Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 423/06 {T 7} 
 
Sentenza del 30 agosto 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Gianella, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
M.________, ricorrente, 
rappresentato da T.________, quest'ultima patrocinata dall'avv. Rosemarie Weibel, via Pioda 12, 6900 Lugano 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 marzo 2006. 
 
Fatti: 
A. 
M.________, nato nel 2000, affetto da disturbo della fluenza, in data 23 settembre 2004 ha presentato, tramite la sua logopedista, T.________, una richiesta di intervento logopedico finalizzata alla copertura dei costi per un trattamento di due sedute settimanali di 50 minuti ciascuna per il periodo 16 agosto 2004 - 31 dicembre 2005. 
 
Con decisione 28 settembre 2004 l'incaricato per la logopedia dell'Ufficio delle scuole comunali del Cantone Ticino ha riconosciuto al richiedente due trattamenti settimanali per il periodo indicato e per la durata di 45 minuti (per seduta) invece dei 50 richiesti. Contro il provvedimento amministrativo M.________, tramite la terapista, ha interposto opposizione. Dopo avere raccolto il parere 12 gennaio 2005 della Commissione della logopedia dell'Ufficio cantonale dell'educazione speciale in merito al caso in esame e aver reso invano attento, in forza di questa valutazione, l'interessato della possibilità di una reformatio in peius, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità (UAI), pur confermando i due trattamenti settimanali, ha ridotto a 30 minuti la durata di ciascun intervento logopedico (decisione su opposizione del 23 febbraio 2005). 
B. 
Sempre rappresentato dalla logopedista, agente per conto dei genitori affidatari, M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, ha respinto il gravame (pronuncia del 27 marzo 2006). I primi giudici hanno in particolare fondato il loro convincimento sul parere formulato da due esperti internazionali appositamente interpellati dall'amministrazione e più precisamente sulla considerazione che l'intervento logopedico per un bambino in età prescolare non dovrebbe superare i 45 minuti. 
C. 
Allegando ulteriore documentazione, M.________, sempre rappresentato dalla logopedista, a sua volta patrocinata dall'avv. Rosemarie Weibel, ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e delle decisioni amministrative in lite come pure il conseguente riconoscimento di un provvedimento logopedico individuale di due sedute settimanali di 60 minuti dal 16 agosto 2004. 
 
Con ulteriori atti del 22 maggio e del 30 maggio 2006, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione a sostegno della propria tesi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La legge federale sul Tribunale federale del 17 giungo 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
1.2 Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III delle legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1. luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al presente Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG
2. 
2.1 Oggetto della lite è il tema di sapere se M.________ abbia diritto a un trattamento logopedico della durata di 30 minuti, come riconosciutogli dall'UAI, oppure di 60 minuti come richiesto con il ricorso a questa Corte dopo che davanti ai giudici cantonali aveva postulato due sedute settimanali di 50 minuti. Incontestato è per contro il diritto a due sedute settimanali come pure il fatto che l'interessato è affetto da grave disturbo della fluenza. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio i primi giudici hanno già correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, per cui all'esposizione dell'autorità giudiziaria di prima istanza può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
Giova qui rammentare che l'assicurazione per l'invalidità assume le spese per l'esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica (art. 10 cpv. 1 OAI), rispettivamente necessari a completare l'insegnamento specializzato (art. 8ter cpv. 1 OAI), e che tali provvedimenti comprendono segnatamente la logopedia per gli assicurati secondo l'articolo 8 capoverso 4 lettera e OAI (art. 10 e 8ter cpv. 2 lett. a OAI). 
 
Per l'art. 8 OAI, l'assicurazione accorda un sussidio per le spese scolastiche agli assicurati che a cagione di un danno alla salute non soddisfano le esigenze della scuola pubblica e necessitano quindi di un insegnamento specializzato regolare adeguato ai bisogni dell'invalido ai sensi dell'articolo 19 cpv. 1 LAI (cpv. 1). Il sussidio per le spese scolastiche è segnatamente assegnato agli assicurati con gravi difficoltà d'eloquio (cpv. 4 lett. e). 
3. 
L'insorgente contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale, e lamenta segnatamente un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, una violazione del divieto d'arbitrio e del diritto di essere sentito. 
 
Egli rimprovera in particolare ai primi giudici di aver basato la loro sentenza unicamente sul parere più sfavorevole, quello della prof. S.________, docente all'università P.________, e di non aver disposto un complemento istruttorio, omettendo in particolare di esaminare il bambino o di sentire la docente responsabile della scuola dell'infanzia. Osserva inoltre che le conclusioni della prof. S.________, oltre a essere state pronunciate senza tenere conto della situazione concreta, sarebbero contraddette da tutta una serie di elementi agli atti, non da ultimo anche dalla dichiarazione dell'altra esperta interpellata dall'AI, D.________, docente di logopedia presso l'università degli studi di M.________, la quale si sarebbe limitata ad indicare in 45 minuti la durata massima per seduta terapeutica e non quindi per settimana come per contro indicato dalla prof. S.________. 
4. 
Effettivamente, la conclusione dei primi giudici, che si sono essenzialmente fondati sulla valutazione della Commissione della logopedia e in particolare su quella della prof. S.________ per confermare la decisione su opposizione dell'UAI, non convince. L'accertamento dei fatti da parte delle precedenti istanze appare infatti incompleto e, quantomeno parzialmente, contraddittorio, per i motivi che vengono esposti di seguito. 
4.1 Innanzitutto si osserva che nella richiesta di intervento logopedico del 23 settembre 2004 la logopedista curante, pur dando atto di buone capacità generali e di integrazione del bambino, metteva in risalto il problema di disturbo della fluenza e accennava pure alla presenza di disturbi paralleli: respirazione alta, tensione a livello toracico, irrequietezza, alte aspettative nei propri confronti e difficoltà, seppur non meglio precisate, a livello emotivo-affettivo. In sede di opposizione, T.________ precisava quindi che la balbuzie sarebbe nel caso di specie un disturbo della comunicazione anche legato a problemi familiari - il piccolo, dall'età di cinque mesi avrebbe vissuto dapprima in istituto quindi sarebbe stato dato in affidamento; alla madre biologica sarebbe stata tolta la custodia, mentre il padre biologico non si sarebbe più fatto vedere dall'età di due anni - e psicologici e sarebbe espressione di un disagio più profondo. Il bambino manifesterebbe paura dell'abbandono, urlerebbe quando si presentano problemi riguardanti la comunicazione primaria e presenterebbe difficoltà nelle separazioni. 
4.2 Nel parere 12 gennaio 2005 (peraltro non trasmesso né sottoposto all'assicurato per presa di posizione), sulle cui conclusioni si è poi fondato l'UAI nella decisione su opposizione, la Commissione della logopedia osservava da parte sua che nella richiesta del 23 settembre 2004 non erano ravvisabili problematiche rilevanti di sviluppo del bambino (che il rapporto indicava erroneamente al primo anno di scuola dell'infanzia quando in realtà si trovava già al secondo). Quanto alle ipotetiche gravi turbe psicologiche menzionate in sede di opposizione, queste non avrebbero trovato riscontro nel comportamento descritto nella richiesta del 23 settembre 2004, l'amministrazione ignorando però così di fatto le indicazioni collaterali segnalate nella stessa richiesta e le precisazioni fatte in sede di opposizione. 
 
Sempre secondo il predetto rapporto della Commissione della logopedia, sarebbe risaputo che tra i tre e i sei anni si osserverebbero dei disturbi della fluenza (vecchia balbuzie fisiologica) che evolverebbero positivamente in modo spontaneo. Inoltre, dalla richiesta iniziale di intervento non sarebbero emersi elementi anamnestici relativi allo sviluppo del linguaggio, in mancanza dei quali per il presidente della Commissione non si potevano fare deduzioni attendibili. Lo stesso doveva dirsi per le difficoltà relazionali che non sarebbero apparse nella richiesta ma sarebbero state descritte solo in sede di opposizione, lasciando così, a torto, intendere che queste circostanze non potevano essere considerate ai fini del giudizio. Richiamandosi a un colloquio telefonico avuto con la madre affidataria, che peraltro avrebbe confermato le difficoltà segnalate dalla logopedista, il presidente della Commissione osservava infine che le difficoltà della fluenza non sarebbero (state) costanti, ma maggiormente presenti in certi momenti rispetto ad altri. Il che deponeva a suo avviso per un'evoluzione spontanea positiva del disturbo. 
4.3 In sede di ricorso cantonale, la logopedista (che non aveva avuto modo di prendere posizione prima sul contenuto del parere della Commissione della logopedia), oltre a completare ulteriormente l'anamnesi, evidenziava chiari problemi di comportamento. La docente della scuola dell'infanzia avrebbe in particolare riferito che il bambino risultava in alcune situazioni molto aggressivo, non reagiva più a nessun richiamo, faticava a creare un gioco con i compagni. Contraddicendo le speculazioni della Commissione, la logopedista spiegava, in maniera dettagliata, i motivi per i quali non si poteva considerare il disturbo quale semplice balbuzie fisiologica e la necessità di intervenire in modo incisivo per evitare lo sviluppo di un problema cronico grave. 
4.4 Malgrado queste chiare prese di posizioni, l'UAI in seguito non si pronunciava sull'esatta natura dei disturbi evidenziati dalla logopedista. Per contro, sempre tramite il presidente della Commissione della logopedia, raccoglieva due dichiarazioni di natura generica di due esperte internazionali, summenzionate, che però, oltre a non esprimersi sul caso concreto - si osservi a tal proposito la lacunosità degli atti e in particolare l'assenza, per non parlare del mancato contraddittorio, delle domande sottoposte alle due specialiste -, risultavano effettivamente anche contraddirsi, come rilevato dal ricorrente. Mentre infatti la prof. S.________ - alla quale la logopedista, sulla base di bibliografia, rimprovera inoltre di non riconoscere i metodi moderni d'intervento precoce che ormai sarebbero ritenuti dalla maggior parte degli esperti in materia -, si esprimeva per un tempo di terapia massima settimanale di 45 minuti, l'altra esperta, D.________ quantificava in 45 minuti per seduta il tempo massimo di terapia. A ciò si aggiunge la precisazione fornita in data 4 maggio 2006 dalla docente D.________, la quale, appositamente interpellata da T.________ nelle more istruttorie, ha riconosciuto che, a dipendenza della patologia e della sua gravità, possono anche effettuarsi due o tre terapie per settimana. 
4.5 Ma vi è di più. L'attendibilità, ai fini del giudizio nel caso di specie, delle suesposte dichiarazioni, ritenute dall'amministrazione e confermate dal Tribunale cantonale, appare infirmata anche alla luce di un'ulteriore considerazione. Mentre secondo la Convenzione tra il Dipartimento cantonale dell'educazione, della cultura e dello sport e l'Associazione dei Logopedisti della Svizzera Italiana (ALOSI) non sono separatamente computabili il tempo dedicato ai colloqui con i familiari, i docenti, i servizi e ogni altra istanza con la quale il logopedista conferisce né quello dedicato all'elaborazione dei rapporti richiesti (v. art. 4 cpv. 2 Convenzione), non si può escludere - visto anche il tenore della presa di posizione della prof. S.________ che sembra operare una chiara distinzione tra l'aspetto dell'accompagnamento parentale e la terapia vera e propria - che il tempo indicato (in maniera comunque non proprio convergente) dalle due esperte intendesse limitarsi al solo tempo dedicato alla terapia vera e propria con il bambino, ad esclusione delle altre attività (senz'altro non trascurabili) che la logopedista ticinese, in virtù della suddetta Convenzione, non può fatturare separatamente. Nulla lascia intendere che le due esperte fossero a conoscenza delle modalità di fatturazione valide nel Cantone Ticino. 
4.6 Ora, alla luce di queste scarne e vacillanti indicazioni, mal si comprende come l'amministrazione potesse giustificare la riduzione a 30 minuti (quindi nemmeno a 45 minuti) della durata per intervento ritenendo la valutazione estremamente generosa. Le perplessità riguardo a questa conclusione appaiono anche accentuate dal fatto che, mentre la Commissione della logopedia, a sostegno della propria tesi, in data 19 ottobre 2005 osservava che nei servizi pubblici dove operano logopediste (segnatamente nel Servizio ortopedagogico itinerante cantonale [SOIC]) si applicherebbero tempi massimi di 45 minuti, la presidente dell'ALOSI, a margine di una riunione tenutasi con il direttore dell'Ufficio scuole comunali, G.________, il 25 aprile 2006, ha riferito come in quell'occasione si sarebbe "detto che quasi sempre al SOIC le terapie logopediche" sarebbero della durata di 60 minuti. E come se non bastasse, il ricorrente ha versato agli atti tutta una serie di attestazioni di operatori ed esperti svizzeri del settore (Dr. phil. Z.________ del Zentrum di W.________; lic. phil. G._________, direttrice della sezione logopedica del Kinderspital di X.________; lic. phil. I P.________, responsabile del centro di accertamento AI del Canton Berna) che mettono seriamente in dubbio le conclusioni dell'amministrazione. 
4.7 Non disponendo di conseguenza questa Corte di accertamenti sufficientemente convincenti e completi per addivenire, con la necessaria cognizione di causa, a un giudizio attendibile sull'entità dei provvedimenti logopedici necessari, si giustifica di annullare il giudizio cantonale e le decisioni amministrative in lite e di rinviare gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e allestimento di una perizia specialistica che si pronunci, tenuto conto della situazione e delle difficoltà concrete, previo esame del bambino, rispettivamente, se del caso, previa interpellazione degli educatori, sui tempi settimanali necessari per la terapia (compreso il tempo per le attività previste dal tariffario). 
5. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006). Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio 27 marzo 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e le decisioni amministrative in lite, gli atti sono rinviati all'amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'UAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di ripetibili per la procedura federale. 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 30 agosto 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: