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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.190/2002 /bom 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A._______, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla, 
 
contro 
 
B._______, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo, 
 
Oggetto 
esecuzione, lesione della personalità, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
19 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Ritenutosi oggetto di una procedura esecutiva LEF non soltanto infondata, ma addirittura abusiva, A._______ - amministratore di fatto e direttore tecnico di una ditta edile - ha fatto pubblicare sui giornali ticinesi un annuncio a pagamento a tutela del suo credito e della sua reputazione. Ha indi convenuto in giudizio avanti al Pretore di Lugano la presunta creditrice, B._______, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del debito, la condanna di lei alla rifusione delle spese della citata pubblicazione e delle spese legali attinenti, inoltre che alla convenuta venisse fatto divieto - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di reiterare l'esecuzione litigiosa per i medesimi motivi, infine la pubblicazione della sentenza pretorile. 
B. 
Con decisione 12 settembre 2001, il Pretore ha accolto unicamente la domanda principale rivolta all'accertamento dell'inesistenza del debito. Con sentenza 19 luglio 2002, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto integralmente l'appello 3 ottobre 2001, ponendo le spese della procedura di appello a carico dell'attore. 
C. 
Contro la sentenza di appello, A._______ ha introdotto al Tribunale federale, oltre a un ricorso di diritto pubblico, il presente ricorso per riforma. Rilevato come, a suo giudizio, il Pretore abbia espresso la convinzione che l'esecuzione nei suoi confronti "venne promossa senza fondamento alcuno", e dunque che nel caso di specie l'esercizio del diritto di promuovere esecuzione - di per sé incontestato - era divenuto abusivo ai sensi dell'art. 2 CC, ne deduce che la sentenza querelata violi appunto l'art. 2 CC. Inoltre, avendo la cennata esecuzione leso il credito e la reputazione dell'attore, come emerge anche dal fatto che il Pretore ha ammesso l'azione di disconoscimento di debito, la Corte cantonale avrebbe violato pure l'art. 28 CC e l'art. 28a cpv. 1 e 3 CC. In particolare, la richiesta di fare divieto alla convenuta di reiterare l'esecuzione rappresenterebbe misura atta a prevenire un'ulteriore lesione, la cui imminenza sarebbe deducibile dall'avvenuta attuazione della prima lesione; il danno consistente nelle spese di pubblicazione, poi, sta in nesso di causalità con l'agire della convenuta, poiché la persona danneggiata deve poter mettere in atto le misure necessarie per evitare il danno. 
 
Non è stata chiesta una risposta, ed il Tribunale di appello non ha ritenuto di dover presentare osservazioni. 
D. 
La trattazione di entrambi i rimedi di diritto federale è stata sospesa per decisione del Presidente della II Corte civile in attesa dell'evasione dell'istanza di revisione cantonale proposta dal ricorrente contro l'omessa trattazione della questione delle spese e ripetibili (art. 57 cpv. 1 OG). 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Atteso che il Tribunale di appello ha respinto la domanda di revisione in data 16 luglio 2003 e che il parallelo ricorso di diritto pubblico, in linea di principio prioritario (art. 57 cpv. 5 OG), è stato evaso con decisione odierna, nulla osta all'esame del presente ricorso per riforma. In particolare, dopo l'avvenuta sospensione in applicazione dell'art. 57 cpv. 1 OG non si impone un nuovo scambio di allegati ai sensi dell'art. 57 cpv. 4 OG. Un tale scambio di allegati può eventualmente essere opportuno se la decisione cantonale prolata su uno dei cennati rimedi straordinari di diritto apporti alla motivazione della sentenza impugnata significative completazioni o correzioni, senza sostituirvisi; non, invece, laddove la nuova decisione incida sulla precedente al punto di doversi ammettere che si sostituisce a quella (nel dispositivo e/o nella motivazione), e diventi dunque impugnabile di per se stessa, come nel caso di specie, ove la Corte cantonale, in punto alla ripartizione di tassa e spese giudiziarie di prima istanza, ha dovuto semplicemente statuire ex novo. 
1.2 Tempestivamente interposto da persona manifestamente legittimata in quanto soccombente avanti all'ultima istanza cantonale in una vertenza civile per diritti di carattere pecuniario di valore litigioso superiore a fr. 8'000.--, e volto a far accertare una presunta violazione del diritto federale, il presente gravame soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 43 cpv. 1, 46, 48 cpv. 1 e 54 OG. 
2. 
Per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende da questo principio che gli accertamenti di fatto ritenuti dall'ultima istanza cantonale non possono essere rimessi in discussione con un ricorso per riforma, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 125 III 78 consid. 3a p. 79, 123 III 246 consid. 4b p. 252). Questo principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art. 63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); la necessità di completare gli accertamenti dell'autorità cantonale, perché questa non ha tenuto conto di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a). Inoltre, sempre per chiara scelta del legislatore, con un ricorso per riforma non può essere fatta valere la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 ultima frase OG; DTF 127 III 248 consid. 2c, 122 III 404 consid. 2 e rinvii): ciò significa che colui che volesse criticare come arbitraria la valutazione delle prove effettuata dall'ultima istanza cantonale deve inoltrare un ricorso di diritto pubblico. 
3. 
La tesi ricorsuale si fonda principalmente sull'assunto che laddove il credito è a tal punto inesistente da spingere il giudice a precisare nel dispositivo della propria decisione che l'esecuzione venne promossa senza fondamento alcuno, l'esercizio del diritto di promuovere esecuzione diviene abusivo in virtù dell'art. 2 CC
3.1 Ciò è di principio corretto. Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, la nullità di un'esecuzione per abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC può essere ravvisata solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie per angariare deliberatamente l'escusso (DTF 115 III 18 consid. 3b pag. 21; sentenza B.30/1990 del 16 febbraio 1990, consid. 3a). 
3.2 In ottica procedurale, va rilevato che se da un lato è ovviamente compito del Tribunale federale esaminare, nell'ambito di un ricorso per riforma, se la Corte cantonale abbia posto a fondamento della propria decisione una corretta interpretazione del concetto di abuso di diritto (art. 43 cpv. 1 e 2 OG), d'altro lato gli accertamenti su come abbia concretamente agito la convenuta procedente, rispettivamente su quali scopi ella abbia voluto perseguire con l'inoltro della censurata procedura esecutiva, sono di natura fattuale e sfuggono pertanto alla cognizione del Tribunale federale nel contesto di un ricorso per riforma (supra, consid. 2; v. sentenza 4C.119/1996 del 21 gennaio 1997, consid. 4a, ove la distinzione fra condizioni di legge e circostanze di fatto viene effettuata nel senso qui ritenuto con riferimento alla responsabilità extra-contrattuale di colui che fa abusivamente capo ad una procedura statale, in quell'evenienza l'inoltro di un'opposizione manifestamente infondata contro la concessione di un permesso di costruzione). 
3.3 Ora, la sentenza impugnata non permette di affermare che la Corte cantonale abbia travisato l'art. 2 cpv. 2 CC, rispettivamente abbia omesso di applicarlo d'ufficio. È vero che essa è solo sommariamente motivata, ed in particolare che non si dilunga sulle condizioni alle quali trova applicazione l'art. 2 cpv. 2 CC. D'altro canto, sulla base della motivazione fornita, ed in particolare dei consid. 6 e 7, si appalesa che essa ha respinto l'appello dopo aver "ritenuta l'assenza di comprovati obiettivi o modalità scorrette dell'appellata, facendo spiccare il precetto esecutivo essa ha fatto uso di un suo diritto [...]". Detto altrimenti, la Corte cantonale ha valutato gli indizi fattuali a sua disposizione, deducendone di non poter rimproverare alla convenuta procedente né l'utilizzo di modalità scorrette, né di aver ella perseguito finalità estranee al diritto esecutivo, in specie quella di angariare l'escusso - o, nel caso concreto, piuttosto di lederne l'immagine professionale (supra, consid. 3.1). A ben guardare, ciò che l'attore rimprovera al Tribunale di appello è piuttosto un'errata valutazione dei fatti, con particolare riferimento a ciò che il Pretore abbia voluto esprimere nella propria decisione di primo grado, quando nel vergare il dispositivo ha espressamente ritenuto di dover sottolineare "che l'esecuzione venne promossa senza fondamento alcuno". Ma tale censura è doppiamente irricevibile: in primo luogo, poiché esula dal potere di cognizione del Tribunale federale in ambito di ricorso per riforma (supra, consid. 3.2), ed in secondo luogo poiché si fonda non su accertamenti di fatto dell'ultima istanza cantonale, quanto piuttosto - e semmai - sull'interpretazione della sentenza pretorile e sulle deduzioni che l'attore medesimo - pur ammettendo molto correttamente di non poter provare, ma di considerare esatte in assenza di altre spiegazioni - ritiene di poterne trarre. 
4. 
D'altra parte, e abbondanzialmente, un esame nel merito della sentenza impugnata non permette di scorgere nel comportamento della convenuta gli estremi dell'abuso di diritto. 
4.1 Risulta in primo luogo che ella abbia proceduto in via esecutiva una sola volta - spiccando, è vero, quattro precetti esecutivi, scaturenti tuttavia dalla medesima pretesa, diretti contro i quattro responsabili putativi, e comunque da intendersi reciprocamente esclusivi e non cumulativi -; le circostanze di fatto non possono allora essere manifestamente paragonate a quelle ritenute nella citata sentenza B.30/1990, laddove il procedente era all'ottavo precetto esecutivo da fr. 50 milioni contro la medesima controparte, e sempre per la medesima pretesa. O della DTF 115 III 18, citata, in cui è discorso di cinque precetti esecutivi la cui fondatezza sostanziale appare di primo acchito più che dubbia. E si noti ancora che in entrambi i casi qui citati, il Tribunale federale ha espressamente lasciata irrisolta la questione a sapere se il preteso abuso di diritto si fosse effettivamente configurato. 
4.2 Va detto, secondariamente, che nel caso di specie la pretesa dedotta in esecuzione - diversamente da ciò che si verificava negli altri due casi menzionati - non appariva a priori incompatibile con i rapporti commerciali intercorsi fra presunta creditrice e presunto debitore, effettivamente legati da un contratto di appalto per la riattazione ed edificazione di alcuni mappali nel comune di Vico Morcote. 
4.3 In terzo luogo, non va sottaciuto che - come rileva il Tribunale di appello - la convenuta procedente non risulta avere dato pubblicità né alla pretesa risarcitoria come tale, né tanto meno al precetto esecutivo spiccato: se ne può legittimamente dedurre che il danno vantato dall'attore, ossia le spese di pubblicazione dell'annuncio volto a ribadire la propria professionalità e solvibilità, non possa essere ricondotto direttamente all'agire della convenuta; parrebbe anzi - sullo sfondo del principio per il quale è lecito avviare un'esecuzione senza dover provare il fondamento della propria pretesa (DTF 125 III 149 consid. 2a) - non meno problematico del qui asserito abuso di diritto, l'ammettere a priori che il debitore fatto oggetto di un precetto esecutivo sia genericamente legittimato a proclamare sui media le proprie virtù, il tutto a spese del creditore procedente. 
4.4 Infine, l'assunto stesso sul quale l'attore fonda il proprio gravame, ovvero l'importanza che egli attribuisce alla chiosa apposta al punto 1.1 del dispositivo della sentenza pretorile, appare assai fragile, ritenuto che alla resa dei conti, anche il Pretore ha respinto le domande attoree che andavano oltre il mero accertamento dell'inesistenza del debito dedotto in esecuzione, sottolineando espressamente come non fossero soddisfatte le condizioni per l'ammissione dell'abuso di diritto esposte alla DTF 115 III 18 ss. 
5. 
Accertato pertanto che l'esecuzione allora promossa dalla convenuta procedente non può dirsi costitutiva di un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, e dovendosi già da ciò dedurre che il suo agire era legittimo, viene di principio a cadere uno dei requisiti alla base delle domande di causa proposte dall'attore, ossia l'illiceità. Come correttamente ritenuto dal Tribunale di appello, senza quest'ultima non sono del tutto proponibili pretese scaturenti dal diritto della personalità quali le postulate pubblicazione del dispositivo di sentenza ed emanazione di un divieto di ogni futura esecuzione per il credito in oggetto. Sia abbondanzialmente ritenuto che quest'ultima domanda si appalesa improponibile già solo per il fatto che fino ad ora l'atteggiamento della convenuta procedente non lascia trasparire l'esistenza di un serio pericolo imminente per la personalità dell'attore. 
6. 
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attore soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non vengono invece assegnate ripetibili alla convenuta, la quale, non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese indispensabili della sede federale (art. 159 cpv. 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 dicembre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: