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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.421/2004 /bom 
 
Sentenza del 6 settembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Féraud, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
Comunione ereditaria fu A.________, composta da: 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola, 
 
contro 
 
E.________, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 22 giugno 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 19 settembre 2003 la comunione ereditaria fu A.________ ha presentato una denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di E.________ per una pretesa falsa testimonianza in relazione alla sua attività di perito nell'ambito di una procedura giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. 
Con decreto del 10 novembre 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), ritenuti assenti motivi sufficienti per promuovere l'accusa, ha pronunciato il non luogo a procedere. 
B. 
Contro questo decreto, la denunciante ha presentato, il 24 novembre 2003, un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, statuendo il 22 giugno 2004, l'ha respinta. La Corte cantonale ha negato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato. 
C. 
La comunione ereditaria impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla. In via subordinata postula il rinvio degli atti al PP affinché assuma le prove necessarie a chiarire la fattispecie. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 307 CP, del diritto di essere sentito e l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione anticipata delle prove. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337 consid. 1 e rinvii). 
 
1.1 Contro la decisione impugnata, emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI), la via del ricorso di diritto pubblico è di principio data per fare valere la violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 269 PP). Nella misura in cui i ricorrenti censurano una violazione del diritto penale federale, sostenendo in particolare che sarebbe in concreto adempiuto il reato di falsa testimonianza (art. 307 CP), il gravame non verte su un'eventuale lesione di garanzie costituzionali ed è pertanto inammissibile. 
1.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale è irrilevante (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali ov'erano interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti solo allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). 
1.3 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o il denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). 
2. 
Trattandosi del reato di falsa testimonianza, i ricorrenti non sono lesi direttamente nella loro integrità fisica o psichica e non hanno quindi la qualità di vittima ai sensi della LAV. Questa circostanza è, perlomeno implicitamente, riconosciuta dagli stessi ricorrenti, i quali sono pertanto di massima abilitati a fare valere unicamente un eventuale diniego di giustizia formale. Essi lamentano tuttavia la mancata audizione da parte delle autorità cantonali dei testimoni da loro indicati, che avrebbero permesso di ulteriormente chiarire la fattispecie, segnatamente per quanto concerne i reperti archeologici effettivamente esaminati dal perito e la deliberata menzogna di quest'ultimo su tale fatto di causa. Criticano inoltre l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento anticipato delle prove eseguito dal PP e dalla CRP, sostenendo altresì che, per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa, si giustificava quantomeno di ordinare al PP la completazione delle informazioni preliminari (art. 186 cpv. 4 CPP/TI). In sostanza, i ricorrenti rimettono in discussione la valutazione della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico del perito e ritenuto che non occorreva quindi esaminare se dovessero essere assunte altre prove o approfondite quelle già acquisite. Ora, sollevando tali contestazioni, i ricorrenti intendono in realtà - attraverso la via del ricorso di diritto pubblico - far rivedere il merito della decisione impugnata, ciò a cui non hanno invece diritto, mancando loro la legittimazione. 
3. 
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla controparte, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 settembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: