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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_562/2019  
 
 
Sentenza del 9 ottobre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca, 
 
C.A.________, 
patrocinato dall'avv. Gilles Benedick. 
 
Oggetto 
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora 
del figlio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2019 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.1). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dal matrimonio tra A.A.________ e B.A.________ è nato, il 5 novembre 2001, C.A.________. 
 
Dopo aver ricevuto una richiesta di intervento da parte dei genitori (che chiedevano un allontanamento del figlio per evitare "gravi danni di violenza domestica "), con decisione 29 novembre 2017 l'Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca ha deciso di privarli del diritto di determinare il luogo di dimora del minore e di collocare quest'ultimo: dapprima in un istituto, poi presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (a scopo di perizia ed in seguito a scopo di cura e assistenza) ed infine presso una comunità terapeutica in Italia (a scopo di cura e assistenza). 
 
In data 4 ottobre 2018 A.A.________ e B.A.________ hanno chiesto di revocare il collocamento presso la comunità terapeutica e di potersi occupare personalmente del figlio. Con decreto 21 novembre 2018 l'autorità di protezione ha sospeso con effetto immediato le relazioni personali tra figlio e genitori e ha intimato a questi ultimi i rapporti dei vari servizi che si occupano del figlio, assegnando un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni. Il 12 dicembre 2018 si è tenuta un'udienza alla presenza di entrambi i genitori. Mediante decisione 19 dicembre 2018 l'autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca del collocamento coattivo a scopo di cura e assistenza, ha confermato il ritiro della custodia ai genitori e ha stabilito le relazioni personali tra figlio e genitori. 
 
Con decisione 27 febbraio 2019 l'autorità di protezione ha nominato l'avv. Gilles Benedick quale curatore di rappresentanza del minore. 
 
B.   
Mediante sentenza 11 giugno 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto dai coniugi A.________ avverso la decisione 19 dicembre 2018 dell'autorità di protezione. 
 
C.   
Con ricorso 10 luglio 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di revocare il ritiro della custodia parentale, di revocare il collocamento coattivo del figlio a scopo di cura e assistenza presso la comunità terapeutica in Italia, di revocare il mandato ai vari uffici di protezione coinvolti e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF), inoltrato dalle parti soccombenti nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il gravame può pertanto essere trattato quale ricorso in materia civile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, è ammissibile una nuova argomentazione giuridica: il Tribunale federale può esaminarla liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1 LTF) anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore, a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii). 
 
2.  
 
2.1. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC).  
La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa allora responsabile della cura del figlio. Il pericolo giustificante il ritiro deve risiedere nel fatto che il figlio non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza. Sono determinanti le circostanze al momento del ritiro. Occorre essere restrittivi nell'apprezzamento delle circostanze, un ritiro è concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (sentenza 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3, non pubblicato in DTF 142 I 188). 
 
2.2. Il Presidente della Camera di protezione ha dapprima spiegato di poter unicamente trattare la richiesta volta a revocare la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del minore e a farlo rientrare a casa dai genitori, mentre la domanda di revocare il collocamento coattivo a scopo di cura e assistenza è di competenza della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (la cui procedura si è peraltro già conclusa con un decreto di stralcio) e le critiche contro l'operato asseritamente negligente dell'Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca non giustificano l'avvio di un procedimento presso l'ispettorato (autorità di vigilanza).  
 
Il Giudice cantonale ha poi ritenuto che la conferma, da parte dell'autorità di protezione, del ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio ai genitori rispetti i presupposti dell'art. 310 cpv. 1 CC e sia adeguata per tutelare il bene del minore. Dai vari pareri espressi dai professionisti che si occupano del figlio emerge infatti l'esigenza di continuare e di portare a termine il percorso terapeutico in comunità: un rientro a casa del minore sarebbe prematuro e rischioso, anche alla luce dell'attitudine dei genitori di negazione delle fragilità emotive e psichiche del figlio (fragilità che sembrano esistere indipendentemente dall'abuso di sostanze). 
 
2.3. Giova innanzitutto rilevare che oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la sentenza 11 giugno 2019 del Presidente della Camera di protezione. Nella misura in cui i ricorrenti criticano decisioni di altre autorità (segnatamente le decisioni 21 novembre 2018, 19 dicembre 2018 e 27 febbraio 2019 dell'autorità di protezione, nonché il decreto di stralcio della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica) oppure l'operato di altri servizi, il loro ricorso va quindi dichiarato di primo acchito inammissibile.  
 
Dal (prolisso) gravame si possono estrarre, avverso la sentenza 11 giugno 2019, le censure seguenti. 
 
2.3.1. I ricorrenti presentano la propria versione dei fatti della causa completando e correggendo quella del Giudice cantonale, in particolare evidenziando negligenze che sarebbero state compiute dalle autorità coinvolte e congetture che sarebbero contenute nelle valutazioni stabilite dai professionisti che si occupano del figlio.  
 
Tali critiche contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità inferiore sono tuttavia irricevibili: gli insorgenti omettono infatti di sollevare e motivare una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3) e si basano in parte su circostanze nuove senza che siano dati i presupposti dell'art. 99 cpv. 1 LTF (supra consid. 1.3). 
 
 
2.3.2. Gli insorgenti censurano poi una violazione del diritto di essere sentiti. Ritengono di non aver potuto prendere visione di tutti i rapporti relativi al figlio menzionati nel decreto 21 novembre 2018 e di non aver pertanto potuto preparare adeguatamente il loro ricorso.  
Tale argomentazione giuridica è nuova ed è fondata su circostanze che contraddicono i fatti risultanti dagli atti, secondo cui, durante l'udienza 12 dicembre 2018 dinanzi all'autorità di protezione, ai genitori sono state consegnate le copie dei rapporti che essi sostenevano di non aver ricevuto con il decreto 21 novembre 2018 (v. supra consid. in fatto A). La critica va quindi dichiarata irricevibile già per questo motivo (supra consid. 1.3). 
 
2.3.3. I ricorrenti ribadiscono infine di essere degli ottimi genitori e di non costituire un pericolo per il figlio, il quale non soffrirebbe di patologie particolari, sarebbe ormai "ampiamente guarito da uso di stupefacenti e alcol" e necessiterebbe soltanto di essere reintegrato scolasticamente e professionalmente "nel normale corso della vita".  
 
Come spiegato (supra consid. 2.1), per ritirare la custodia parentale non occorre necessariamente che i genitori siano responsabili della messa in pericolo del figlio, bensì che quest'ultimo non possa essere protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Ora, nel caso concreto, secondo le valutazioni degli specialisti che si occupano del minore (valutazioni che i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare; supra consid. 2.3.1), il suo bene esige che egli continui e porti a termine il percorso terapeutico senza essere sotto la custodia dei ricorrenti, i quali non sono (ancora) in misura di aiutarlo a sufficienza. La censura risulta pertanto infondata. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. 
Indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4.   
Comunicazione ai ricorrenti, al curatore di rappresentanza del figlio, all'Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 ottobre 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini