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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_25/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 6 giugno 2013  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________SA,  
opponente. 
 
Oggetto 
locazione; spese accessorie, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2013 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
 
Considerando:  
che la B.________SA (locatrice) ha chiesto a A.________ il pagamento di fr. 481.80 a conguaglio delle spese accessorie per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 dell'appartamento locato a quest'ultima; 
che il 28 febbraio 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato la sentenza 18 ottobre 2011 con cui il Pretore di Mendrisio-Sud aveva condannato la conduttrice a versare alla locatrice il predetto importo e ha rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio previa l'assunzione delle prove da lui ammesse; 
che il 17 luglio 2012, dopo aver effettuato il 15 giugno 2012 un'udienza, il Pretore ha nuovamente statuito e ha condannato un'altra volta la convenuta al pagamento di fr. 481.80, ponendo a carico di quest'ultima anche le spese giudiziarie di fr. 100.-- e le ripetibili di fr. 300.--; 
che con reclamo 12 agosto 2012 A.________ ha chiesto l'annullamento del giudizio pretorile, ha lamentato la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto prendere visione "della documentazione prodotta e dell'osservazione di controparte" e ha contestato l'ammontare delle ripetibili; 
che con sentenza 9 aprile 2013 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il predetto reclamo; 
che i giudici cantonali hanno ritenuto incomprensibile la lamentela del diritto di essere sentita esternata dalla reclamante, avendo ella ricevuto le osservazioni del 7 ottobre 2011 della locatrice con la decisione del 18 ottobre 2011, mentre i documenti giustificativi prodotti con tali osservazioni avrebbero potuto essere visionati al più tardi all'udienza del 15 giugno 2012; 
che essi hanno pure considerato infondate nel merito le contestazioni della conduttrice, risultando segnatamente dai documenti agli atti la facoltà di consultare la serie di fatture su cui la locatrice basa la sua pretesa; 
che la Corte cantonale ha infine reputato giustificata l'indennità alla locatrice fissata dal Pretore "in ragione dell'effettivo dispendio di tempo"; 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 10 maggio 2013 in cui lamenta una violazione degli art. 9 e 29a Cost. perché avrebbe esplicitamente chiesto all'ultima istanza cantonale di "accedere alle documentazioni mancanti", perché questa avrebbe accertato in modo manifestamente inesatto la messa a disposizione di tutti i giustificativi con la relativa presa di conoscenza "nel verbale 15 giugno 2012" e perché l'assegnazione di fr. 300.-- a titolo di ripetibili sarebbe arbitraria e avrebbe carattere lesivo e sproporzionato; 
che contrariamente a quanto ritiene la ricorrente la controversia non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, ragione per cui, visto il valore di lite ridotto, la decisione cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che pertanto nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, i diritti costituzionali ritenuti violati e in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il gravame, solo in parte riferito ai considerandi della sentenza impugnata, non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti la ricorrente nemmeno pretende di non aver ricevuto le osservazioni 7 ottobre 2011 della locatrice e non indica cosa le avrebbe impedito di consultare al più tardi all'udienza del 15 giugno 2012 tenuta dal Pretore i documenti prodotti con tali osservazioni; 
che anche per quanto riguarda le ripetibili assegnate dal primo giudice e confermate nella sentenza impugnata, la ricorrente si limita ad apoditticamente affermare l'arbitrarietà del loro ammontare; 
che in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti