dubio pro reo". L'autorità cantonale di ricorso non ha quindi arbitrariamente violato la disposizione processuale dell'art. 295 CPP/TI che la vincola agli accertamenti di fatto del giudice del merito. Anche su questo punto il ricorso va disatteso. 
3.10 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
4. Ricorso per cassazione del procuratore pubblico (6S.34/2006) 
4.1 Il Procuratore pubblico sostiene che, viste le buone condizioni di visibilità sul tratto di strada considerato e la velocità di 46 - 49,5 km/h del veicolo, il pedone avrebbe dovuto essere avvistato dall'automobilista. Il marciapiede misura una larghezza di 1,60 m, mentre il punto d'impatto con il pedone si situa a 1 - 1,50 m dal bordo destro della carreggiata, per cui anche se il pedone fosse sbucato improvvisamente, avrebbe impiegato due secondi (muovendosi alla velocità di 1,4 m/sec per un pedone di 75 anni di età) per raggiungere il punto in cui è avvenuta la collisione. Due secondi, durante i quali egli avrebbe potuto e dovuto essere visto dall'automobilista. Nel caso in discussione l'automobilista, circolando ad una velocità costante di 46 km/h, si trovava ad una distanza di circa 25,5 m dal punto d'impatto nel momento in cui il pedone, proveniente dal posteggio, si immetteva (con passo spedito) sul marciapiede destro davanti a lei in direzione della carreggiata. Da questo il Procuratore pubblico deduce che la conducente non prestava la dovuta attenzione a ciò che succedeva sul campo stradale di fronte a lei. Lo avesse fatto avrebbe potuto e dovuto scorgere il pedone in procinto di attraversare il marciapiede, per poi scendere in strada e, indipendentemente da una colpa concomitante del pedone, reagire non appena vistolo uscire dal piazzale diretto verso il campo stradale. Tenuto conto dello spazio d'arresto ciò avrebbe dovuto evitare l'esito fatale. Quand'anche non fosse stata in grado di arrestare completamente il veicolo, un rallentamento avrebbe comunque diminuito enormemente le probabilità di esito letale (ricorso pag. 3). Né si può completamente ignorare che, come accertato in sede di giudizio di merito, l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo aver percorso altri 20 metri dall'urto, cosa che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione. Riassumendo il Procuratore pubblico ritiene che la conducente è incorsa in una violazione dei propri doveri di prudenza imputabile a colpa, posto che ci si poteva attendere da lei che prestasse attenzione e controllasse quanto accadeva sulla strada di fronte a lei, compreso quindi, lo spazio del marciapiede, tanto più che si trovava in prossimità di un passaggio pedonale. Trascurando questi aspetti della fattispecie l'autorità cantonale avrebbe violato il diritto federale (ricorso pag. 3 e seg.). 
4.2 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno si rende colpevole di omicidio colposo ai sensi dell'art. 117 CP. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP). 
4.3 La punibilità per omicidio colposo presuppone dunque una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284 e rinvii). I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii). Nella fattispecie è d'uopo riferirsi alle regole vigenti in materia di circolazione stradale (v. sotto consid. 4.5). 
4.4 Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza ed il decesso della vittima deve altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c). 
4.4.1 Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento, se quest'ultimo ne costituisce la "condicio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità naturale è data se la violazione delle norme della circolazione stradale risulta essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame del Tribunale federale in ambito di ricorso per cassazione, a meno che l'autorità cantonale non abbia misconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa e rinvii). 
4.4.2 La causalità deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello concretamente verificatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l'evento verificatosi fosse prevedibile da parte dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 3c; 116 IV 182 consid. 4b). La causalità adeguata è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina con libero potere d'esame nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvio). 
Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b, 199 consid. 5c). 
Oltre alla prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell'agente l'evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l'evento fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, nonché 118 IV 130 consid. 6a). 
4.5 Secondo l'art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC). Inoltre il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata (art. 33 cpv. 1 LCStr). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (art. 33 cpv. 2 LCStr). Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, egli deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo (art. 6 cpv. 1 ONC). 
4.5.1 Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, come ad esempio la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101 consid. 2b). La "particolare prudenza" per i pedoni di cui all'articolo 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo. L'automobilista può prescindere dal ridurre la propria velocità solo se nessun pedone si trova sul passaggio pedonale o in prossimità di esso, e se emerge dall'insieme delle circostanze che nessun utente possa improvvisamente comparire per attraversare la strada (DTF 121 IV 286 consid. 4b, 115 II 283 consid. 1a). 
4.5.2 D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). 
4.5.3 I pedoni dal canto loro devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località (art. 49 cpv. 1 LCStr). Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso (art. 49 cpv. 2 LCStr). L'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni viene più concretamente regolato all'articolo 47 ONC. I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m (art. 47 cpv. 1 ONC). Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo (art. 47 cpv. 2 ONC). Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli (art. 47 cpv. 5 ONC). 
4.6 Nel caso concreto è stato accertato che l'automobilista non ha visto il pedone né durante il suo primo passaggio da sinistra verso destra, né durante il riattraversamento da destra verso sinistra. Si pone dunque la questione di sapere se questo fatto sia conciliabile con i doveri di prudenza di un conducente in una simile situazione. 
 
4.6.1 Per quanto riguarda il primo passaggio, la CCRP, rettificando parzialmente i calcoli del giudice del merito sui tempi di attraversamento, ha ritenuto che esso sia durato 6,5 secondi e che pertanto il pedone sia arrivato in fondo quando l'auto si trovava a 75 m dal punto d'impatto. Essa ha giustamente aggiunto che a quella distanza doveva essere visibile un eventuale pedone ai lati del marciapiede. Il fatto che la conducente non lo abbia visto è dunque segno che essa era disattenta e che non rivolgeva sufficiente attenzione alla strada. 
4.6.2 Per quanto concerne il secondo attraversamento da destra verso sinistra, non si sa esattamente quando il pedone abbia manifestato l'intenzione di immettersi di nuovo sulla carreggiata e quando si sia apprestato a farlo. Ciò nonostante è stato assodato nell'esame del ricorso di diritto pubblico (v. sopra consid. 3.8) che per arrivare sul punto d'impatto camminando ad un'andatura di 1,5 m/sec egli è stato visibile per poco meno di due secondi. Orbene il fatto che l'automobilista non si sia assolutamente accorta della sua presenza, in questo pur breve lasso di tempo, ed anzi abbia proseguito la corsa dell'automobile ancora 20 m dopo l'urto non è spiegabile se non concludendo che essa fosse nuovamente disattenta e che quindi abbia violato le regole di prudenza che si pretendevano da lei in una simile situazione, per di più in prossimità di un passaggio pedonale dove in base alla sopraccitata giurisprudenza si esige una più elevata attenzione. È indubbio dunque che l'automobilista abbia violato i suoi doveri di prudenza giusta l'art. 31 LCStr. Con questo comportamento essa ha altresì messo in pericolo gli altri utenti della strada ed oltrepassato i limiti del rischio ammissibile, visto che come conducente doveva essere consapevole del fatto che guidare senza prestare la dovuta attenzione alla carreggiata ed al marciapiede davanti a sé, per di più in prossimità di un passaggio pedonale, è molto pericoloso ed espone gli altri utenti della strada, in particolare eventuali pedoni (adulti, ma anche bambini, anziani o infermi di cui all'art. 26 cpv. 2 LCStr), ad un rischio inammissibile. 
4.6.3 Ciò tuttavia non basta per ammettere che sia perfezionata la fattispecie di omicidio colposo giusta l'art. 117 CP. Tra la violazione dei doveri di prudenza e l'evento deve esserci infatti un nesso di causalità adeguata. Nel caso concreto si pone in particolare il quesito di sapere se la condotta del pedone abbia interrotto tale nesso. Sotto questo profilo è indubbio che la vittima non si è comportata in maniera conforme alle norme in vigore per i pedoni. La vittima si è infatti immessa nottetempo sulla strada dieci metri dopo un passaggio pedonale senza prestare alcuna attenzione al fatto che alla sua sinistra, a poca distanza, sopraggiungeva un'automobile a circa 50 km/h con i fari regolarmente accesi. Il fatto di attraversare improvvisamente la strada in una simile situazione costituisce una grave imprudenza in urto con quanto prescrive ai pedoni l'art. 47 ONC richiamato l'art. 49 cpv. 2 LCStr. Perché questa grave imprudenza della vittima interrompa il nesso di causalità adeguata occorre tuttavia che essa rappresenti la scaturigine più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, nel caso concreto la disattenzione dell'automobilista. Contrariamente a quanto considerato dall'autorità cantonale, nel caso concreto non si è verificata una simile interruzione. L'obbligo di prestare attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC richiamato l'art. 31 cpv. 1 LCStr) deriva proprio dal serio rischio che il fatto di condurre disattenti comporta, a maggior ragione nei confronti di utenti della strada anziani come nel caso concreto (v. art. 26 cpv. 2 LCStr). Omettendo di prestare attenzione alla strada, per di più in prossimità di un passaggio pedonale, l'automobilista ha consapevolmente corso il prevedibile rischio che sulla carreggiata apparissero ostacoli improvvisi, senza avere più la possibilità di reagire per tempo. L'improvvisa apparizione di un pedone anziano, ad una decina di metri da un passaggio pedonale, non è quindi un evento talmente imprevedibile e sorprendente da interrompere il nesso di causalità adeguata. In questo senso il comportamento colpevolmente disattento dell'automobilista era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello che si è concretamente verificato. 
4.6.4 L'evento tuttavia, perché possa essere imputato all'automobilista, oltre ad essere prevedibile, doveva essere anche evitabile. Orbene è vero che la conducente, anche se avesse prestato la dovuta attenzione, difficilmente sarebbe riuscita ad evitare completamente l'impatto col pedone in un così breve lasso di tempo e di spazio (circa 27,6 m per una velocità di 50 km/h), tenuto conto di un tempo di reazione di 1 secondo (v. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, pag. 301): in teoria tali condizioni spazio-temporali le avrebbero permesso di arrestare l'auto dopo 24,2 m, ma questo alla difficile condizione di accorgersi subito che il pedone, sbucato da dietro la siepe, aveva intenzione di attraversare. D'altro canto però, se essa avesse perlomeno frenato (eventualmente dando anche un colpo di clacson e/o leggermente sterzando sulla sinistra), come avrebbe potuto e dovuto fare se fosse stata attenta alla strada ed al marciapiede, l'impatto sarebbe senz'altro stato meno brutale, e quindi con un minore rischio di esito letale. Omettendo di considerare questo aspetto della fattispecie l'autorità cantonale non ha correttamente applicato i principi della cosiddetta causalità ipotetica. Il giudice del merito aveva del resto a disposizione a questo proposito una dichiarazione peritale agli atti secondo cui ad una velocità di circa 30 km/h vi è una probabilità di morte di circa il 10%, contro una probabilità del 70/75% in caso di investimento a 50 km/h (v. sentenza di primo grado pag. 12). Né si può ignorare il fatto che l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo avere percorso altri venti metri dall'urto, cosa che evidentemente ha aggravato ulteriormente il rischio di esito letale. Su questi aspetti della fattispecie mancano tuttavia sufficienti accertamenti e la sentenza impugnata è silente, per cui la causa va rinviata all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277 PP perché provveda al completamento degli accertamenti e pronunci un nuovo giudizio in base ad essi. 
5. Ricorso per cassazione delle parti civili (6S.36/2006) 
5.1 Le parti civili sono legittimate a ricorrere per cassazione in virtù dell'art. 270 lett. e n. 1 PP richiamati gli art. 8 cpv. 1 lett. c nonché 2 cpv. 2 lett. b LAV (v. sopra consid. 3.1). Il loro pregresso ricorso in sede cantonale era principalmente centrato sugli accertamenti di fatto, ma conteneva comunque anche censure di diritto federale, segnatamente sull'applicazione degli art. 18 cpv. 3 e 117 CP (v. ricorso in sede cantonale pag. 7 e 20), nel merito delle quali l'ultima autorità cantonale è entrata, seppure rinviando alle considerazioni formulate sul ricorso del Procuratore pubblico (sentenza impugnata pag. 18). Il requisito formale dell'esaurimento delle vie ricorsuali cantonali è quindi adempiuto (art. 268 n. 1, art. 273 n. 1 lett. b; DTF 123 IV 42 consid. 2a; 122 IV 56 consid. 3b, 285 consid. 1c e d; 121 IV 340 consid. 1a). 
5.2 Anche in questa sede le argomentazioni delle parti civili non divergono di molto da quelle del Procuratore pubblico per cui per economia processuale si rimanda a quanto esposto nel considerando 4. Il ricorso risulta di conseguenza accolto. 
6. Sulle spese e sulle indennità 
6.1 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 278 cpv. 1 PP). 
6.2 L'accusatore pubblico del Cantone non ha diritto ad indennità (art. 278 cpv. 3 PP). 
6.3 Per il ricorso di diritto pubblico le parti civili soccombenti dovrebbero versare un'indennità all'opponente vincente (art. 159 OG). Parallelamente, alle parti civili, le quali risultano vincenti nel ricorso per cassazione, dovrebbe venire assegnata un'indennità giusta l'art. 278 cpv. 3 PP. In applicazione di quest'ultima disposizione tale indennità dovrebbe venire anticipata dalla cassa del Tribunale federale, la quale in un secondo tempo si farebbe rimborsare dall'opponente soccombente in quest'ultimo gravame. Sennonché, visto che l'indennità che le parti civili dovrebbero versare in solido all'opponente per il ricorso di diritto pubblico è pari a quella che il Tribunale federale dovrebbe assegnare ad esse e poi farsi rimborsare dalla stessa opponente, per evitare inutili passaggi a vuoto amministrativi e contabili si rinuncia ad assegnare indennità che risulterebbero comunque operazioni a somma zero. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- relativa al ricorso di diritto pubblico è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
I ricorsi per cassazione del Procuratore pubblico e delle parti civili sono accolti, la sentenza cantonale è annullata in applicazione dell'art. 277 PP e la causa viene rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
4. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4000.-- relativa ai ricorsi per cassazione è posta a carico dell'opponente. 
5. 
Non si assegnano indennità per ripetibili. 
6. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 agosto 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: