Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.11/2004 /bom 
 
Sentenza del 7 settembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dagli avv.ti Filippo Ferrari e Nadir Guglielmoni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, 
via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni 
del 18 dicembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di L.________ ha avviato un'indagine preliminare nei confronti di C.________, D.________, E.________ e altri per il reato, imprescrittibile, di concorso in strage, commessa a L.________ il 28 maggio 1974 e finalizzata ad attentare alla sicurezza dello Stato, e di favoreggiamento personale, perpetrato a L.________ e in altre località fino a giugno 2002. Il 14 novembre 2002 la citata Procura ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria. La domanda è stata completata il 28 marzo 2003 con riferimento a versamenti effettuati in favore dell'inquisito I.________ da parte di F.________ e di B.________ per il tramite della G.________. Il 28 aprile 2003 l'autorità richiedente ha precisato che l'avv. A._______ è indagato, mentre non lo è B.________; con complemento del 23 maggio 2003 essa ha trasmesso quattro bonifici effettuati per il tramite della H.________. La domanda tende in particolare ad acquisire la documentazione relativa ai versamenti effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 10 giugno 2002 per il tramite della G.________ da A._______ e da sua moglie F.________ in favore di I.________. 
B. 
Con decisioni di entrata in materia del 15 e del 27 maggio 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha accolto la menzionata richiesta e ordinato alla H.________ di consegnargli la documentazione relativa a eventuali relazioni bancarie facenti capo ad A.________; con decisione aggiuntiva del 22 agosto 2003 esso ha ordinato al H.________ di identificare il titolare del conto dal quale sono stati effettuati quattro bonifici a favore di I.________. Il MPC, con tre decisioni di chiusura (parziali) del 18 dicembre 2003, ha ordinato la trasmissione all'Italia delle rimesse della G.________ e di documenti bancari della H.________ concernenti B.________ ed A.________. 
C. 
A.________ e B.________ impugnano queste decisioni con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di annullarle unitamente alle decisioni di entrata in materia. 
Il MPC e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) propongono di respingere il ricorso in quanto ammissibile. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2). 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità federale d'esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
1.5 Il diritto di ricorrere, secondo l'art. 80h lett. b AIMP, spetta a chiunque sia toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria" e abbia "un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". I ricorrenti, che sono tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano adducendo semplicemente la loro qualità di destinatari delle decisioni impugnate, concernenti la trasmissione di documenti bancari a loro intestati. Essi non spiegano del tutto perché sarebbero legittimati ad opporsi anche alla trasmissione di quattro rimesse della G.________ a favore dell'indagato I.________; per di più soltanto due rimesse sono state effettuate dai ricorrenti, per cui essi non sono manifestamente legittimati a contestare la consegna degli altri atti, concernenti terze persone: in tale misura il ricorso è inammissibile. La G.________ non ha impugnato la decisione di trasmissione e i ricorrenti non sostengono ch'essa avrebbe agito come istituto di credito; essi, non sottoposti direttamente e personalmente alla criticata misura d'assistenza, non sono pertanto legittimati ad opporsi alla consegna di atti acquisiti presso terzi. Secondo la costante giurisprudenza, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è infatti riconosciuta solo al titolare di un conto bancario, del quale sono chieste informazioni, o alla persona o società direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a AIMP; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352, n. 310 pag. 356). 
2. 
2.1 I ricorrenti fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti, di partecipare al procedimento e di esaminare gli atti, perché non avrebbero avuto accesso a tutti i documenti e a tutte le decisioni emanate dal MPC, segnatamente quelle di entrata in materia e quelle con le quali l'UFG ha delegato al MPC l'esecuzione della rogatoria. La censura, generica, non regge. 
 
Dall'incarto risulta infatti che il legale dei ricorrenti, con lettera del 6 ottobre 2003, comunicato di rappresentare A.________, aveva chiesto al MPC di trasmettergli copia della rogatoria estera, dei relativi allegati e eventuali complementi e di notificargli ogni decisione di chiusura. Il 14 ottobre 2003 il MPC gli ha trasmesso la rogatoria e il complemento del 28 marzo 2003 concernente il ricorrente. Il 19 novembre 2003 il MPC, precisato che intendeva consegnare all'Italia determinati documenti del H.________, ha fissato al ricorrente un termine, poi prorogato fino al 12 dicembre 2003, per pronunciarsi in merito. Preso atto che nel frattempo il legale rappresentava anche la ricorrente, il 28 novembre 2003 il MPC lo ha informato che intendeva consegnare anche i documenti concernenti quest'ultima e gli ha fissato lo stesso termine per pronunciarsi al riguardo. I ricorrenti non si sono tuttavia espressi in merito. 
 
2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Zimmermann, op. cit., n. 301). 
 
Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 126 V 130 consid. 2a e b). L'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii). 
 
Di massima, le parti hanno il diritto di consultare la rogatoria e i suoi allegati, nella misura in cui li concernino personalmente e direttamente: se del caso, determinati passaggi della stessa, che non concernono gli aventi diritto, possono essere depennati. Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 80b AIMP), può essere sanata, di massima, anche nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmermann, op. cit., n. 265, 268 e 271). 
 
L'autorità di esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve, come avvenuto in concreto, offrire al detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di consultarli, di esprimersi nell'ambito della necessaria cernita e di indicare i documenti che non dovrebbero essere trasmessi. Ciò affinché egli possa esercitare il diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4, 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262). 
2.3 In quanto avente diritto, nella misura di cui si è detto (v. consid. 1.5) il ricorrente aveva il diritto di consultare gli atti che lo concernevano (art. 80b cpv. 1 AIMP), in particolare il complemento del 28 aprile 2003, nel quale l'autorità richiedente indicava ch'egli era indagato per il reato di favoreggiamento, come pure, e ciò vale anche per la ricorrente, la decisione di delegare l'esecuzione della rogatoria al MPC: quest'ultimo non adduce motivi, peraltro non ravvisabili, che potevano giustificare una limitazione del diritto di esaminare gli atti (art. 80b cpv. 2 AIMP). Ai ricorrenti è stata comunque offerta la possibilità di esprimersi sulla prospettata trasmissione dei documenti; dopo aver richiesto e ottenuto una proroga del termine fissato loro, essi non si sono tuttavia pronunciati in merito, né hanno fatto uso del loro diritto di partecipare alla cernita dei documenti, nell'ambito della quale avrebbero potuto esercitare anche il loro diritto di consultare gli atti dell'incarto. Inoltre, neppure nel quadro della presente procedura di ricorso essi hanno chiesto di poterli consultare. Di fronte a queste rinunce non si può ritenere l'asserita violazione del diritto di essere sentiti e di partecipare alla procedura. 
2.4 Per di più, insistendo sul fatto che il MPC non ha trasmesso loro le decisioni di entrata in materia, i ricorrenti, che non fanno valere che in quel momento sarebbero stati adempiuti i presupposti dell'art. 80m AIMP concernenti la notificazione di decisioni (DTF 124 II 124 consid. 2c ed d), disconoscono che, secondo la giurisprudenza, quando queste decisioni sono notificate soltanto alla banca, l'interessato, che intende opporvisi, deve dimostrare una particolare diligenza: si può pertanto presumere che il cliente se le procuri presso l'istituto di credito; ciò vale a maggiore ragione nella fattispecie, visto che il ricorrente è avvocato. Si può inoltre ritenere che, di regola, il cliente ha una conoscenza sufficiente di queste decisioni quando ne è informato dalla banca, che in concreto aveva il diritto di farlo (art. 80n AIMP; DTF 120 Ib 183 consid. 3a, 124 II 124 consid. 2d/aa-cc; Zimmermann, op. cit., n. 174). 
3. 
3.1 Secondo i ricorrenti, la domanda di assistenza sarebbe lacunosa e contraddittoria. A sostegno della loro tesi adducono che le ritrattazioni di I.________ si riferirebbero esclusivamente a un'altra strage, per cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di L.________ sarebbe incompetente a perseguire gli asseriti reati. Ora, l'autorità richiesta non deve, di massima, esaminare la competenza procedurale dell'autorità richiedente, poiché ciò implicherebbe, in effetti, un esame completo del diritto di procedura estero (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa, 114 Ib 254 consid. 5, 113 Ib 157 consid. 3 e 4). Inoltre, le ritrattazioni si riferiscono a un'altra strage, ciò che non comporta manifestamente l'assenza di competenza dell'autorità richiedente. Né, contrariamente all'assunto ricorsuale, il fatto che I.________ ha ritrattato, peraltro solo in maniera parziale, le sue dichiarazioni implica la perdita di un interesse concreto e attuale all'esecuzione della rogatoria: l'assunzione dei richiesti mezzi di prova potrà infatti confermare, o smentire, l'ipotesi accusatoria ed è quindi manifestamente utile per far progredire le indagini italiane. 
 
3.2 Contrariamente all'accenno ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. 
 
L'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una siffatta ricerca (v. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/ aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a) è manifestamente infondato, ritenuto che l'autorità estera ha chiesto di trasmetterle informazioni concernenti precisi accrediti direttamente collegati con l'inchiesta estera, indicandone gli importi, il momento della loro esecuzione, il destinatario e i presumibili autori. 
3.3 Dalla domanda estera si evince che gli indagati sono sospettati d'avere collocato un ordigno esplosivo in un cestino dei rifiuti metallico, provocandone l'esplosione che comportò la morte di otto persone e il ferimento di oltre cento. I.________, che in precedenza aveva svolto il ruolo di "collaboratore di giustizia", aveva formulato rilevanti dichiarazioni accusatorie nei confronti di uno specifico indagato e di altri inquisiti anche in procedimenti relativi a stragi compiute pure in un'altra città. Dal 1998 egli ha cessato di collaborare con le autorità giudiziarie e dal 2002 ha ritrattato parte delle proprie dichiarazioni, confermando l'alibi fornito da detto indagato con riferimento a un'altra strage. Le indagini hanno permesso di formulare l'accusa di favoreggiamento sia nei confronti di I.________, che avrebbe agevolato la posizione processuale di questo indagato e di altre persone, a fronte della corresponsione di rilevanti somme di denaro. I.________ avrebbe poi fornito ammissioni parziali, ma significative, e chiamato in causa il ricorrente. 
 
3.4 I ricorrenti, limitandosi ad addurre che l'esposto dei fatti non permetterebbe di capire se il loro coinvolgimento sia suffragato da indizi oggettivi o sia il frutto di una tesi accusatoria fondata su mere supposizioni, disconoscono sia che l'autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione del prospettato reato, sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione del (contestato) mezzo di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie la commissione del reato è resa verosimile e i ricorrenti non contestano i fatti posti a fondamento della rogatoria. 
3.5 Spetterà all'autorità italiana verificare l'attendibilità delle dichiarazioni litigiose, in parte poi ritrattate. Compete infatti al giudice straniero del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, di eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). 
3.6 Il ricorrente sostiene che non sussisterebbe alcuna connessione tra i suoi conti e l'inchiesta italiana. A torto. È infatti manifesto che, trattandosi di relazioni intestate a un indagato si è in presenza di una relazione diretta e oggettiva tra il procedimento penale estero e le relazioni bancarie litigiose. La stessa conclusione vale per i conti della ricorrente, usati per effettuare transazioni sospette. La ricorrente misconosce che neppure l'eventuale qualità di persona fisica o giuridica non implicata nell'inchiesta all'estero consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta, infatti, che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica in concreto e ciò senza che siano necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Del resto, nemmeno nel gravame in esame, i ricorrenti spiegano perché i versamenti litigiosi sarebbero del tutto estranei all'inchiesta italiana. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). 
4. 
4.1 I ricorrenti sostengono che I.________ godrebbe, "de facto", di un'immunità in relazione ai fatti per i quali si indaga, ciò che sarebbe contrario all'ordine pubblico svizzero e lesivo pertanto degli art. 1 e 2 AIMP
 
La censura, in quanto ammissibile, manifestamente non regge. Con la loro affermazione i ricorrenti non rendono affatto verosimile l'esistenza di un rischio serio e obiettivo di una grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente, né fanno valere che il procedimento estero non garantirebbe - argomento questo che potrebbe del resto far valere soltanto il ricorrente quale persona perseguita e quindi legittimata ad invocare l'asserita lesione - un livello di protezione minimo corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, peraltro non richiamati (sul tema v. DTF 130 II 217 consid. 8.1 e 8.2 con rinvii, 129 II 268 consid. 6.1 e 6.2). I ricorrenti non sono d'altra parte legittimati a far valere la lesione di diritti di terzi o il solo interesse della legge (art. 80h lett. b AIMP; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d). 
 
Neppure la circostanza che i ricorrenti non sono indagati per il reato di concorso in strage (il ricorrente essendolo per quello di favoreggiamento) è decisiva; l'assistenza dovendo essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii). 
4.2 Con le stesse premesse circa la proponibilità della censura, giova osservare che nella misura in cui il ricorrente accenna a una violazione dell'ordine pubblico, asserendo che le ipotesi accusatorie si fonderebbero esclusivamente sulle dichiarazioni, a suo dire inattendibili, rese da un cosiddetto pentito (cfr., su questo tema e sull'ammissibilità, di massima, della disciplina italiana in merito, DTF 117 Ia 401 e rinvii), adducendo implicitamente la propria innocenza, la tesi sfugge alla cognizione del Tribunale federale, poiché l'esame della colpevolezza incombe al giudice italiano del merito, non a quello svizzero dell'assistenza o dell'estradizione. Niente giustifica in concreto di derogare a questa prassi invalsa (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 225 consid. 5a pag. 234). 
4.3 Infondate sono pure le critiche di violazione del principio della proporzionalità e del divieto di statuire "ultra petita" per il fatto che il MPC ha ordinato la trasmissione di un avviso di addebito, non indicato nella rogatoria, concernente la relazione bancaria del ricorrente, di atti bancari della ricorrente, delle rimesse della G.________ riconducibili ai ricorrenti e di bonifici in favore di I.________. 
Il principio richiamato dai ricorrenti, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che, come nella fattispecie, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.). D'altra parte, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b), né la domanda appare abusiva, le informazioni richieste non essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b). 
4.4 Infine, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Ora, i ricorrenti, né dinanzi al MPC e neppure nel loro gravame, hanno indicato quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Anche per questo motivo il ricorso dev'essere respinto. 
 
5. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 067 943). 
Losanna, 7 settembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: