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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_802/2017  
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentata dal padre B.________, quest'ultimo patrocinato dagli avv. Fulvio Pezzati e Fabiola Malnati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 31 luglio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.604). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è nata in Kosovo il... 2003. A quel momento, i suoi genitori B.________ e C.________ avevano già divorziato. 
Con decisione del 1° novembre 2005, A.________ è stata affidata al padre, al quale era stata consegnata alla nascita. 
 
B.   
La madre di A.________ vive in Svizzera dal 1998 ed è titolare di un permesso di domicilio nel Canton Berna. Il padre di A.________ è stato autorizzato a entrare in Svizzera nel dicembre 2005, per vivere con D.________, sposata in seconde nozze. A tal fine, il 28 dicembre 2005 è stato posto a beneficio di un permesso di dimora. Dopo il divorzio (maggio 2011), ha continuato a soggiornare nel nostro Paese in base a un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa (maggio 2011), quindi di un permesso di domicilio (dicembre 2015). 
Nel settembre 2015, B.________ si è sposato per una terza volta. Nel giugno rispettivamente nell'ottobre 2016 le autorità competenti hanno autorizzato la nuova coniuge e le figlie da lei avute nel 2012 e 2016 a entrare in Svizzera per ricongiungersi con lui. 
 
C.   
Il 5 aprile 2016, una richiesta di ricongiungimento familiare con il padre è stata depositata anche per A.________. 
In tale contesto, B.________ ha spiegato che la figlia aveva fino ad allora vissuto con i nonni paterni, essendo egli da solo in Svizzera e non potendo occuparsene in modo adeguato. Ha inoltre precisato che l'ha sempre mantenuta, che le ha fatto visita quando era possibile, e che, potendo richiedere il ricongiungimento con l'attuale moglie, voleva cogliere l'opportunità di fare venire in Svizzera anche A.________. 
 
D.   
Il 15 giugno 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha tuttavia respinto l'istanza, rilevando che la domanda di ricongiungimento era tardiva e che la stessa non poteva essere accolta nemmeno in base a interessi familiari preponderanti, poiché simili ragioni non erano date. 
 
La decisione della Sezione della popolazione è stata in seguito confermata sia dal Consiglio di Stato ticinese che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 31 luglio 2017. Anch'esso è infatti giunto alla conclusione che i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStr non erano stati rispettati e che ravvisabili non erano neanche gli estremi per applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr. 
 
E.   
Il 15 settembre 2017, A.________ si è rivolta al Tribunale federale domandando la riforma della sentenza di ultima istanza cantonale e la concessione del permesso richiesto. 
Il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nel proprio giudizio. Chiedendo il rigetto dell'impugnativa, ad esso ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso alle valutazioni di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Nel caso in esame, il gravame sfugge a detta clausola in quanto l'art. 43 cpv. 1 LStr riconosce ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare di un permesso di domicilio un vero e proprio diritto al ricongiungimento familiare (sentenza 2C_839/2014 del 25 settembre 2014 consid. 4). Dal profilo della ricevibilità, la questione a sapere se tale diritto sussista davvero non è determinante (art. 47 LStr; sentenza 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 1.1). 
 
1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata. Confermando la stessa il diniego del permesso richiesto, dato è anche l'interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF).  
Per quanto precede, l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF. 
 
2.  
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale esamina in effetti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Dato che l'insorgente non dimostra che siano stati accertati o apprezzati violando il diritto e che, come vedremo (successivo consid. 3.3), nemmeno sussistono gli estremi per produrre nuovi documenti sulla base dell'art. 99 LTF, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso in esame (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali viene spiegato che, in assenza di precise critiche, segnatamente d'arbitrio, pure aggiunte e precisazioni non possono essere considerate).  
 
3.  
 
3.1. Nel diritto degli stranieri, il ricongiungimento familiare è regolato dall'art. 42 segg. LStr. Il diritto al ricongiungimento va fatto valere entro cinque anni; per i figli con più di 12 anni, il termine si riduce a 12 mesi (art. 47 cpv. 1 e 3 LStr; art. 73 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]; DTF 137 I 284 consid. 2.7 pag. 293 seg.; 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395 segg.). Per i familiari di uno straniero, il termine comincia a decorrere dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3 lett. b Lstr in relazione con l'art. 73 cpv. 2 OASA; DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395 segg.).  
Purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data, i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 decorrono dall'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri, il 1° gennaio 2008 (art 126 cpv. 3 LStr; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.2 e 2C_160/2016 del 15 novembre 2016 consid. 2.1). Quando in precedenza non è mai stata presentata nessuna tempestiva domanda di ricongiungimento familiare, l'ottenimento di un permesso di domicilio da parte di una persona che già disponeva di un permesso di dimora non fa decorrere nessun nuovo termine (DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395 segg.; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.2.1; 2C_386/2016 del 22 maggio 2017 consid. 2.1 e 2C_160/2016 del 15 novembre 2016 consid. 2.1). 
 
3.2. Nel caso in esame, B.________ è in possesso di un permesso di dimora valido (per lo meno) a partire dal 28 dicembre 2005 (precedente consid. B). La sola e unica richiesta di ricongiungimento familiare presentata per la figlia A.________ porta però la data del 5 aprile 2016 (precedente consid. C).  
Così stando le cose, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha giudicato che i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 Lstr non sono stati rispettati. Ritenuto che la legge federale sugli stranieri è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, la domanda di ricongiungimento familiare con A.________ avrebbe infatti dovuto essere formulata al più tardi entro la fine del 2012. 
 
3.3. Nel contempo - visto che la Corte cantonale indica correttamente che i termini per la richiesta del ricongiungimento scadevano il 31 dicembre 2012, ma poi svolge un discorso anche in relazione alla concessione del permesso di domicilio - occorre rilevare a chiare lettere che, non avendo la ricorrente presentato nessuna domanda di ricongiungimento prima del 5 aprile 2016, la concessione del permesso di domicilio a B.________ (avvenuta il 28 dicembre 2015) non fa decorrere nessun nuovo termine (DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag. 395 segg.; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.2.1 e 2C_386/2016 del 22 maggio 2017 consid. 2.1).  
Di conseguenza, anche le critiche contenute nell'impugnativa in relazione a questo secondo aspetto, non decisivo, che l'insorgente formula tentando di avvalersi di nuovi documenti, non necessitano di essere approfondite. 
 
4.   
Confermata la tardività della richiesta di ricongiungimento formulata per la prima volta il 5 aprile 2016, resta ora da verificare se, come sostenuto nell'impugnativa, andassero riconosciuti dei gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStr. 
 
4.1. Un ricongiungimento familiare differito, come quello in discussione, è autorizzato in presenza di "gravi motivi familiari" (art. 47 cpv. 4 LStr). Simili motivi sussistono quando il benessere del figlio può essere assicurato solo dal ricongiungimento coi familiari in Svizzera (art. 75 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]).  
Contrariamente a quanto risulta dal testo di legge, davanti a una domanda di ricongiungimento differito va svolto un apprezzamento complessivo della fattispecie (sentenza 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2). In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti dall'art. 47 LStr, ovvero: da un lato, favorire l'integrazione dei bambini, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di fare loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7; sentenza 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 3.1). 
Determinante è l'interesse del minore, non l'aspetto puramente economico, e quest'ottica sottende pure all'art. 3 n. 1 della convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107; DTF 139 I 315 consid. 2.4 pag. 321; 137 I 284 consid. 2.3.1 pag. 290 seg.; sentenza 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.3.1). 
 
4.2. In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede in particolare di considerare se vi siano delle soluzioni che permettono la permanenza del minore nel proprio Paese di origine (sentenza 2C_887/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 3.1).  
La prova dell'assenza di soluzioni che permettano la permanenza in patria spetta a chi richiede il ricongiungimento familiare; semplici affermazioni in questo senso non bastano (sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 3.1; 2C_1/2017 del 22 maggio 2017 consid. 4.1.4 e 2C_303/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6.1 in fine). L'esame degli elementi addotti a sostegno della mancanza di valide alternative di assistenza nel Paese di origine dev'essere ancor più rigoroso quando il minore ha raggiunto una certa età e le difficoltà di integrazione che egli incontrerebbe in Svizzera appaiono notevoli (DTF 137 I 284 consid. 2.2 pag. 289; sentenze 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 3.1; 2C_147/2015 del 22 marzo 2016 consid. 2.4.3 e 2C_767/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 5.1.2). 
La concessione di un'autorizzazione di soggiorno trascorsi i termini previsti dall'art. 47 LStr deve restare l'eccezione; ciò nonostante è necessario applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr in maniera tale da non violare il diritto a una vita privata e familiare garantito dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU (sentenze 2C_1093/2016 del 29 maggio 2017 consid. 3.2; 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2; 2C_765/2011 del 28 novembre 2011 consid. 2.1). 
 
4.3. Preso atto dei fatti accertati nel querelato giudizio, che vincolano questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3), anche l'applicazione dell'art. 47 cvp. 4 LStr da parte della Corte cantonale, al cui apprezzamento può essere qui rinviato a titolo completivo, non presta tuttavia il fianco a critica.  
 
4.3.1. Come osservato nella pronuncia contestata, la ricorrente - che al momento dell'inoltro dell'istanza di ricongiungimento familiare aveva passato i tredici anni e che quando è stata prolata la sentenza impugnata ne aveva quattordici e mezzo - ha seguito la sua formazione scolastica in Kosovo dove ha sempre vissuto con i nonni paterni, nati nel 1938 e nel 1950. Tale assetto è stato d'altra parte voluto proprio da suo padre, che ha quindi accettato che i rapporti familiari con la figlia venissero vissuti soltanto in maniera limitata: per mezzo di contatti telefonici, epistolari e di visite.  
 
4.3.2. Sempre come fatto dai Giudici ticinesi, va nel contempo considerato che l'insorgente ha raggiunto un'età che non impone più una cura assidua e che quindi nulla impedisce ai nonni - affetti da disturbi cardiorespiratori [nonno] rispettivamente da patologie reumatiche e depressive [nonna], che non sono però tali da impedire loro del tutto di continuare a badare alla nipote - di farsi aiutare in futuro da conoscenti o da terze persone, il cui impiego potrà se del caso essere finanziato ad hoc da B.________ (sentenza 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 5.2 in cui viene fatto riferimento proprio anche alla possibilità, in assenza di altri familiari, che qui è stata invero solo affermata, di far capo a un puntuale aiuto da parte di terzi).  
 
4.3.3. Pure il tentativo di identificare il mutamento essenziale della situazione con il trasferimento in Svizzera della matrigna non può infine essere condiviso siccome, in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF, precedente consid. 2.3), la comunione domestica tra la matrigna e la ricorrente è durata per poco tempo. Con la Corte cantonale, va inoltre rilevato che l'originaria domanda di ricongiungimento familiare non faceva specifico riferimento né alle condizioni di salute dei nonni, né all'eventuale ruolo educativo della matrigna, evidenziati solo dopo che l'istanza di ricongiungimento familiare era stata dichiarata tardiva.  
 
4.4. Confermando il diniego degli estremi per il riconoscimento del diritto a un ricongiungimento familiare differito giusta l'art. 47 cpv. 4 LStr, evidenziando che la domanda presentata il 5 aprile 2016 tende principalmente ad offrire alla ricorrente migliori opportunità formative e professionali, la Corte cantonale non ha quindi violato né la legge federale sugli stranieri né il diritto convenzionale richiamato nel ricorso.  
Nella misura in cui l'insorgente ha passato tutta la sua vita in Kosovo e non ha mai vissuto con il padre, questa soluzione corrisponde effettivamente anche all'interesse superiore della stessa ai sensi della convenzione sui diritti del fanciullo. Per l'insorgente, un taglio dei legami familiari, sociali e culturali intessuti finora per trasferirsi in un Paese di cui non parla la lingua e nel quale non ha mai vissuto - nemmeno durante le vacanze, per rendere visita ai genitori - va infatti considerata una soluzione tutt'altro che adeguata (sentenze 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.3.1 e 2C_1102/2016 del 25 aprile 2017 consid. 3.5). 
 
5.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 10 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli