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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_914/2019  
 
 
Sentenza del 15 aprile 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
4. D.________, 
tutti patrocinati dagli avv. Rossano Guggiari, Marina Gottardi e Giuditta Rapelli, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Comune di U.________, 
2. E.________, 
patrocinato dall'avv. Antonio Galli, 
opponenti. 
 
Oggetto 
nullità di testamento, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 
2 ottobre 2019 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2017.87). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
F.F.________, nubile, è deceduta nel 2010 in una struttura per anziani di U.________, suo ultimo domicilio, senza lasciare discendenti. La stessa era la terzogenita di una fratria di quattro che, oltre a G.F.________, comprendeva la sorella H.F.________ (deceduta nel 2002) e il fratello I.F.________ (deceduto nel 2002), anch'essi non coniugati e senza discendenti. II 28 gennaio 2011, il notaio avv. dott. J.________ ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di X.________ un testamento olografo redatto il 2 aprile 1995 da F.F.________ contenente le clausole seguenti: 
c) Nomino eredi universali in parti uguali di tutto quanto sarò per lasciare alla mia morte il mio caro fratello I.F.________, fu K.F.________ e fu L.F.________, celibe, da e in U.________ e la mia cara sorella H.F.________, nubile, da e in U.________. 
d) In caso di premorienza di mio fratello o di mia sorella, l'altro sarà l'erede mio universale. 
e) In caso di premorienza di mio fratello e di mia sorella eredi saranno E.________ ed il Comune di U.________ alle condizioni stabilite in appresso. 
f) II mio fratello e la mia sorella dovranno trasmettere il rimanente di quanto ricevuto nella presente successione a E.________ e al Comune di U.________, miei eredi sostituiti, alle condizioni stabilite in appresso. Potranno di conseguenza disporre della sostanza oggetto della successione, escluse le case di abitazione, senza limitazione e senza fornire garanzie dopo che l'esecutore testamentario avrà provveduto ad allestire un inventario in forma notarile. 
g) E.________ e il Comune di U.________ mi succederanno secondo le disposizioni di divisione e gli oneri che seguono: 
La mia quota sulla casa di abitazione in Z.________ sarà devoluta al Comune di U.________ che dovrà destinare l'edificio e usarlo per sempre a fini di interesse comunale, come la collocazione dell'archivio storico comunale o per reperti museali. Essa sarà gravata di usufrutto vita natural durante in caso di decesso di mio fratello o di mia sorella dopo la mia morte a favore del superstite (...) 
La mia quota sulla casa d'abitazione denominata M.________ in Z.________ sarà devoluta a E.________ che dovrà destinare l'edificio e usarlo preferibilmente ad abitazione di un membro del clero. Essa sarà gravata di usufrutto vita natural durante in caso di decesso di mio fratello o di mia sorella dopo la mia morte a favore del superstite (...) 
h) II resto della sostanza costituirà un fondo legati che dovranno essere elargiti secondo istruzioni separate all'esecutore testamentario dopo il decesso mio, di mio fratello e di mia sorella. Fino all'ultimo decesso la superstite potrà liberamente disporre. 
Designo l'avv. dott. J.________ esecutore testamentario (...) 
Lo stesso giorno, il Pretore ha rilasciato all'avv. dott. J.________ il certificato di esecutore testamentario. II 7, 12 e 20 aprile 2011 N.A.________, O.________, P.________, Q.________, C.B.________, D.________ e B.B.________, appartenenti alla stirpe dei nonni paterni, hanno comunicato al Pretore di opporsi al rilascio di un certificato ereditario con l'indicazione degli eredi istituiti. 
 
B.   
Tentata invano una conciliazione, A.A.________ (succeduto alla madre N.A.________), O.________, P.________, Q._______, C.B.________, D.________ e B.B.________ hanno convenuto il Comune e E.________ davanti al medesimo Pretore, chiedendo a quest'ultimo di accertare la nullità del testamento del 2 aprile 1995 o, in subordine, di annullare il testamento o, ancor più in subordine, di attribuire i beni della successione agli eredi legittimi, salvo gli immobili sulle particelle xxx, yyy e zzz RFD di U.________. 
Il 6 luglio 2017, il Giudice di prima istanza ha respinto la petizione. Con sentenza del 2 ottobre 2019, la prima Camera Civile del Tribunale d'appello ha rigettato l'appello di A.A.________, B.B.________, C.B.________ e D.________, confermando la sentenza pretorile. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile dell'11 novembre 2019, A.A.________, B.B.________, C.B.________ e D.________ hanno impugnato il giudizio d'appello davanti al Tribunale federale domandando che, in riforma dello stesso, il testamento di F.F.________ del 2 aprile 1995 sia dichiarato nullo o, in subordine, parzialmente nullo. 
Il Tribunale federale si è fatto trasmettere l'incarto completo, non ha per contro chiesto agli opponenti di determinarsi sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'impugnativa è rivolta contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza di diritto successorio (art. 72 cpv. 1 LTF) e di natura pecuniaria con valore superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). 
Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), da chi si è visto respingere le proprie conclusioni d'appello (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi di principio ammissibile quale ricorso ordinario giusta gli art. 72 segg. LTF. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del ricorso, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Chi ricorre deve pertanto spiegare, in modo conciso ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali, poiché il Tribunale federale esamina la lesione di questi diritti soltanto se l'insorgente ha sollevato e motivato la censura (art. 106 cpv. 2 LTF); critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente se è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - cioè arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - l'insorgente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, il giudice cantonale gode di un grande potere discrezionale, va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. L'impugnativa in esame disattende in gran parte i requisiti di motivazione appena esposti.  
Le censure con le quali i ricorrenti si lamentano di una carente motivazione del giudizio querelato sono ad esempio sempre solo accennate, quindi inammissibili (art. 106. cpv. 2 LTF). Come vedremo, anche le critiche all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove si esauriscono inoltre nella presentazione, meramente appellatoria, di una differente lettura della fattispecie. 
 
3.  
Il litigio verte sulla validità del testamento olografo redatto il 2 aprile 1995 da F.F.________. 
 
3.1. Giusta l'art. 519 cpv. 1 CC, una disposizione a causa di morte può tra l'altro essere giudizialmente annullata, se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre (cifra 1), oppure se non è l'espressione di una libera volontà (cifra 2). Come indicato nel querelato giudizio, la prima ipotesi si verifica, in particolare, se il testatore è privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC; la seconda rinvia invece a quanto previsto dall'art. 469 cpv. 1 CC, cioè alla nullità di disposizioni prese sotto l'influenza di un errore, un inganno, una violenza o una minaccia.  
 
3.2. La nozione di capacità di discernimento consiste, da un lato, nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione; d'altro lato, in una componente volitiva, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze, secondo la propria volontà, e di opporsi ad eventuali tentativi di influenze esterne (sentenza 5A_647/2011 del 31 maggio 2012 consid. 2.2). La capacità di discernimento è relativa e dipende dalla complessità dell'atto che va compiuto. Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, essa è di regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione. Per ovviare alle difficoltà probatorie che incontra chi intende prevalersi dell'incapacità di discernimento, in un determinato momento, del disponente deceduto, la giurisprudenza ha tuttavia previsto una riduzione del grado della prova alla cosiddetta verosimiglianza preponderante (sentenze 5A_162/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1; 5A_16/2016 del 26 maggio 2016 consid. 4.1.1 e 4.1.2; 5A_18/2012 dell'11 aprile 2012 consid. 4.2).  
Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere con verosimiglianza preponderante il contrario, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta all'età, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte portare la controprova, pure con una verosimiglianza preponderante, che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; sentenze 5A_162/2016, citata, consid. 2.2.2; 5A_16/2016, citata, consid. 4.1.2; sentenza 5A_18/2012, citata, consid. 4.2). 
 
3.3. Le constatazioni relative allo stato di salute mentale di una persona, la natura e la portata di eventuali disturbi, la questione a sapere se la stessa fosse capace di valutare le conseguenze del suo agire e di resistere a tentativi volti ad influenzare la sua volontà concernono l'accertamento dei fatti. Per contro, la conclusione che il giudice ne trae quanto alla capacità o meno di disporre, riguarda l'applicazione del diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 124 III 5 consid. 4; sentenza 5A_162/2016, citata, consid. 2.2.3 con rinvii).  
 
4.  
 
4.1. Rispondendo alla critica degli appellanti, secondo cui il testamento di F.F.________ non era espressione di una libera volontà, bensì del volere del fratello I.F.________ - la Corte cantonale l'ha respinta, confermando la pronuncia di prima istanza. Dopo avere delineato il quadro legale di riferimento, che è quello descritto nel precedente considerando 3, ha infatti osservato:  
(a) che, al pari di quello della sorella H.F.________, il testamento di F.F.________, steso all'età di ottant'anni, in un momento in cui non vi erano indizi del fatto che le sue facoltà intellettive fossero degradate in maniera duratura e importante, è senz'altro frutto di una copiatura del testamento pubblico di I.F.________; 
(b) che ciò potrebbe indiziare un'incapacità di disporre, facendo sorgere il dubbio che egli abbia influenzato la volontà della sorella, ma non basta ancora per concludere che a F.F.________ mancasse la capacità di agire liberamente, ovvero che il testamento da lei redatto e sottoscritto non esprima la sua reale volontà; 
(c) che dalle risultanze istruttorie emerge infatti un contesto familiare marcato da un netto riparto dei ruoli tra i fratelli e una concezione gerarchica del ruolo di capofamiglia assunto da I.F.________; non però uno stato di dipendenza psicologica tale da annichilire la facoltà di agire liberamente delle sorelle o da turbare la loro capacità di discernimento al punto da impedire una seria valutazione del testamento che avevano ricopiato da quello del fratello; 
(d) che è quindi verosimile che le disposizioni testamentarie delle sorelle riflettessero i desideri di I.F.________, ma che - alla luce della dinamica familiare - non sorprende che le due donne li abbiano fatti propri, condividendoli, per poi redigere disposizioni analoghe, tant'è che, anche dopo la morte del fratello (2002) e nonostante fino al marzo del 2005 le condizioni di salute glielo avrebbero permesso, la sorella F.F.________ non ha modificato il suo testamento; 
(e) che a differente conclusione non portano infine né il linguaggio tecnico utilizzato nel testamento, perché non sussistono indizi sufficienti per dire che F.F.________ non lo abbia compreso, né la mancata gratificazione di R.________, al quale le sorelle erano affezionate, poiché dagli atti non emergono elementi da cui risulti che F.F.________ intendesse favorirlo attraverso una disposizione di ultima volontà. 
 
4.2. Da parte loro, richiamandosi agli art. 467, 469 e 519 CC e lamentando in parallelo un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, gli insorgenti continuano per contro a ritenere che sudditanza e impossibilità di comprensione dovessero portare a riconoscere "la mancanza di coscienza, di conoscenza e di libera volontà per stendere un atto importante come un testamento" e che lo stesso sia quindi da considerarsi nullo, del tutto o parzialmente.  
 
5.  
 
5.1. Nonostante se ne lamentino, i ricorrenti non sostanziano la lesione di nessuna delle tre norme menzionate ed una violazione delle stesse nemmeno salta altrimenti all'occhio. Al contrario. In effetti, va ribadito che il ragionamento svolto dai Giudici ticinesi si fonda sui medesimi principi presentati nel considerando 3 e che ciò su cui vi è disaccordo è semmai l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, che viene rivisto dal Tribunale federale unicamente nell'ottica del divieto d'arbitrio (precedente considerando 2.2).  
Nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, anche una violazione dell'art. 9 Cost. non è però sostanziata. 
 
5.2. In particolare, nell'intero capitolo 2 della stessa, intitolato "volontà viziata da sudditanza e violenza psicologica", a sua volta suddiviso in tre sottocapitoli (denominati "ricopiatura del testo da parte della decujus", "sudditanza e violenza psicologica subita dalla decujus" e "incapacità di discernimento della decujus e mancata comprensione"), ma anche nei capitoli precedenti e successivi, i ricorrenti si limitano infatti a presentare una personale lettura della fattispecie - senza per altro mai riferirsi espressamente né all'arbitrio né all'art. 9 Cost. - quindi a contrapporla a quella contenuta nel querelato giudizio, definita di volta in volta come "errata", "forzata" o frutto di una "banalizzazione" di quanto sarebbe emerso, ciò che non basta (sentenza 5A_162/2016, citata, consid. 4.2).  
In relazione all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, occorre in effetti avere ben presente che l'arbitrio è dato solo quando l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili. Di conseguenza, spetta a chi interpella il Tribunale federale argomentare, per ogni accertamento censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 140 III 264 consid. 2.3). 
 
5.3. Sia come sia, può essere in ogni caso aggiunto che i contenuti del giudizio impugnato appaiono in realtà coerenti in relazione a tutti gli ambiti oggetto di critica da parte dei ricorrenti.  
 
5.3.1. Il Tribunale d'appello ticinese non misconosce infatti che il testamento in discussione contiene anche dei termini che sono estranei al linguaggio comune. Nel contempo, e con un'argomentazione condivisibile, rileva però che se è vero che F.F.________ non sarebbe stata verosimilmente in grado di redigerlo da sola, utilizzando una terminologia tecnica, altrettanto vero è che esso si riferisce a concetti che non sono particolarmente complicati, di modo che non sussistono indizi sufficienti per dire che la stessa non lo abbia compreso.  
Le questioni cui viene data risposta con il testamento (in particolare, la designazione di un erede, l'indicazione di una o più persone alle quali devolvere l'eredità nel caso in cui l'erede designato muoia prima, o l'attribuzione di un singolo oggetto della successione a una determinata persona) si trovavano infatti anche in relazione immediata con la situazione da lei vissuta e da regolare al momento della redazione dell'atto: ovvero quella di una persona nubile senza discendenti, che ha condiviso l'intera vita con i propri fratelli, pure loro non sposati, senza discendenti e oramai avanti negli anni. 
 
5.3.2. Al di là del parere contrario espresso dai ricorrenti, il giudizio impugnato appare poi sostenibile anche per quanto attiene alle constatazioni che hanno portato la Corte cantonale a considerare che F.F.________ - responsabile insieme alla sorella della gestione [...], mentre il fratello era attivo quale [...] - avesse facoltà di agire liberamente.  
Sul tema, la valutazione delle prove agli atti è in effetti plausibile e porta a tracciare un quadro, a conferma di quanto già deciso dal Pretore, che è senz'altro verosimile e che è caratterizzato: da un lato, da una chiara suddivisione dei ruoli, con contestuale assunzione da parte di I.F.________ di quello di "capofamiglia"; d'altro lato, però, da una condivisione di tale modo di vivere da parte delle due sorelle, che non possono quindi - già soltanto per questa ragione - essere considerate incapaci di resistere alla volontà del fratello. 
 
5.3.3. Del resto, concreti elementi a sostegno di una simile conclusione non solo non risultano dal considerando 5d) del giudizio impugnato, nel quale i Giudici ticinesi riassumono ciò che è emerso in sede istruttoria, ma nemmeno da quanto indicato nell'impugnativa, nelle molte pagine che vengono dedicate alla "sudditanza" rispettivamente alla "violenza psicologica" che F.F.________ avrebbe subito dal fratello I.F.________.  
Come detto, da esse emerge infatti solo che i ricorrenti danno una differente lettura della fattispecie e, in particolare, di quanto riferito dai diversi testi sentiti, non però che la Corte d'appello abbia omesso di tenere conto di elementi chiari ed inequivocabili, atti a dimostrare - come sostengono - che F.F.________ fosse "soggiogata" al fratello "despota", e che per questo la sua libertà di testare non fosse data. 
 
5.3.4. Pure quella che gli insorgenti definiscono come "prova regina" del fatto che il testamento di F.F.________ le era stato imposto e che lo stesso non era stato da lei capito - ovvero la dichiarazione del 12 agosto 2003 con la quale quest'ultima esprimeva l'intenzione di donare a S.________ tre immobili a U.________ - tale in effetti non è poiché, come osservato nella querelata sentenza, la clausola contrassegnata con la lettera h) dello stesso prevedeva proprio anche la facoltà dell'erede superstite di disporre liberamente della sostanza rimanente.  
In parallelo - e per la stessa ragione, cioè siccome la "donazione" in favore di S.________ sarebbe rimasta nel solco di quanto previsto nel testamento medesimo - tutt'altro che insostenibile era quindi anche sottolineare che F.F.________ non ha cambiato le sue ultime volontà nemmeno dopo la morte del fratello I.F.________ (2002) benché, per qualche anno ancora, le sue condizioni di salute glielo avrebbero permesso. 
 
5.4. Constatato che le critiche formulate nel ricorso non sono idonee a mettere in discussione l'apprezzamento delle prove svolto dall'istanza precedente, le conclusioni tratte dalla Corte cantonale sulla base di tale apprezzamento vanno pertanto confermate. In effetti, pure il rimprovero secondo cui occorreva in casu partire da una "presunzione sovvertita", non può giustificarsi con una semplice affermazione secondo cui il fratello era un "despota", ma presuppone una violazione dell'art. 9 Cost. nell'accertamento dei fatti da parte dell'istanza inferiore, tale da rendere verosimile in maniera preponderante l'assenza della capacità di disporre, che in concreto non è stata dimostrata.  
D'altra parte, visto che sono formulate partendo dall'erroneo presupposto che F.F.________ non avesse capito quanto da lei scritto nel testamento, nemmeno occorre approfondire le censure contenute nel p.to 4 dell'impugnativa per sostenere: in via principale, che il testamento "non capito" sarebbe totalmente nullo; in via subordinata, che lo stesso esplichi validità solo per quel punto "che le sorelle F.________ hanno capito e forse anche condiviso", relativo alle due case di abitazione destinate al Comune e a E.________. 
 
6.   
Per quanto precede, il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 5 LTF). Non sono dovute ripetibili agli opponenti che, non invitati ad esprimersi, non sono incorsi in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.  
 
 
Losanna, 15 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
Il Cancelliere: Savoldelli