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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.627/2003 /bom 
 
Sentenza del 16 gennaio 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Merkli, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
28 novembre 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 27 gennaio 2001 la cittadina colombiana A.A.________ (1961), che per il passato era stata condannata ed espulsa dalla Svizzera per avervi tra l'altro lavorato illegalmente nonché era stata oggetto di un divieto d'entrata valido fino al 23 ottobre 2005, si è sposata a Medellin con il cittadino svizzero B.A.________ (1935). Ottenuta una riduzione degli effetti del citato divieto d'entrata al 30 agosto 2002, l'interessata è entrata in Svizzera l'8 novembre 2002 ed è stata posta al beneficio di un permesso di dimora valido fino al 7 novembre 2003 per vivere insieme al marito. L'11 gennaio 2003 è stata raggiunta dai figli gemelli, nati da una precedente relazione, C.A.________ e D.A.________ (26.01.1987), ai quali è stato pure rilasciato un permesso di dimora con scadenza al 7 novembre 2003. 
Dopo avere lasciato una prima volta l'abitazione coniugale nell'aprile 2003 ed aver avviato una procedura di misure protettrici dell'unione coniugale, A.A.________ si è nuovamente e definitivamente separata dal marito un mese più tardi ed è andata a vivere con i figli presso E.________. 
B. 
Il 17 luglio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di modificare alcuni dati nell'autorizzazione di soggiorno di A.A.________ e ha fissato a lei e ai figli un termine con scadenza al 31 agosto successivo per lasciare il territorio cantonale. Preso atto che l'interessata voleva chiedere la separazione o il divorzio dal marito e viveva con un altro uomo con il quale intratteneva una relazione sentimentale, ha considerato che fosse venuto a mancare lo scopo per il quale le era stato concesso un permesso di dimora, ossia il ricongiungimento familiare. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 16 settembre 2003, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 28 novembre 2003. Dette autorità hanno ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. 
C. 
Il 29 dicembre 2003 A.A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale e la decisione governativa siano annullate e che a lei e ai figli vengano concessi dei permessi di dimora. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria nonché domanda che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame. Il 7 gennaio 2004 i figli della ricorrente hanno trasmesso a questa Corte un ulteriore scritto in cui descrivono tra l'altro l'atteggiamento assunto nei loro confronti dal marito della loro madre. 
D. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 6 gennaio 2004 ha invitato il Tribunale cantonale amministrativo a trasmettergli l'inserto della causa. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1). 
2. 
2.1 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fossero state revocate, le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano la ricorrente e i figli sono oramai scadute dal 7 novembre 2003, ossia prima dell'inoltro del ricorso: essi non hanno quindi un interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile. Rimane da vagliare se tale rimedio sia ammissibile se si considera che il giudizio impugnato non solo concerne la revoca dei permessi di dimora ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare le precedenti autorizzazioni. 
2.2 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficiava la ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 27 gennaio 2001, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e numerosi rinvii). 
2.3 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento della decisione governativa, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c). 
3. 
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere assunto i testi né determinati atti da lei richiamati. Essa non dimostra tuttavia perché i giudici cantonali, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d) e visti gli argomenti esposti nel giudizio impugnato (cfr. sentenza cantonale consid. 1.4), qui condivisi e ai quali si rinvia, avrebbe disatteso la Costituzione nel ritenere l'audizione dei testi e gli atti richiamati irrilevanti. La critica va pertanto respinta. 
4. 
4.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Le critiche rivolte all'accertamento di alcuni fatti, che comunque sono irrilevanti in concreto, vanno quindi disattese. Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro la ricorrente stessa non contesta - che i coniugi A.________, sposatisi nel gennaio 2001 in Colombia, hanno convissuto in Svizzera dal mese di novembre 2002 fino alla fine del mese di maggio 2003, con un'interruzione di circa un mese nell'aprile 2003. Più precisamente, dal 22 maggio 2003 essi vivono separati, ognuno organizzando autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune, la quale è stata peraltro alquanto breve. Ma, soprattutto, risulta dalla sentenza contestata che la ricorrente convive con un altro uomo, con il quale ha una relazione sentimentale e dal quale aspetta un figlio. In queste condizioni, è quindi chiaro che tra i coniugi A.________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5A; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4). 
4.2 Visto quanto precede, la questione di sapere se il matrimonio sia fittizio - problematica che non è stata considerata dalla Corte cantonale ai fini del giudizio - come anche il fatto che la ricorrente sia stata obbligata a lasciare il domicilio coniugale a causa dei maltrattamenti inflitti dal marito a lei o ai suoi figli oppure la circostanza che ella abbia un lavoro e che sia lei che i figli siano bene integrati non sono di rilievo ai fini del giudizio. 
5. 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU
6. 
6.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
6.2 Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria va respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (per informazione). 
Losanna, 16 gennaio 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: