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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 765/04 
 
Sentenza del 7 novembre 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S.________, 1949, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 25 ottobre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
S.________, cittadino italiano, nato nel 1949, ha lavorato in Svizzera nei periodi 1967-1969 e 1974-1976 solvendo contributi AVS/AI. Rimpatriato, egli ha ripreso l'attività di elettricista impiantista. Lamentando morbo di Parkinson e sindrome depressiva egli ha presentato in data 31 dicembre 2002 una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. La richiesta è stata respinta per carenza di invalidità rilevante dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) mediante decisione del 19 febbraio 2004, sostanzialmente confermata il 1° giugno seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato. 
B. 
Postulando il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative, l'assicurato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale per pronuncia del 25 ottobre 2004, ne ha respinto il gravame. 
C. 
S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente le richieste formulate in sede commissionale. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA) come pure d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), il primo giudice, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 121 V 366 consid. 1b), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che il già citato art. 28 cpv. 1 LAI, nel suo vecchio tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003, applicabile per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, disponeva essere il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera subordinato all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%. Giova inoltre ribadire che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3). 
2. 
Il giudizio impugnato si è fondato essenzialmente sulle constatazioni e conclusioni formulate dal dott. R.________ del servizio medico dell'UAI. Quest'ultimo ha rilasciato due rapporti, il primo il 12 gennaio 2004 e il secondo il 4 febbraio successivo. Nel secondo rapporto, il medico dell'amministrazione, dopo aver appreso che l'assicurato, di professione elettricista impiantista, nonostante la richiesta di prestazioni, lavorava per 40 ore alla settimana, ha ritenuto che l'attività svolta fosse ancora esigibile e che la stessa non risultasse di per sé pericolosa per lo stato di salute dell'interessato. Orbene, le citate conclusioni sono diametralmente opposte a quelle cui il sanitario è pervenuto, poco più di tre settimane prima, nel suo primo rapporto, allestito il 12 gennaio 2004. In quell'occasione, il medico dell'amministrazione aveva in effetti attestato un tasso d'incapacità lavorativa dell'80% in qualsiasi attività a partire dal 22 maggio 2002. 
 
Visto ora che non vi è stato, secondo gli atti, nessun cambiamento delle condizioni di salute del ricorrente durante le tre settimane in questione, considerato inoltre che, da parte loro, i sanitari dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di B.________ nella perizia medica dettagliata del 6 giugno 2003 lo hanno riconosciuto invalido nella misura del 70%, rilevato poi che l'insorgente aveva in sede commissionale fatto valere - senza che il tema fosse poi stato esaminato più da vicino dal primo giudice - che il lavoro svolto era usurante e che la continuazione del suo impiego era dovuta alla benevolenza del datore di lavoro, quale segno di riconoscenza per i servizi prestati nel passato, ribadito, infine, come il compito del medico consista in particolare nell'indicare in modo concludente in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), si impongono, alla luce delle attestazioni fra di loro contradditorie rilasciate dal dott. R.________ nello spazio di poco tempo, ulteriori indagini, eventualmente di natura peritale. A tale scopo l'inserto è ritornato all'amministrazione. 
3. 
In queste condizioni il giudizio commissionale e il provvedimento amministrativo da esso tutelato non possono essere confermati. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio commissionale impugnato del 25 ottobre 2004 e la decisione su opposizione querelata del 1° giugno 2004, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 novembre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: