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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_869/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 marzo 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 
 
Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso. 
 
Oggetto 
nomina del curatore educativo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2015 dalla Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dalla relazione tra B.________ ed A.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio, che ha dato luogo a numerose procedure, segnatamente relative al diritto di visita del padre. Per quanto qui di rilievo basti precisare che con sentenza 5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, di nominare al minore un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) entro 40 giorni dalla pronuncia della sua sentenza, precisando inoltre che fino a tale nomina l'esercizio dei diritti di visita sarebbe stato sospeso. 
 
Con decisione 5 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 1 ha pertanto designato G.________ quale nuova curatrice. 
 
B.   
In accoglimento di un reclamo di A.________, con sentenza 29 settembre 2015 la Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato la risoluzione dell'Autorità regionale di protezione 1 per violazione del diritto di essere sentiti dei genitori di C.________ e le ha retrocesso l'incarto affinché proceda con solerzia alla nomina di un curatore implicando i predetti genitori nella scelta. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 29 ottobre 2015 B.________ si è aggravato al Tribunale federale, postulando in via principale l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione dell'Autorità regionale di protezione 1, in via subordinata il rinvio degli atti all'autorità precedente. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La contestata sentenza, con la quale la Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinviato la causa all'Autorità regionale di protezione 1, costituisce una decisione incidentale (DTF 138 I 143 consid. 1.2 con rinvio) notificata separatamente che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Nel caso concreto, il giudizio impugnato è suscettibile di causare un danno irreparabile, poiché il rinvio dell'incarto all'Autorità regionale di protezione 1 prolunga l'interruzione dell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio (v. supra consid. in fatto A) ed anche emanando una decisione finale favorevole al ricorrente, egli non potrebbe ottenere alcuna riparazione per il periodo già trascorso (DTF 137 III 475 consid. 1 con rinvii).  
Per il resto, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è rivolto contro una decisione di ultima istanza cantonale emanata su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF; DTF 137 III 261 consid. 1.4). 
Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Nei motivi del ricorso, il ricorrente deve pertanto confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consiste, a suo parere, la violazione del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1).  
 
2.  
 
2.1. Esaminando la censura di violazione del diritto di essere sentita sollevata dalla reclamante, la Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha considerato che l'art. 401 CC sia applicabile per analogia anche in materia di protezione dei minori, per il rinvio operato dall'art. 327c CC. Reputando che i genitori di C.________ siano "interessati" ai sensi dell'art. 401 cpv. 1 CC dal processo di nomina del curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) o comunque "persone vicine all'interessato" ai sensi dell'art. 401 cpv. 2 CC, ha constatato che l'Autorità regionale di protezione 1 ha omesso di coinvolgerli nella designazione del curatore, violando il loro diritto di essere sentiti. Essendo tale violazione troppo grave per potere essere sanata in sede di reclamo, la Vicepresidente ha rinviato gli atti all'Autorità regionale di protezione 1 affinché proceda con solerzia alla nomina di un curatore secondo i parametri previsti dall'art. 401 CC, ovvero implicando i genitori nella scelta.  
 
2.2. Il ricorrente censura la violazione del diritto federale.  
 
2.2.1. Egli sostiene che la soluzione adottata dall'autorità precedente non sia sorretta da alcuna base legale, atteso che l'applicazione per analogia delle disposizioni relative alla nomina del curatore (art. 400-402 CC), disposta all'art. 327c cpv. 2 CC, riguarderebbe unicamente i casi di messa sotto tutela di minori. In concreto non vi era pertanto " alcun obbligo di interpellare preventivamente i genitori, quali persone interessate dal procedimento di nomina ai sensi dell'art. 401 CC ", atteso che la nomina non concerne un tutore, bensì un curatore.  
Nel codice civile, le misure di protezione del figlio - comprendenti la curatela educativa per la vigilanza delle relazioni personali dell'art. 308 cpv. 2 CC - sono inserite nel capo terzo ("Dell'autorità parentale") del titolo concernente gli effetti della filiazione, agli art. 307-317 CC. Su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC, alla procedura di protezione del figlio si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti, vale a dire gli art. 443 segg. CC (sentenza 5A_979/2013 del 28 marzo 2014 consid. 3.1; Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero, FF 2006 6488 ad art. 314 CC; PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5 aed. 2014, n. 1 ad art. 314 CC; MICHELLE COTTIER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 9 ad art. 314 CC). La messa sotto tutela di minori è invece disciplinata nel capo quinto ("Dei minorenni sotto tutela"), agli art. 327a -327 c CC. L'art. 327c cpv. 2 CC prevede un'applicazione per analogia delle disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore (art. 400-402 CC), all'esercizio della curatela (art. 405-414 CC) ed al concorso dell'autorità di protezione degli adulti (art. 415-418 CC; FF 2006 6490 ad art. 327c CC).  
 
Considerata la sistematica del codice civile, è quindi a ragione che il ricorrente fa valere che il rinvio operato dall'art. 327c cpv. 2 CC all'art. 401 CC concerne unicamente la procedura di messa sotto tutela di minori. Tuttavia, il fatto che l'art. 314 cpv. 1 CC non preveda anch'esso un rinvio esplicito all'art. 401 CC ancora non dimostra che quest'ultimo disposto di legge non possa comunque applicarsi per analogia alla nomina di un curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) e nemmeno che il diritto dei genitori di essere sentiti non possa, per conseguenza, fondarsi su di un'altra norma. Così com'è stata formulata, l'argomentazione ricorsuale è inidonea a suffragare la pretesa carenza di base legale della soluzione adottata dall'autorità precedente: il ricorrente avrebbe dovuto completare il suo ragionamento, spiegando le conseguenze derivanti dell'assenza, in materia di protezione del figlio, di un esplicito rinvio all'art. 401 CC. Nella misura in cui è ammissibile, la censura va pertanto respinta. 
 
2.2.2. Il ricorrente considera inoltre che la violazione del diritto di essere sentiti sia comunque stata sanata nella procedura di reclamo, nella quale i genitori hanno potuto far valere i loro diritti.  
Egli omette però di confrontarsi con la motivazione sviluppata nella sentenza impugnata, secondo cui in concreto la violazione del diritto di essere sentiti risulta troppo grave per potere essere sanata in sede di reclamo. La censura si appalesa quindi inammissibile per insufficiente motivazione. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 marzo 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini