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[AZA 0/2] 
 
5P.198/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
30 luglio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 6 giugno 2001 presentato dalla X.________, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Vitalini, Lugano, contro la sentenza emanata il 3 maggio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente alla Y. ________, patrocinata dall'avv. Luciana Sala, studio legale avv. Fabrizio Pessina, Chiasso, su delega dell'avv. Beat Mumenthaler, studio legale Pirenne Python Schifferle Peter & Associés, Ginevra, in materia di sequestro; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con istanza 22 maggio 2000 Y.________ ha chiesto nei confronti di X.________ e Z.________ il sequestro fino a concorrenza di fr. 331'933.-- di qualsiasi avere intestato alle debitrici presso la W.________ S.A. di Lugano. 
L'istante ha rilevato di aver ordinato da Z.________, per la quale fungeva da intermediaria X.________, una serie di capi di abbigliamento e accessori di marca e di aver invece ricevuto fondi di magazzino (articoli vecchi) non più commerciabili. 
Y.________ ha inoltre precisato di aver pagato tre cospicui acconti e di aver aperto una lettera di credito che le società sequestrate hanno incassato tramite la W.________ S.A. di Lugano, approfittando della descrizione vaga "fashion goods" figurante sulla lettera di credito. 
Essa pretende di conseguenza di essere creditrice verso le menzionate società, economicamente appartenenti alla stessa persona, dell'importo versato, pari a fr. 331'933.--. 
 
Il Pretore del distretto di Lugano ha dapprima decretato il sequestro e l'ha poi revocato nell'ambito della procedura di opposizione. Con sentenza 3 maggio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da Y.________, ha annullato la decisione del Pretore e in sua riforma ha respinto l'opposizione al sequestro e ha ordinato la restituzione delle garanzie in precedenza ordinate dal primo giudice, perché le richiedenti non hanno dimostrato di poter subire un danno, in particolare non hanno sostanziato con prove - facilmente fornibili - che il sequestro ha dato esito positivo e in quale misura. 
 
B.- Il 6 giugno 2001 X.________ ha interposto un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dei giudici cantonali, chiedendo al Tribunale federale di annullarla. 
Rimprovera al giudizio impugnato arbitrio nella valutazione della verosimiglianza richiesta in punto all'esistenza del credito, nonché nella determinazione di un legame sufficiente con la Svizzera; requisito invero previsto dalla legge per il sequestro di beni di debitori dimoranti all' estero. Sui motivi, si dirà di seguito. Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale di ultima istanza in tema di opposizione al sequestro per violazione dell'art. 9 Cost. , il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 483 e rif. ; SJ 120/1998, pag. 146 consid. 2, non pubblicato nella DTF 123 III 494). 
 
2.- a) La ricorrente sostiene che il credito - contrariamente a quanto previsto dalla legge - non ha un legame sufficiente con la Svizzera, poiché il pagamento mediante credito documentario è avvenuto nel 1998 e il denaro è stato immediatamente incassato, di guisa che a due anni di distanza non esiste più nessun legame con la Svizzera. 
Valesse il contrario, si protrarrebbero all'infinito i limiti temporali del sequestro contro debitori esteri. 
 
b) I giudici cantonali hanno reputato adempiuto il requisito di un legame sufficiente, perché per contratto il saldo del prezzo della vendita della merce doveva essere pagato in Svizzera mediante l'apertura e la negoziazione di un credito documentario tramite una banca di Lugano, ciò che in realtà è avvenuto. 
 
c) Secondo l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è - tra altro - dato un caso di sequestro per crediti scaduti nei casi in cui il debitore non dimori in Svizzera e il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera. 
 
In concreto, la lite sorge da un contratto di vendita di indumenti di moda. Si tratta quindi di un contratto bilaterale, e meglio sinallagmatico (Koller, Commento basilese, n. 7 ad art. 184 CO; Bucher, Commento basilese, Oss. 
prel. agli art. 1-40 CO, n. 24), nel quale alla fornitura della merce corrisponde la controprestazione del pagamento del prezzo, di guisa che l'esecuzione in Svizzera di una delle due prestazioni basta, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 494, con rinvii, Stoffel, Commento basilese, n. 85 i.f ad art. 271 LEF), per ammettere un legame con la Svizzera ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Con riferimento a quest'ultimo tema, il gravame s'avvera quindi d'acchito destituito di pertinenza. 
 
 
3.- a) La ricorrente censura il criterio di verosimiglianza applicato dalla Corte cantonale. Inoltre nel caso in esame decisiva per la verosimiglianza è la prova dei difetti, che però, sempre secondo la ricorrente, non sono stati accertati sulla merce spedita, ma su quella che la sequestrante ha reputato opportuno mostrare. 
 
b) I giudici cantonali non si sono limitati a seguire la tesi della sequestrante secondo cui le merci fornite sarebbero dei fondi di magazzino risalenti a anni indietro e non gli indumenti di moda previsti dal contratto. 
Essi hanno invece ritenuto sufficientemente verosimile la violazione contrattuale sulla base di un rapporto di una società nipponica, che è intervenuta presso gli uffici della sequestrante il 12 ottobre 1998 ed ha ispezionato i capi di abbigliamento, che a detta di quest'ultima erano stati inviati dalla qui ricorrente. Secondo la ditta incaricata dell'esame, verosimilmente autorizzata dal Governo giapponese alla certificazione di merci, almeno nel campo marittimo, gli abiti di moda ordinati non facevano parte della spedizione. Circostanza invero confermata dalla collazione eseguita dai giudici cantonali tra l'ordine e la lista degli indumenti ispezionati all'arrivo. La Corte cantonale non ha invece dato peso alla constatazione della ditta certificante, secondo cui la merce non era dell'ultimo modello bensì del modello che andava di moda 4 o 5 anni fa, perché mancava agli atti qualsiasi indicazione su eventuali conoscenze particolari degli ispettori in materia di moda. 
Inoltre il fatto che le casse siano state aperte dalla sequestrante e non in sede doganale non appare inusuale, atteso che le parti intrattenevano relazioni commerciali da tempo. Ad ogni buon conto, le indicazioni relative alla spedizione dei pacchi contenute nei rapporti d'ispezione corrispondono a quelle dell'elenco merci e della polizza di carico, di guisa che appare verosimile trattarsi degli imballaggi spediti dalla qui ricorrente. 
 
È ben vero che tra l'arrivo della merce in Giappone (23 settembre 1998) e l'ispezione da parte della ditta certificante (12 ottobre 1998) è trascorso un certo tempo e che la merce avrebbe anche potuto essere sostituita: in assenza di ogni e qualsiasi elemento di sospetto, la probabilità di una simile ipotesi appare nondimeno remota e non eccede il 66%. Essa non è quindi idonea a sovvertire la verosimiglianza dell'inadempimento contrattuale emergente dalle altre circostanze. Altri elementi militano infine a favore della tesi della sequestrante: il blocco interno da parte della banca dei fondi incassati dalla qui ricorrente, esperienze simili subite da altre società, rapporto d'ispezione di un'altra ditta fondato sulle fatture pro forma, che non contengono però una descrizione dettagliata dei capi ordinati, dichiarazioni agli atti (seppure effettuate da una persona vicino alla sequestrante, dato che i vestiti sono stati ordinati per suo tramite). In queste condizioni - sempre secondo i giudici cantonali - le possibilità della sequestrante di ottenere ragione in una causa di merito non appaiono senza fondamento e sono almeno di una su tre, ciò che può bastare per ammettere la verosimiglianza del credito. 
 
c) Per ottenere il sequestro il creditore deve rendere almeno verosimile - tra altro - l'esistenza del credito (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Anche se le esigenze poste al grado di verosimiglianza non devono essere troppo elevate (Reeb, op. cit. , pag. 464 e rif. ; Stoffel, op. 
cit. , n. 3 segg. all'art. 272 LEF e rinvii; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3a ed., pag. 376; Ottomann, Der Arrest, in RDS 1996/I pag. 252), un cominciamento di prova appare nondimeno necessario, atteso che semplici affermazioni di parte non bastano, anche se possono apparire plausibili, a sostanziare la verosimiglianza (Walder, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii). 
 
 
 
L'esposizione teorica contenuta nella sentenza cantonale, intesa a esigere un grado di verosimiglianza di almeno il 33,3%, può anche apparire estremamente discutibile già per il fatto che la valutazione rientra nel potere di apprezzamento e discrezionalità del giudice e non si lascia determinare con matematica precisazione. La verosimiglianza del credito va valutata alla luce di tutte le circostanze emergenti dagli elementi probatori dell'incarto e può dipendere anche dalla natura della lite (Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, in: AJP 1999, pag. 1008 seg.). Sapere se nel concreto caso il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale sia raggiunto è una questione che attiene all'apprezzamento delle prove (sentenza 21 maggio 1996 della II Corte civile pubblicata in: SJ 1996, pag. 687 seg). In questo ambito alle autorità cantonali compete un ampio potere di apprezzamento: 
il Tribunale federale esercita il suo potere d' esame solo con ritegno e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice cantonale. La decisione impugnata sarà di conseguenza annullata solo se la discrezionalità dell'autorità cantonale si appalesa arbitraria ossia apertamente insostenibile, oppure manifestamente incompatibile con il sentimento di giustizia ed equità, ovvero ancora in crasso contrasto con circostanze rilevanti o fondata su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 118 Ia 28 consid. 1 b). Giova infine ricordare che il Tribunale federale annulla una decisione solo se essa si rivela arbitraria nel risultato: il semplice fatto che la sua motivazione può apparire insostenibile non è sufficiente per riconoscerne l' arbitrarietà (DTF 127 I 54 consid. 2b). 
 
 
Ora, in concreto, la sentenza cantonale appare del tutto sostenibile in punto alla verosimiglianza del credito, atteso che essa ha tenuto conto del rapporto di constatazione dei difetti della merce allestito da una ditta specializzata e verosimilmente autorizzata dal Governo giapponese alla certificazione di merci e di una serie di altri elementi (collazione dell'ordinazione con l'elenco merci ricevute, rapporti commerciali esistenti da tempo, esperienze simili subite da altre ditte, blocco interno dei fondi della ricorrente da parte della banca, coerenza tra i dati della spedizione e della polizza di carico e quelli degli accertamenti ispettivi, rapporto di ispezione di un' altra ditta fondato sulle fatture pro forma, dichiarazioni agli atti) che ne rafforzano ulteriormente la credibilità. 
Alla richiesta della sequestrante, la ricorrente altro non ha eccepito se non la possibilità da parte della prima di aver sostituito la merce ricevuta con altra, che ha poi fatto sottoporre a esame e verifica. Senonché, tale circostanza - rimasta mera affermazione di parte - appare del tutto virtuale e non si fonda su nessun inizio di prova e non permette di conseguenza di considerare arbitraria la conclusione dei giudici cantonali, che dall'insieme delle circostanze sopra ricordate hanno ritenuto verosimile la fornitura difettosa emergente dagli atti. 
 
4.- Da quanto precede discende che il ricorso s'avvera infondato e, come tale, va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni, non vanno riconosciute ripetibili. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 8000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 30 luglio 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere