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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 96/00 
 
Sentenza del 28 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Tiziano Bernaschina, Via Ramogna 10, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Fondazione X.________, opponente, rappresentato dall'avv. Andrea Giudici, Via Vela 8, 6601 Locarno 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 30 ottobre 2000) 
 
Fatti: 
A. 
Per giudizio del 28 settembre 1999, cresciuto incontestato in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di L._________ ha disposto lo scioglimento per divorzio del matrimonio tra F.________ e C.________ e omologato nel contempo la convenzione sulle conseguenze accessorie sottopostagli dai coniugi. Il dispositivo della pronuncia faceva, tra l'altro, ordine alla Fondazione X.________, presso cui era affiliato il marito, di versare, conformemente all'accordo raggiunto tra i coniugi, l'importo di fr. 40'000.--, da prelevare dalla propria prestazione di libero passaggio, sul conto previdenziale della moglie presso la fondazione di libero passaggio di quest'ultima. 
 
A più riprese, C.________, tramite la propria patrocinatrice, avv. Sonja Achermann Bernaschina, sollecitava la Fondazione X.________ affinché desse seguito all'ordine del Pretore. Per parte sua, la Fondazione, facendo notare come il proprio assicurato, inabile al lavoro nella misura del 100%, non potesse esigere alcuna prestazione d'uscita, si opponeva alla domanda. 
B. 
Mediante petizione del 25 maggio 2000 C.________, patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina, ha chiesto di fare ordine alla Fondazione X.________ di versare l'importo di fr. 40'000.--, prelevandolo dal montante della prestazione di libero passaggio del marito, sul conto previdenziale dell'attrice presso la propria fondazione di libero passaggio. In via subordinata, ha postulato la condanna della Fondazione X.________ al versamento di fr. 40'000.-- oltre a interessi del 5% dal 25 ottobre 1999, per pretesa violazione delle norme a protezione della buona fede. Ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Per pronuncia del 30 ottobre 2000, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, reputandosi incompetente a statuire sul merito della vertenza, ha dichiarato irricevibile la petizione. Per il resto ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria. 
C. 
C.________, sempre assistita dall'avv. Tiziano Bernaschina, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria di primo grado affinché statuisca sul merito. Formula inoltre nuovamente domanda di assistenza giudiziaria 
 
La Fondazione X.________, patrocinata dall'avv. Andrea Giudici, come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propongono la reiezione del ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione la Corte cantonale si sia dichiarata incompetente a statuire sul merito della richiesta di C.________ e abbia di conseguenza dichiarato irricevibile la sua petizione volta ad ottenere il trasferimento, sul suo conto previdenziale, dell'importo stabilito dal giudice del divorzio, rispettivamente la condanna della Fondazione al versamento del chiesto importo. 
1.2 L'istanza precedente, osservando come l'oggetto della petizione riguardi il pagamento di una somma in denaro stabilita da una pronuncia cresciuta in giudicato e come, per questo, si debbano adire le vie esecutive previste dalla LEF, si è detta incompetente a dirimere la vertenza. Ha inoltre precisato che se anche la domanda avesse avuto per oggetto l'ammissibilità o meno del trasferimento di parte della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il periodo del matrimonio all'istituto di previdenza della moglie, la competenza sarebbe stata del giudice civile. La Corte cantonale ha infine negato la propria competenza anche in virtù del fatto che, avendo il giudice del divorzio già disposto, mediante pronuncia cresciuta in giudicato, il trasferimento di parte degli averi di previdenza, la questione non potrebbe più essere riesaminata dal giudice delle assicurazioni sociali in considerazione del principio "ne bis in idem". 
1.3 Per parte sua, la ricorrente, facendo notare che l'istituto di previdenza opponente, al quale nemmeno sarebbe stata notificata la sentenza di divorzio, non ha avuto qualità di parte in quella procedura e non ha nemmeno potuto appellarsi avverso quel giudizio, contesta che l'ordine pretorile possa senz'altro essere reso esecutivo nei suoi confronti e possa configurare un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito di una eventuale procedura esecutiva. Essa ritiene pertanto che la richiesta di trasferimento, alla quale si oppone l'istituto di previdenza, debba essere esaminata dal giudice delle assicurazioni sociali in quanto concerne la previdenza professionale. 
1.4 L'UFAS, infine, rilevando come a ragione la Fondazione avrebbe rifiutato di versare l'importo stabilito dalla Pretura, sostiene che il Tribunale delle assicurazioni non ha la qualità per ordinare il trasferimento della prestazione sulla base di un giudizio di diritto civile. 
2. 
2.1 Giusta l'art. 73 LPP, ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4). 
2.2 Le autorità indicate all'art. 73 LPP sono competenti, ratione materiae, a dirimere contestazioni che vertono su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine. Ciò si avvera allorquando la lite concerne specificatamente l'ambito della previdenza professionale ed ha quale oggetto il rapporto di previdenza tra un avente diritto e un istituto di previdenza. Essenzialmente si tratta di controversie relative a prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio e contributi. Per contro, il rimedio di cui all'art. 73 LPP non è dato se la contestazione, pur avendo ripercussioni su di essa, non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 125 V 168 consid. 2 e riferimento; SZS 2001 pag. 485). 
 
Dal profilo personale, la competenza di cui all'art. 73 LPP è anche delimitata dal fatto che la norma legale restringe la cerchia delle parti interessate, che possono intervenire in un processo ai sensi dell'art. 73 LPP, agli istituti di previdenza, ai datori di lavoro e agli aventi diritto (DTF 125 V 168 consid. 2 e riferimento; SZS 2001 pag. 485). 
3. 
3.1 Nel caso di specie, si può senz'altro sostenere, come lo fa la ricorrente, che la lite di prima istanza opponesse un avente diritto a un istituto di previdenza. Si può infatti ritenere che l'insorgente fosse legittimata ad agire nella procedura assicurativa intentata nei confronti dell'istituto di previdenza del coniuge obbligato, l'attrice essendo, con il trasferimento di parte della prestazione d'uscita decretato dal giudice del divorzio, da considerare cessionaria legale del credito contestato (art. 166 CO; cfr. Obergericht del Cantone di Lucerna, in: SJZ 2001 pag. 85; cfr. pure Frank Heyden, Das Verhältnis zwischen den Kognitionen des Scheidungsrichters und des Versicherungsrichters, in: SJZ 1996 pag. 22 seg.). 
3.2 Del pari può essere condivisa la tesi ricorsuale secondo cui la vertenza in oggetto concerne una questione specifica della previdenza professionale, nel senso stretto o lato del termine. 
 
Già in una sentenza pubblicata in SZS 2001 pag. 485 il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso la competenza del giudice ai sensi dell'art. 73 LPP a statuire sulla richiesta di restituzione, formulata dall'istituto di previdenza, di parte della prestazione di libero passaggio trasferita, a torto, da esso istituto a un coniuge prima dello scioglimento del matrimonio per divorzio e riversata, conformemente all'ordine pretorile, dall'assicuratore LPP in favore del conto previdenziale dell'altro coniuge successivamente alla pronuncia di divorzio. 
 
 
Nell'uno come nell'altro caso, la questione porta su un aspetto specifico inerente alla previdenza professionale. Con riferimento alla fattispecie concreta, il tema verte sull'ammissibilità, dal profilo della LPP, del trasferimento di parte della prestazione di libero passaggio ordinato dal giudice del divorzio e sulla sua opponibilità all'istituto previdenziale. Questioni, queste, che sono contestate dall'assicuratore LPP, il quale ritiene che, essendo già insorto un caso di previdenza, non sussisterebbe diritto alcuno a una prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 1 LFLP) e tanto meno ad una prestazione suddivisibile con la moglie del proprio assicurato. 
 
La competenza del tribunale ai sensi dell'art. 73 LPP si giustifica quindi pure per il fatto che, contrariamente a quanto previsto, a determinate condizioni, dalla nuova regolamentazione (art. 141 cpv. 1 CC), secondo il vecchio diritto del divorzio, in vigore fino al 31 dicembre 1999 e applicabile in concreto - la pronuncia di scioglimento del matrimonio essendo cresciuta in giudicato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo ordinamento (cfr. art. 7a cpv. 1 e 2 titolo finale CC; cfr. anche DTF 128 V 44 consid. 2a) -, il giudizio pretorile, in analogia a quanto determinato in materia di tutela dell'unione coniugale per le diffide pronunciate dal giudice nei confronti dei debitori del coniuge obbligato (art. 177 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 16 all'art. 177 CC), esplica effetto di autorità di cosa giudicata solo nei confronti delle parti (i coniugi) che hanno partecipato a quella procedura, ma non anche nei confronti dell'istituto di previdenza, che, non avendo agito quale parte in causa in quella sede e non avendo avuto modo di aggravarsi contro l'ordine pretorile di trasferimento, deve comunque avere la possibilità di opporre eventuali eccezioni di natura previdenziale davanti al giudice competente (cfr. pronuncia citata dell'Obergericht del Cantone di Lucerna; Heyden, op. cit., pag. 22; Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [editore], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 96; Rolf Vetterli/Alex Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 pag. 1625). 
 
Non da ultimo, anche il tenore letterale dell'art. 22 cpv. 2 LFLP, nella versione applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 1999 - che statuisce per il Tribunale unicamente un obbligo di comunicazione all'istituto di previdenza dell'importo da trasferire, senza per contro conferire a siffatta segnalazione valore di ordine esecutivo nei confronti dell'istituto (Heyden, op. cit., ibidem) -, così come il fatto che la Fondazione LPP, in qualità di debitor cessus, deve potere mantenere le eccezioni che poteva opporre al creditore originario (Heyden, op. cit., pag. 23; Vetterli/Keel, op. cit., ibidem), confermano la necessità di instaurare, per questi casi, una competenza del giudice giusta l'art. 73 LPP e corroborano, di conseguenza, la validità della tesi ricorsuale. 
 
Tale conclusione non contrasta con quanto osservato in DTF 124 III 56 - evocata dalla pronuncia querelata a sostegno della propria valutazione -, nel cui ambito il Tribunale federale ha stabilito che la perdita delle aspettative previdenziali può essere compensata - in virtù della normativa applicabile dell'art. 22 cpv. 1 LFLP, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 1999, secondo la quale, in caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza - solo nella misura in cui il coniuge interessato possa vantare il diritto a una indennità ai sensi degli art. 151/152 vCC - considerazione, questa, alla quale la Corte federale è pervenuta dopo avere rilevato che il citato art. 22 LFLP non avrebbe creato una nuova pretesa derivante dalla perdita di previdenza, ma avrebbe unicamente instaurato una modalità supplementare di regolamento del credito. 
 
Tale osservazione non esclude infatti a priori la competenza del giudice giusta l'art. 73 LPP a dirimere questioni specifiche, bensì rende piuttosto evidente la necessità di scindere la qualifica dei rapporti interni, concernente i coniugi, da quella relativa a questioni di natura previdenziale che oppongono l'avente diritto - o il suo cessionario - all'istituto di previdenza. Così, se da un lato, per l'effetto vincolante (per le parti) della sentenza di divorzio, il coniuge obbligato non può impedire all'istituto di previdenza di dare seguito alla pronuncia del giudice del divorzio e l'effetto formatore di siffatto giudizio può essere opposto anche ad esso istituto nella misura in cui non interferisce direttamente nei suoi diritti, dall'altro, il Tribunale ai sensi dell'art. 73 LPP deve potere - perlomeno alla luce dell'ordinamento applicabile in concreto - decidere se l'assicuratore LPP, al quale il giudice del divorzio ha ordinato di trasferire parte della prestazione d'uscita di un coniuge, possa essere tenuto a dare seguito a tale comunicazione. Esso deve pertanto poter verificare esistenza e cedibilità del credito trasferito (Obergericht del Cantone di Lucerna, in: SJZ 2001 pag. 85; Heyden, op. cit., pag. 23 segg.; Vetterli/Keel, op. cit., ibidem; Jürg Flütsch, Pensionskassenansprüche und Ehescheidung, in: SJZ 1997 pag. 1; Verena Bräm, Die Auswirkungen des Freizügigkeitsgesetzes auf scheidungsrechtliche Leistungen, in: SZS 1995 pag. 25). 
4. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere accolto, mentre la pronuncia impugnata deve essere annullata. In tali condizioni, gli atti devono essere rinviati alla precedente istanza affinché si pronunci sul merito della petizione. 
5. 
La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della Fondazione opponente, la quale verserà altresì alla ricorrente, assistita da un legale, fr. 2'500.-- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG). 
 
Considerato l'esito del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente risulta priva di oggetto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato del 30 ottobre 2000 è annullato e la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché entri nel merito della petizione di C.________. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della Fondazione X.________. 
3. 
La Fondazione opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'500.-- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: