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[AZA 7] 
U 240/00 Go 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 24 aprile 2002 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
R.________, 1957, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli, corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- Il 24 marzo 1996, R.________, nato nel 1957, allora carpentiere alle dipendenze di un'impresa con sede a B.________, stava verniciando le persiane di casa sua. Nel sollevarne una, avvertì un dolore lancinante al ginocchio sinistro. Indagini eseguite il successivo 3 aprile consentirono l'accertamento di lesioni meniscali e legamentarie. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso a titolo di lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio, versando le prestazioni di legge. 
Mediante decisione 31 agosto 1999, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 35 % dal 1° maggio 1999 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 20 %, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 22 novembre 1999. 
 
B.- Rappresentato dall'avv. Taborelli di Chiasso, l'assicurato propose ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Pretese il riconoscimento di una rendita più elevata di quella attribuitagli dall'INSAI, nonché l'assegnazione di un'indennità per menomazione all'integrità del 30 %. 
Per giudizio 17 aprile 2000, l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, condannando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita del 44 % dalla data stabilita. Per il resto il provvedimento impugnato fu invece confermato. 
C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede che si annulli il giudizio cantonale e che si ripristini il tasso della rendita fissato nel provvedimento su opposizione litigioso. 
Mentre l'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte, in questa sede, unicamente sulla valutazione del grado d'invalidità dell'assicurato. 
 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 
L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- Nell'evenienza concreta, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle risultanze della visita sanitaria di chiusura eseguita il 7 dicembre 1998 dal competente medico di circondario dell'INSAI, risulta che l'assicurato, a dipendenza degli esiti dell'evento del 24 marzo 1996, non può proseguire la sua precedente attività professionale di carpentiere. 
Emerge però anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno fisico patito, è da ritenere totalmente capace di svolgere lavori leggeri confacenti. 
Queste valutazioni non sono in questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). 
 
3.- a) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare ad esercitare la professione di carpentiere, le istanze inferiori hanno fatto capo a un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. 
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto disposto nella decisione amministrativa impugnata e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999. 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza di questa Corte pubblicata in DTF 126 V 75
 
b) In tale sentenza di principio è stato in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'assicurato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. 
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Questa Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25 % del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
c) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenza del 30 giugno 2000 in re B. consid. 5, I 411/98, più volte riconfermata in seguito). 
Le considerazioni espresse dal giudice cantonale in merito alla retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
d) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso diverse aziende ticinesi. Dai medesimi emerge in particolare che nelle tre attività leggere che l'assicurato, a mente della Corte cantonale, dal profilo medico e avuto riguardo alle sue capacità professionali, sarebbe senz'altro in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento normale (DPL 2454, 2443 e 2308), i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 1999, un reddito annuo pari a fr. 40'266.80. 
L'importo citato, che differisce solo di poco da quello di fr. 40'280.- ritenuto dall'INSAI, appare plausibile ai fini della determinazione del guadagno ipotetico d'invalido. Esso non risulta certo svantaggioso per l'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno di riferimento a fr. 53'810.- (fr. 4268.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,3 %; sulla priorità, in linea di massima, dei dati nazionali rispetto a quelli regionali cfr., fra le altre, la sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00) - quando si consideri come, ai sensi della surricordata giurisprudenza DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare, se realizzate, comunque, tutte le premesse, una riduzione del salario statistico fino al limite massimo del 25 %. 
Le critiche sollevate a questo riguardo con la risposta dell'assicurato al ricorso di diritto amministrativo non permettono di pervenire a diverso risultato. 
 
4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile nell'anno di riferimento senza invalidità (fr. 63'032.45 annui) non è litigioso, il provvedimento su opposizione impugnato che riconosce all'assicurato il diritto a una rendita calcolata sulla base di un tasso d'invalidità del 35 % merita di essere ristabilito. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio cantonale querelato 17 aprile 2000 essendo 
annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 24 aprile 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :